SENTENZA N. 26
ANNO 2010
Commenti
alla decisione di
I. Roberta Tiscini,
La Corte
costituzionale interviene sui rapporti tra istruzione preventiva ed arbitrato:
continua l’estensione del rito cautelare uniforme alla tutela preventiva della
prova, per
gentile concessione della Rivista telematica Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa
II. Paola Licci, Istruzione preventiva,
arbitrato e art. 669 quaterdecies: una convivenza
possibile? , per
gentile concessione della Rivista telematica Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile promosso dal
Tribunale di La Spezia, nel procedimento vertente tra T.M.E.
s.p.a. – Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a., Sviluppo Investimenti Energia ed
Ecologia s.r.l., e Veolia Servizi Ambientali s.p.a.
ed altri, con ordinanza del 31 ottobre 2008, iscritta al n. 146 del registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,
prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di costituzione della T.M.E.
s.p.a., – Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a. e Sviluppo Investimenti Energia ed
Ecologia s.r.l.;
udito nell’udienza
pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
udito l’avvocato Mario Bussoletti
per la T.M.E. s.p.a., – Termomeccanica
Ecologica, Termomeccanica s.p.a. e Sviluppo
Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.
Ritenuto in
fatto
1.— Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza depositata il 31 ottobre 2008,
ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 669-quaterdecies del codice di
procedura civile, nella parte in cui, escludendo l’applicazione delle
disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, Libro IV, cod. proc. civ.,
e segnatamente dell’art. 669-quinquies di detto codice, ai provvedimenti di cui
alla Sezione IV, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso
o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di
accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere
del merito.
2.— Il rimettente premette
che la vicenda all’esame del Collegio trae origine da un contratto, stipulato
il 29 maggio 2007, tra T.M.E.
s.p.a. – Termomeccanica Ecologica e Termomeccanica s.p.a., da una parte, Veolia
Servizi Ambientali s.p.a. e Veolia Propreté s.a. dall’altra. In forza di tale contratto T.M.E. s.p.a. – Termomeccanica Ecologica ha alienato a Veolia
Servizi Ambientali s.p.a. azioni pari al 75% del capitale sociale di una terza
società, denominata T.M.T. Tecnitalia
s.p.a. (poi denominata Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia s.p.a.), così acquisendo anche il controllo di T.E.V. s.p.a. Termoenergia
Versilia e di Vercelli Energia s.r.l., con perfezionamento al momento del
cosiddetto “closing”.
Successivamente, la società alienante ha trasferito la
sua residua partecipazione in Veolia Servizi
Ambientali Tecnitalia s.p.a. a Sviluppo Investimenti
Energia ed Ecologia s.r.l.
Con lettera del 30 giugno
2008, la società acquirente ha lamentato – con riferimento agli impianti
inceneritori di Termo Energia Versilia s.p.a., di Tecnitalia s.p.a. e di Vercelli Energia s.r.l. – che prima
del “closing” essi erano stati gestiti in violazione
della normativa dettata a tutela dell’ambiente, mediante alterazione del
cosiddetto «software di monitoraggio delle emissioni», in modo da far risultare
un minor livello delle emissioni di ossido di carbonio nell’atmosfera.
Deducendo la violazione del contratto e l’insorgere di notevoli danni, la detta
società ha chiesto di essere indennizzata.
A fronte di simile
prospettiva, le società T.M.E.
– Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica
e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia hanno chiesto che fosse espletato
un accertamento tecnico preventivo, diretto alla verifica, al momento del “closing” ed in epoca successiva, della qualità e dello
stato degli impianti, delle loro funzionalità e modalità di esercizio pregresso
ed attuale, con particolare riferimento al livello di emissioni di monossido di
carbonio, al «software di monitoraggio delle emissioni» ed alle relative
registrazioni. Ma il Presidente del Tribunale ha rigettato l’istanza,
a seguito dell’eccezione di arbitrato formulata dalle società resistenti, sulla
base della clausola compromissoria contenuta nell’art. 16 del contratto,
ritenendo che l’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. escluda la possibilità
d’instaurare un procedimento d’istruzione preventiva in ipotesi di controversia
compromessa in arbitri.
3.— Tanto esposto, il Tribunale
di La Spezia, adito in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale
formulato dalle società che avevano richiesto l’accertamento tecnico
preventivo, dopo aver dichiarato ammissibile il reclamo stesso (in base alla sentenza di questa
Corte n. 144 del 2008), ed inammissibile l’eccezione d’incompetenza per
territorio sollevata dalle resistenti, ha affermato che la possibilità di
esperire il detto accertamento va verificata ed induce il collegio a dubitare
della legittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ.
Richiamato il contenuto di
detta norma, il rimettente rileva che il tenore letterale di essa impone di
escludere che, al di là dell’eccezione costituita
dall’art. 669-septies cod. proc. civ. (oggetto di esplicita menzione), la
disciplina dei procedimenti cautelari in generale possa essere applicata
all’accertamento tecnico preventivo, come, del resto, emerge anche dai lavori
preparatori della normativa de qua. Ne deriva che, con riguardo alla
fattispecie, non opera la previsione di cui all’art. 669-quinquies, alla
stregua del quale, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è
compromessa in arbitri, anche non rituali, o se è pendente il giudizio
arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe competente a
conoscere del merito.
Il rimettente prosegue
osservando che non si può giungere ad una conclusione
diversa applicando l’art. 669-quinquies cod. proc. civ. in via analogica, in
quanto il ricorso all’analogia postula una lacuna normativa nella fattispecie
non configurabile. Né potrebbe soccorrere una interpretazione
di detta norma costituzionalmente orientata, perché essa si porrebbe in
contrasto con il dettato del successivo art. 669-quaterdecies, comportandone
l’abrogazione almeno parziale.
Né, infine, la soluzione
favorevole all’ammissione del mezzo istruttorio potrebbe fondarsi sulla
valorizzazione del riferimento, operato da
quest’ultima norma, ai “provvedimenti” e non ai “procedimenti”, perché ciò si
spiega con l’opzione del legislatore, dotato di ampi margini di discrezionalità
nella regolazione degli istituti processuali, diretta a disciplinare, con gli
artt. 669-bis e seguenti cod. proc. civ., il procedimento cautelare in modo
uniforme, disegnandone un modello tendenzialmente unico, per poi sancirne la
portata applicativa, alla stregua della disposizione che chiude la sezione I,
ai singoli “tipi” di provvedimento cautelare previsti nelle successive Sezioni
II, III e V, con esclusione del tipo contemplato dall’art. 696 cod. proc. civ.,
incluso nella Sezione IV.
Tuttavia, aggiunge il
rimettente, la disciplina del processo non si sottrae allo scrutinio di
ragionevolezza ed al vaglio di legittimità
costituzionale sotto altri profili.
Al riguardo, pone in
evidenza che, pur non essendo applicabile all’accertamento tecnico preventivo
l’art. 669-quinquies cod. proc. civ.: a) esso è
strumento di tutela cautelare, al pari di quelli contemplati nelle Sezioni II,
III e V del Capo III del Libro IV cod. proc. civ., con riferimento ai quali il
detto art. 669-quinquies opera; b) in particolare, nel caso di compromesso in
arbitri è consentito il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi
dell’art. 670, n. 2, cod. proc. civ., per ottenere il sequestro di libri,
registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende
desumere elementi di prova, mentre non si può formulare istanza ai sensi
dell’art. 696 cod. proc. civ., nonostante la funzione cautelare probatoria
comune ad entrambi gli strumenti; c) in quanto provvedimento cautelare, esso
non può essere concesso dagli arbitri ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., a
fortiori nel caso di arbitrato irrituale; d) l’alterazione dello stato dei
luoghi, e in generale di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico,
può provocare pregiudizi irreparabili al diritto che l’istante intende far
valere.
Ad avviso del rimettente, sulla base di tali considerazioni si deve dubitare della
legittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., con
riferimento all’art. 3 Cost. (nella misura in cui la citata norma del codice di
rito determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri
provvedimenti cautelari, segnatamente ai sensi dell’art. 670, n. 2, cod. proc.
civ.) e all’art. 24 Cost. (in considerazione del rapporto che lega il diritto
di assolvere l’onus probandi con la garanzia di cui
alla norma censurata).
Infine, il giudice a quo
chiarisce che la questione è rilevante nella specie perché, superate le
eccezioni d’inammissibilità del reclamo e d’incompetenza, l’istanza
rigettata dal Giudice di prime cure proprio in base alla norma denunziata
dovrebbe essere accolta, quanto meno con riferimento alla domanda di
accertamento negativo ed alla domanda di danni nei confronti di una delle
società contraenti ed eventualmente di una società terza, in quanto rientranti
nella cognizione devoluta agli arbitri.
4.— Nel giudizio di
legittimità costituzionale si sono costituite ed hanno presentato deduzioni,
con atto depositato il 16 giugno 2009, le parti reclamanti nel procedimento di
merito.
Esse, premessa l’esposizione
della vicenda e richiamato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, hanno
dedotto che, in data 20 maggio 2009, Veolia Servizi
Ambientali s.p.a. ha depositato domanda di arbitrato
presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, avente ad oggetto (tra
l’altro) le contestazioni di cui alla lettera del 30 giugno 2008, aggiungendo
che, alla data di deposito delle deduzioni, il collegio arbitrale non era stato
ancora costituito. Hanno poi rimarcato che il giudizio costituzionale, una
volta instaurato, prescinde dalle vicende del rapporto processuale in cui la
questione di legittimità è emersa in via incidentale e che la rilevanza della
questione è da valutare con esclusivo riferimento al momento dell’emanazione
dell’ordinanza di rinvio.
Dopo aver ribadito
la persistenza dell’interesse al chiesto accertamento tecnico preventivo, le deducenti affermano che la questione sollevata con
l’ordinanza in epigrafe è ammissibile e fondata.
Quanto al primo profilo,
esse si riportano agli argomenti svolti nell’ordinanza di rimessione, sottolineando che la norma impugnata impedisce
l’accoglimento del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Quanto al secondo, rilevano
che i provvedimenti d’istruzione preventiva sono misure poste a presidio del
diritto alla prova, costituente strumento indispensabile del più ampio diritto,
garantito dalla Costituzione, alla tutela delle proprie situazioni giuridiche ed alla difesa in ogni stato e grado del procedimento.
Ad avviso delle parti
private, dette misure appartengono alla più ampia categoria degli strumenti di
natura cautelare, come affermato anche da questa Corte (sentenza n. 144 del
2008), in quanto si fondano sulla comune ratio di evitare che la durata del
processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere
riconosciute le proprie ragioni. Pertanto, la norma dettata dall’art.
669-quaterdecies cod. proc. civ., nella parte in cui
esclude l’applicazione dell’art. 669-quinquies dello stesso codice ai
procedimenti d’istruzione preventiva, impedendone così l’esperimento innanzi al
giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, nel caso in cui la
controversia sia oggetto di compromesso, di clausola compromissoria o se pende
giudizio arbitrale, viene a porsi in contrasto con i parametri costituzionali
richiamati nell’ordinanza di rimessione. E, pur volendo giustificare
distinzioni di disciplina tra misure cautelari a contenuto conservativo e a
contenuto anticipatorio, resterebbe pur sempre ingiustificabile la disparità di
trattamento all’interno della prima categoria, tra i provvedimenti d’istruzione
preventiva e quelli di sequestro di cui agli artt. 670 e seguenti cod. proc. civ.
Considerato
in diritto
1.— Il Tribunale di La Spezia in composizione collegiale, con l’ordinanza
indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento
agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’articolo 669-quaterdecies del
codice di procedura civile, nella parte in cui – escludendo l’applicazione
delle disposizioni della Sezione I, Capo III, Libro IV cod. proc. civ. e,
segnatamente, dell’art. 669-quinquies di detto codice ai provvedimenti di cui
alla Sezione IV – impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso
o di pendenza del giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di
accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito.
Il rimettente premette di
essere chiamato a pronunciare, in sede di reclamo, su una istanza
di accertamento tecnico preventivo diretta a verificare lo stato di alcuni
impianti, in relazione ai quali si prospetta l’insorgenza di una controversia.
L’istanza, presentata al Presidente del Tribunale, è
stata respinta, in quanto le resistenti nel procedimento di istruzione
preventiva hanno eccepito che la controversia da instaurare era devoluta ad
arbitri, in forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto dal quale
la vicenda ha preso le mosse. Il giudice a quo, che ha motivato in modo
plausibile sulla rilevanza, osserva che, in base alla norma censurata, la
disciplina di cui agli artt. 669-bis e seguenti cod.
proc. civ. (escluso l’art. 669-septies) non si applica all’accertamento tecnico
preventivo. Pertanto, nel caso in esame non può operare il disposto dell’art.
669-quinquies cod. proc. civ., secondo cui la
competenza per i procedimenti cautelari in generale, se la controversia è
oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali
o se è pendente il giudizio arbitrale, spetta al giudice che sarebbe stato
competente a conoscere del merito.
Il Tribunale prosegue
osservando che l’ostacolo alla possibilità di esperire l’accertamento tecnico
preventivo davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nel caso di devoluzione
agli arbitri della controversia, non può essere superato applicando l’art.
669-quinquies in via analogica, perché il ricorso all’analogia postula una
lacuna normativa, nella fattispecie non configurabile. Né può farsi luogo ad una interpretazione costituzionalmente orientata di detta
norma, perché essa si porrebbe in contrasto con il dettato dell’art. 669-quaterdecies
cod. proc. civ.
In questo quadro, ad avviso
del rimettente, va rilevato che: a) l’accertamento tecnico preventivo è
strumento di tutela cautelare, al pari di quelli contemplati dalla disposizione
ora citata; b) in particolare, nel caso di compromesso in arbitri, è consentito
il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 670, n. 2, cod. proc. civ., per ottenere il sequestro delle cose in
detta norma indicate, mentre non si può formulare istanza di accertamento
tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 696 cod. proc. civ., ad onta della
funzione cautelare probatoria, comune ad entrambi gli strumenti; c) il detto
accertamento, trattandosi di mezzo cautelare, non può essere disposto dagli
arbitri, ostandovi il dettato dall’art. 818 cod. proc. civ.; d) l’alterazione
dello stato dei luoghi e, in generale, di ciò che la parte ritiene di dover
sottoporre ad accertamento tecnico può provocare pregiudizi irreparabili al
diritto che s’intende azionare.
Di qui il
dubbio circa la legittimità costituzionale della norma censurata, con
riferimento ai parametri richiamati.
2.— La questione è fondata.
L’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., sotto la rubrica «ambito di applicazione»,
stabilisce che le disposizioni della Sezione I, capo III, Libro IV, del detto
codice, relativa ai procedimenti cautelari in generale, si applicano ai
provvedimenti previsti dalle Sezioni II, III e V, nonché, in quanto
compatibili, agli altri provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile
e dalle leggi speciali. Soltanto l’art. 669-septies cod.
proc. civ., concernente il provvedimento negativo e il governo delle spese, si
applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione
IV del Capo III.
Il dato testuale, dunque,
rivela in modo univoco che ai provvedimenti di istruzione
preventiva (artt. 692–699 cod. proc. civ.), e quindi anche all’accertamento
tecnico preventivo (art. 696 cod. proc. civ.), le norme disciplinanti i
procedimenti cautelari ed i relativi provvedimenti non si applicano, fatta
eccezione per il citato art. 669-septies. Proprio tale
eccezione vale a ribadire l’intento del legislatore in tal senso, intento che
trova ulteriore conferma nei lavori preparatori, dai quali emerge che si
ritenne di escludere i provvedimenti d’istruzione preventiva dall’ambito
applicativo del procedimento cautelare uniforme, perché essi, pur avendo natura
cautelare, non sono collegati al giudizio di merito.
Pertanto, si deve
condividere la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo, secondo cui il dettato
dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. non
consente una interpretazione diversa da quella da lui adottata. Come questa
Corte ha già osservato, l’univoco tenore della norma segna il confine in
presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al
sindacato di legittimità costituzionale (sentenza n. 219 del
2008, punto 4 del Considerato in diritto).
Ciò posto, va rilevato che
la natura cautelare dei provvedimenti di istruzione preventiva (confermata
dalla collocazione sistematica dell’istituto) è generalmente riconosciuta ed è
stata anche di recente affermata da questa Corte, che ne ha sottolineato la
ratio ispiratrice, diretta ad evitare che la durata del processo si risolva in
un danno per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni (sentenza n. 144 del
2008), non potendosi porre in dubbio che l’alterazione dello stato dei
luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico,
possa provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende
far valere.
Tale forma di tutela
rappresenta una componente della stessa funzione giurisdizionale e rispetto
alla piena attuazione di questa svolge anche un ruolo strumentale, comune sia
alle misure di tipo anticipatorio che a quelle conservative (sentenze n. 421 del
1996 e n.
253 del 1994). In tale prospettiva si giustifica il carattere espansivo
delle regole del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e seguenti, cod. proc. civ.), carattere che proprio nell’art. 669-quaterdecies
è normativamente stabilito.
Nel novero delle suddette
regole rientra l’art. 669-quinquies cod. proc. civ.,
in forza del quale, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è
compromessa in arbitri (anche non rituali) o se è pendente il giudizio
arbitrale, la domanda di provvedimenti cautelari, non proponibile agli arbitri
per il divieto imposto dall’art. 818 cod. proc. civ., salva diversa
disposizione di legge, va fatta al giudice che sarebbe stato competente a
conoscere del merito. Pertanto, in base alla disposizione ora citata, anche in
pendenza del giudizio arbitrale è consentito, tra l’altro, chiedere il
sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di
ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è
controverso il diritto alla esibizione o alla
comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea (art.
670, n. 2, cod. proc. civ.), mentre non è possibile ottenere analoga tutela
mediante l’accertamento tecnico preventivo, ad onta della comune natura
cautelare e della finalità probatoria perseguita da entrambi gli strumenti.
Fermi questi punti, va
aggiunto che non sussiste incompatibilità tra la normativa generale sui
provvedimenti cautelari e la disposizione concernente l’accertamento
tecnico preventivo. In particolare, detta incompatibilità non è ravvisabile nel
rilievo che quest’ultimo non richiede l’instaurazione entro un dato termine del
giudizio ordinario, mentre nel procedimento uniforme, se la domanda sia stata
proposta prima della causa di merito, l’ordinanza di accoglimento deve fissare
un termine perentorio per l’inizio del giudizio stesso, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 669-octies cod. proc. civ., anche
nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola
compromissoria (quinto comma della norma citata). E’ vero che la disciplina
dettata dagli artt. 692-699 cod. proc. civ. non
prevede la fissazione di un termine per l’inizio del giudizio ordinario, ma
questo profilo, se sancisce una forma di autonomia tra gli atti di istruzione
preventiva e il giudizio principale, non esclude la natura cautelare delle
relative misure, né fa venir meno il collegamento con il giudizio di merito,
rispetto al quale esse hanno carattere strumentale, tanto che l’assunzione
delle misure stesse non pregiudica le questioni relative alla loro
ammissibilità e rilevanza, destinate ad essere verificate appunto nel giudizio
di merito, nel quale i processi verbali delle prove preventive non possono
essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia prima che i mezzi di
prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso, ai sensi
dell’art. 698 cod. proc. civ.
Chiarito tale profilo, si
deve osservare che l’esclusione dell’accertamento tecnico preventivo
dall’ambito applicativo definito dall’art. 669-quaterdecies cod.
proc. civ., con conseguente inapplicabilità dell’art. 669-quinquies, non supera
lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost.
Invero, la ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva
in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni,
comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669-bis e seguenti ed all’art. 696
cod. proc. civ., il carattere provvisorio e strumentale dei detti
provvedimenti, rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune, nonché
l’assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina
normativa, con riguardo all’arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art.
696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti
ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad
arbitri (art. 669-quinquies cod. proc. civ.), rendono del tutto irragionevole
la detta esclusione.
Inoltre, essa viola anche
l’art. 24, secondo comma, Cost., perché
l’impossibilità di espletare l’accertamento tecnico preventivo in caso di
controversia devoluta ad arbitri (i quali, come si è detto, non possono
concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge)
compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei
luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con
conseguente pregiudizio per il diritto di difesa.
Sulla base delle
considerazioni che precedono si deve dichiarare
l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui,
escludendo l’applicazione dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ. ai
provvedimenti di cui all’art. 696 dello stesso codice, impedisce, in caso di
clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la
proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice
competente a conoscere del merito.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in
cui, escludendo l’applicazione dell’articolo 669-quinquies dello stesso codice
ai provvedimenti di cui all’art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di
clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la
proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che
sarebbe competente a conoscere del merito.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 25 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE,
Presidente
Alessandro CRISCUOLO,
Redattore
Giuseppe DI
PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il
28 gennaio 2010.