Ordinanza n. 305 del 2009

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ORDINANZA N. 305

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Francesco                  AMIRANTE                         Presidente

-    Ugo                          DE SIERVO                          Giudice

-    Paolo                        MADDALENA                           “

-    Alfio                        FINOCCHIARO                         “

-    Alfonso                    QUARANTA                              “

-    Franco                      GALLO                                      “

-    Luigi                        MAZZELLA                               “

-    Gaetano                    SILVESTRI                                “

-    Sabino                      CASSESE                                   “

-    Giuseppe                   TESAURO                                  “

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                           “

-    Giuseppe                   FRIGO                                       “

-    Alessandro                CRISCUOLO                              “

-    Paolo                        GROSSI                                     “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 ottobre 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

che, espone la Regione ricorrente, l’art. 9 di tale disposizione, intitolato «Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi», stabilisce che, «per fronteggiare la grave crisi dei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto conseguente all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. provvede con proprie risorse, nell’ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia»;

che, riferisce la Regione, nel comma 3 si dispone che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali è approvata la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse per l’attuazione delle misure di cui al presente articolo»;

che tale disciplina, secondo la Regione, inciderebbe su materie di competenza regionale piena (pesca, agricoltura e trasporti: art. 117, quarto comma, Cost.), in quanto l’accentramento di attribuzioni regionali, come quelli operati dall’art. 7, comma 2, e dall’art. 8, comma 3, ultimo periodo, si potrebbe giustificare in virtù del principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118, Cost., ma in questi casi sarebbe stato necessario prevedere l’intesa con le Regioni;

che, dunque, secondo la ricorrente, il comma 3 sarebbe illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, là dove non prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni sul decreto che approva la convenzione;

che, con memoria di costituzione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata la disposizione censurata nelle more abrogata dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e non risultando alla Presidenza che la disposizione abrogata abbia avuto applicazione.

Considerato che la Regione Emilia-Romagna dubita della legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, è entrato in vigore l’art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che ha espressamente abrogato la disposizione censurata;

che, proprio in considerazione dell’intervenuta abrogazione della norma censurata, la Regione ricorrente, pur non avendo rinunciato al ricorso, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere;

che la Regione ricorrente ha anche dato atto che la norma impugnata non ha avuto medio tempore applicazione;

che, pertanto, il suindicato intervento normativo può ritenersi satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso;

che, quindi, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 345 del 2006, n. 477 del 2005 e n. 428 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso in epigrafe,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.