Ordinanza n. 303 del 2009

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ORDINANZA N. 303

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                      AMIRANTE                       Presidente

- Ugo                               DE SIERVO                          Giudice

- Paolo                             MADDALENA                            "

- Alfio                              FINOCCHIARO                          "

- Alfonso                         QUARANTA                               "

- Luigi                              MAZZELLA                                "

- Gaetano                         SILVESTRI                                  "

- Sabino                           CASSESE                                     "

- Maria Rita                     SAULLE                                       "

- Giuseppe                       TESAURO                                    "

- Paolo Maria                   NAPOLITANO                            "

- Giuseppe                       FRIGO                                          "

- Alessandro                    CRISCUOLO                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2007 (Doc. IV-ter, n. 1-A), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da Vittorio Sgarbi – deputato all’epoca dei fatti – nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, promosso dalla Corte d’appello di Milano con ricorso depositato in cancelleria il 1° giugno 2009 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di ammissibilità.

            Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che la Corte d’appello di Milano, con ordinanza-ricorso del 22 aprile 2009, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 30 maggio 2007 (Doc. IV-ter, n. 1-A), con la quale – in conformità della proposta della Giunta per le autorizzazioni – è stato dichiarato che i fatti per i quali Vittorio Sgarbi – deputato all’epoca dei fatti – è sottoposto a procedimento penale, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e, pertanto, sono coperti da insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, espone la ricorrente, l’allora deputato Vittorio Sgarbi è chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 99 del codice penale e dell’art. 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), per aver rilasciato nel corso della trasmissione televisiva “Iceberg”, trasmessa dall’emittente Telelombardia il 17 dicembre 2001, dichiarazioni con le quali offendeva l’onore e la reputazione del dott. Gian Carlo Caselli;

che, in particolare, nel corso della citata trasmissione televisiva l’imputato addebitava al dott. Caselli «la mancanza di autonomia e professionalità nello svolgimento delle proprie funzioni di magistrato presso la Procura della Repubblica di Palermo»;

che, osserva il Collegio ricorrente, dinanzi a sé pende l’appello avverso la sentenza 16 novembre 2007 del Tribunale ordinario di Milano, con la quale, a seguito della delibera di insindacabilità della Camera dei deputati, si è dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato;

che, a parere della Corte d’appello, le dichiarazioni dell’allora deputato non appaiono collegate alla sua funzione parlamentare, risultando ciò evidente dall’impugnata delibera della Camera dei deputati, la quale «non contiene alcun elemento concreto da cui poter desumere la sussistenza di una corrispondenza sostanziale tra i contenuti dell’intervista oggetto di querela e le opinioni già espresse dal deputato e specifici atti parlamentari»;

che, in particolare, sempre ad avviso della Corte d’appello, ai fini dell’insindacabilità, non sarebbe sufficiente «l’interesse manifestato dallo Sgarbi, nello svolgimento della sua attività politica, per le tematiche della politica giudiziaria in tema di “lotta” alla mafia»;

 che, pertanto, il Collegio ricorrente chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’allora deputato e, conseguentemente, annullare la delibera adottata in data 30 maggio 2007.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all’esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che, nella fattispecie, sussistono tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto;

che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto sia la Corte d’appello di Milano, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene; sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’appello di Milano;

b) che, a cura della ricorrente, l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.