ORDINANZA N.
5
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
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- Luigi MAZZELLA “
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- Maria
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- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 36,
comma 3 [recte: comma 1], della legge
provinciale di Bolzano 28 ottobre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), come sostituito dall’art. 34 [recte: 33], comma 3, della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 23 giugno [recte: luglio] 2007, n. 6 (Modifiche
di leggi provinciali in vari settori), promosso dal
Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano nel procedimento
vertente tra Dissertori Pichler
Erica e la Provincia autonoma di Bolzano con ordinanza del 16 marzo 2009,
iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di costituzione di Dissertori
Pichler Erica e quello, fuori termine, della
Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice
relatore Paolo Grossi;
udito l’avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di
Bolzano.
Ritenuto che
– nel corso di un giudizio, promosso per ottenere l’annullamento della decisione della Commissione provinciale per i masi
chiusi con la quale la stessa ha autorizzato lo svincolo di un maso chiuso,
disponendo la contestuale aggregazione delle relative particelle ad altri masi
chiusi – il Tribunale regionale di giustizia amministrativa-Sezione autonoma
per la Provincia di Bolzano, con ordinanza emessa il 16 marzo
che la norma viene censurata – «per contrasto con gli
artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza
(art. 97 della Costituzione)» – «nella parte in cui contestualmente all’atto di
revoca della qualifica di maso chiuso la commissione locale per i masi chiusi
deve disporre l’aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, anche nei
casi in cui l’interessato non sia proprietario di altri masi chiusi»;
che, affermata la rilevanza della questione di
costituzionalità, dedotta dalla parte quale unico motivo
di impugnazione dell’atto de quo, il rimettente esclude la praticabilità di
«un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione, attesa la
sua formulazione letteralmente chiara e apodittica»;
che, nel merito, il giudice a quo rileva che la disposizione censurata impone al proprietario
di un maso chiuso, che richieda la revoca della qualifica di maso chiuso per
difetto oggettivo di redditività dello stesso, l’aggregazione delle particelle
già facenti parte del maso ad altri masi; con la conseguenza che il
proprietario del maso svincolato, il quale non «sia proprietario anche di altri
masi (il che è la regola), verrebbe costretto ad alienare a terzi (a titolo di
compravendita, donazione o altro titolo) tutte le particelle produttive dell’ex maso chiuso»; e ciò – ad avviso del
giudicante – rende dubbia la legittimità costituzionale della citata
disposizione sia in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, sia in
relazione al principio di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione,
applicabile non solo agli atti amministrativi, ma anche agli atti legislativi);
che, infatti, il rimettente osserva che se i principi
della libertà dell’iniziativa economica (art. 41) e del libero godimento della
proprietà privata (art. 42) certamente consentono che agli stessi siano imposti
dal legislatore dei limiti, ai fini di farli armonizzare con l’utilità sociale
e rendere in tal modo possibile quella funzione sociale che non può
disgiungersi dal godimento della proprietà, compresa la facoltà di poterne
disporre liberamente, tuttavia non sembra che l’obbligo di aggregazione ad
altri masi possa essere in qualche modo collegato alla funzione sociale
dell’istituto del maso chiuso; infatti tale collegamento (che solo potrebbe
giustificare deroghe anche al principio di uguaglianza) deve essere individuato
nell’esigenza di garantire, attraverso la salvaguardia dell’unità del maso, per
quanto sufficientemente redditizio, «la funzione oggettiva del maso nell’ambito
della famiglia»;
che quindi, secondo il rimettente, l’obbligo
incondizionato di aggregare le particelle «svincolate» ad altri masi chiusi,
porterebbe alla conseguenza – «almeno nell’ipotesi che il proprietario non
disponesse di altri masi chiusi o non si trovassero terzi proprietari
interessati all’acquisto» – che il maso rimarrebbe «chiuso» senza averne i
presupposti di redditività, venendone così, irragionevolmente e senza il
rispetto del criterio di proporzionalità, snaturata irrimediabilmente
che si è costituita la ricorrente, concludendo per
l’accoglimento della questione, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle
svolte nell’ordinanza di rimessione;
che la parte ribadisce, in particolare, come la norma
impugnata si ponga in contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost.
senza alcuna giustificazione connessa alla esigenza di
tutela del maso chiuso, giacché
l’obbligatoria contestuale aggregazione dei terreni già
costituenti il maso a terzi proprietari di altri masi chiusi risulta totalmente estranea ad ogni ragione di
salvaguardia della funzione oggettiva e della ratio ispiratrice dell’istituto, per la semplice considerazione
che detto maso chiuso una volta “svincolato” non esiste più, per cui non può venire salvaguardato con la forzata vendita
a terzi di tutte le particelle fondiarie.
Considerato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa -
Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano censura l’art. 36, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 28
ottobre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), come sostituito dall’art. 33,
comma 3, della legge provinciale di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche
di leggi provinciali in vari settori), «nella parte in cui contestualmente all’atto di revoca della qualifica
di maso chiuso la commissione locale per i masi chiusi deve disporre
l’aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, anche nei casi in cui
l’interessato non sia proprietario di altri masi chiusi»;
che, secondo il giudice a quo, la imposizione al proprietario di un maso chiuso, che ne
richieda la revoca, della aggregazione delle particelle già facenti parte del
maso ad altri masi, determinerebbe (senza alcun collegamento alla funzione
sociale dell’istituto del maso chiuso) la violazione dei principi di libertà
dell’iniziativa economica (art. 41 Cost.), di libero godimento della proprietà
privata (art. 42 Cost.) e di ragionevolezza (in combinato disposto con l’art.
97 Cost.), in quanto: (a) il
proprietario del maso svincolato, il quale non «sia proprietario anche di altri
masi (il che è la regola), verrebbe costretto ad alienare a terzi (a titolo di
compravendita, donazione o altro titolo) tutte le particelle produttive dell’ex maso chiuso»; (b) il maso – «almeno nell’ipotesi che il proprietario non
disponesse di altri masi chiusi o non si trovassero terzi proprietari
interessati all’acquisto» – rimarrebbe «chiuso» senza averne i presupposti di
redditività; (c) la norma apparirebbe
«di dubbia attuabilità o addirittura inattuabile, oltre che nel caso della
necessità dell’aggregazione delle particelle a masi chiusi di terzi, nel caso –
tutt’altro che teorico – che nelle vicinanze non si trovino affatto dei masi
chiusi a cui aggregare le particelle»;
che, tuttavia – formulate in tali termini le censure
(non essendo, peraltro, in alcun modo argomentata l’ulteriore doglianza
riferita genericamente all’art. 117 Cost.) – il rimettente omette di precisare
se la parte ricorrente sia o meno proprietaria anche di altri masi, se la
medesima non abbia reperito terzi proprietari di altri masi interessati
all’acquisto, se nelle vicinanze del maso svincolato non si trovino dei masi
chiusi a cui aggregare le particelle;
che, in tal modo, l’ordinanza di rimessione – in
quanto viziata da una carente descrizione della fattispecie, che determina
l’insanabile astrattezza della questione (ordinanze n. 398
e n. 12 del 2008)
– non consente a questa Corte di valutarne la rilevanza ai fini della
definizione del giudizio a quo (ordinanze n. 127
e n. 79 del 2009);
che sotto diverso profilo, come ulteriore motivo di
inammissibilità, si aggiunge la mancata sperimentazione di una lettura
costituzionalmente orientata della norma censurata, o quantomeno la mancata
motivazione della impossibilità di pervenire ad essa;
che, infatti, il rimettente si limita ad affermare acriticamente
che «non appare possibile un’interpretazione costituzionalmente conforme della
disposizione, attesa la sua formulazione letteralmente chiara ed apodittica»,
omettendo completamente di rilevare che lo stesso comma 1 del censurato art. 36
esplicitamente sancisce, nel periodo immediatamente
successivo a quello oggetto del presente scrutinio di costituzionalità, che –
sebbene «solo in casi eccezionali e debitamente fondati» – «si può prescindere
da tale aggregazione»;
che,
così facendo, il rimettente non si pone il problema della natura e della
portata di siffatta clausola derogatoria della regola imposta dalla norma
censurata, né della eventuale applicabilità della eccezione al caso concreto,
in ragione appunto delle riferite peculiarità degli effetti derivanti dallo
specifico atto di revoca del maso chiuso sottoposto al suo giudizio;
che, pertanto, la questione è manifestamente
inammissibile.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 36, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 28
ottobre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), come sostituito dall’art. 33,
comma 3, della legge provinciale di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari
settori), sollevata – «per contrasto con gli artt. 3, 41, 42
e 117 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza (art. 97 della
Costituzione)» – dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione
autonoma per la Provincia di Bolzano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.
F.to:
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in