Sentenza n. 296 del 2009

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SENTENZA N. 296

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                                AMIRANTE           Presidente        

- Ugo                                         DE SIERVO             Giudice

- Paolo                                       MADDALENA               "

- Alfio                                       FINOCCHIARO             "

- Alfonso                                   QUARANTA                 "

- Luigi                                       MAZZELLA                   "

- Gaetano                                   SILVESTRI                    "

- Sabino                                     CASSESE                      "

- Maria Rita                               SAULLE                        "

- Giuseppe                                 TESAURO                     "

- Paolo Maria                             NAPOLITANO               "

- Giuseppe                                 FRIGO                           "

- Alessandro                               CRISCUOLO                 "

ha pronunciato la seguente                                         

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 5-11 agosto 2008, depositato in cancelleria l’8 agosto 2008 ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. ¾ Con ricorso notificato il 5 agosto 2008, depositato l’8 agosto ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi del 2008 la Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni).

1.1. ¾ La disposizione censurata aggiunge al comma 4 dell’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, il periodo: «[L]e concessioni che interessino un’altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d’intesa con la Regione o Provincia interessata».

2. ¾ La ricorrente Provincia di Trento sostiene che tale disposizione violerebbe gli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), violerebbe l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), violerebbe il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal decreto legislativo n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed i principi di buon andamento e di leale collaborazione.

2.1. ¾ Per chiarire la lesione dei dedotti parametri costituzionali, la difesa provinciale inquadra la disposizione impugnata nell’ambito del conflitto sorto tra le Province di Trento e di Bolzano in ordine alla titolarità della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di San Floriano d’Egna.

A seguito, dapprima, della delega operata dal decreto legislativo n. 463 del 1999 e, poi, del riconoscimento operato, in capo alle due Province autonome (in ragione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione) dal decreto legislativo n. 289 del 2006, delle funzioni legislative ed amministrative relative a tutte le derivazioni di acqua pubblica e, pertanto, anche alle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, ciascuna provincia è divenuta titolare delle competenze relative alle concessioni riferibili al proprio territorio.

La concessione di San Floriano d’Egna riguarda un impianto localizzato “a scavalco” tra i territori delle due province, essendo situato in territorio trentino la gran parte del corso d’acqua (il torrente Avisio) captato dell’opera di presa, metà della diga e l’intero lago artificiale (il lago di Stramentizzo), ed essendo situati in territorio alto atesino l’altra metà della diga, l’opera di presa, la condotta forzata, la centrale di produzione elettrica e il canale di restituzione delle acque.

Tra le due province autonome è sorto un conflitto in ordine alla titolarità di detta concessione ed alla disciplina normativa ad essa applicabile, ed, in specie, in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal decreto legislativo n. 463 del 1999, il quale, in via generale, indica come competente la provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa, o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa e quindi, specificamente, assegna alla Provincia di Trento i 2/3 ed alla Provincia di Bolzano 1/3 dei proventi economici della concessione di San Floriano d’Egna.

Secondo la Provincia di Trento, ferma la prevista assegnazione pro quota delle spettanze economiche, conseguenza dell’obiettiva incidenza della concessione in oggetto sul territorio di entrambe le province autonome, non potrebbe comunque negarsi il carattere unitario ed esclusivo della titolarità della concessione di San Floriano d’Egna in capo ad uno dei due enti territoriali, non essendo immaginabile un suo frazionamento né la sua sottoposizione ad entrambe le  normative provinciali.

In questo senso i tre diversi criteri dettati dal predetto art. 14 per la individuazione dell’ente competente non sarebbero, quindi, cumulativi (con conseguente contitolarità della concessione), bensì sarebbero alternativi fra loro e riferiti a due diverse tipologie di impianto ed a tre diverse possibili situazioni fattuali.

Il massimo rigurgito a monte riguarderebbe gli impianti idroelettrici realizzati previo sbarramento del corso d’acqua, sicché la diga sarebbe il presupposto fattuale della formazione del rigurgito. Mentre i criteri riferiti all’opera di presa (o, nel caso di più impianti in serie o a catena, all’opera di prima presa) sarebbero riferiti agli impianti ad acqua fluente, laddove, non sussistendo uno sbarramento, non vi sarebbe né la formazione di un invaso, né un lago artificiale, né alcun rigurgito di acqua a monte dell’opera di presa.

L’impianto cui si riferisce la concessione di San Floriano d’Egna realizza uno sbarramento del torrente Alvisio e forma il lago artificiale di Stramentizzo, interamente ricadente nel territorio provinciale trentino, con conseguente riferibilità a tale territorio del criterio del massimo rigurgito a monte dell’impianto, sicché, secondo la Provincia di Trento, a nulla rileverebbe la circostanza che nel territorio alto atesino siano siti l’opera di presa e gli stessi impianti di produzione, dovendosi comunque riconoscere la esclusiva competenza della Provincia di Trento al riguardo.

In base a tale interpretazione la concessione di San Floriano d’Egna sarebbe, pertanto, soggetta alla legislazione provinciale trentina, in particolare all’articolo 44 della legge della Provincia di Trento 21 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2008), che ha disposto la proroga dei rapporti concessori in atto di ulteriori dieci anni (rispetto alla iniziale proroga fino al 31 dicembre 2010, prevista dall’articolo 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, introdotto dal d.lgs. n. 463 del 1999, e quindi fino al 31 dicembre 2020), con l’impegno del concessionario (nel caso dell’impianto di San Floriano d’Egna, Enel s.p.a.) del rispetto di determinate condizioni economiche e di miglioramento tecnologico e strutturale. E non troverebbe, invece, applicazione la diversa disciplina normativa dettata dalla Provincia di Bolzano con la legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico), come sostituita, dalla legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), secondo la quale alla scadenza (alla data del 31 dicembre 2010) delle concessioni è possibile la presentazione di nuove domande corredate dai progetti di massima delle opere da eseguire per l’utilizzo delle acque, da valutarsi secondo le procedura di cui agli artt. 7, 8 e 9 del r.d. n. 1775 del 1933.

2.3. ¾ La Provincia di Bolzano ha, peraltro, adottato degli atti, che, secondo la ricorrente, porrebbero in contestazione la prospettata esclusiva titolarità della concessione da parte della Provincia di Trento.

In particolare la Provincia di Bolzano, sul presupposto di una propria competenza concorrente o esclusiva al riguardo ed in base alla propria disciplina normativa in materia, ha adottato:

a) l’avviso del 24 febbraio 2006 dell’Ufficio Elettrificazione, che contiene l’elenco delle domande presentate dai soggetti interessati alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e che si riferisce non solo alle concessioni ricadenti nel territorio alto atesino, ma pure alla concessione di San Floriano d’Egna, in ordine alla quale si indica una domanda della società SEL s.p.a. (società elettrica altoatesina, partecipata al 90% dalla stessa Provincia) riguardante la «parte spettante alla Provincia di Bolzano», pari ad un terzo della potenza nominale di concessione;

b) la deliberazione n. 4025 del 26 novembre 2007 “Preavviso ai sensi dell’art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica”, che preannuncia ad Enel s.p.a. l’intenzione di immettersi nel possesso dei beni relativi alla concessione di San Floriano d’Egna alla data (31 dicembre 2010) di scadenza della concessione.

La Provincia di Trento ha ritenuto il primo atto privo di lesività per la propria sfera giuridica, in quanto nelle sue premesse si sottolineava il carattere puramente ricognitivo dell’elenco di domande presentate, senza alcuna valutazione da parte dell’Amministrazione circa la loro ammissibilità, mentre ha impugnato il secondo provvedimento nelle vie giurisdizionali, nonché davanti alla Corte costituzionale (r. confl. n. 1 del 2008), per lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, in particolare riferimento all’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto concernente una vindicatio rei e non una vindicatio potestatis.

2.4. ¾ Secondo la ricorrente Provincia di Trento, l’approvazione dell’impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008, per il quale, come si è detto, «[L]e concessioni che interessino un’altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d’intesa con la Regione o Provincia interessata», andrebbe allora letta nel contesto di tale conflitto.

In quest’ottica non sarebbe «malizioso pensare che la Provincia Autonoma di Bolzano, anche a fronte della circostanza che l’unico impianto di grande derivazione a scopo idroelettrico posto a scavalco dei territori delle due province autonome è, appunto, quello di San Floriano d’Egna, abbia voluto introdurre, “mascherandola” come disciplina generale sul rilascio/rinnovo delle concessioni riguardanti il proprio territorio, una disposizione a valore provvedimentale onde applicarla al caso di specie».

Per la ricorrente l’art. 13 della legge provinciale altoatesina n. 4 del 2008 sarebbe in sostanza «una norma a fattispecie individuale», che non porrebbe «un criterio generale e astratto a guida della successiva azione amministrativa, ma [sarebbe] già una dichiarazione di volontà dell’Amministrazione provinciale che concerne uno specifico provvedimento amministrativo, di cui [rivendicherebbe] implicitamente la competenza, nel tentativo di legittimare la sua potestà amministrativa in ordine alla regolazione del titolo concessorio e, segnatamente, in ordine al rilascio di una nuova concessione, ai sensi di quanto previsto dalla l.p. n. 7/2006, vigente in quella Provincia ed in contrasto con i principi e i criteri fissati dalla normativa di attuazione».

Per la difesa provinciale trentina dall’intervento normativo contestato potrebbe desumersi, alternativamente: 1) che «la Provincia di Bolzano vuole sovvertire l’ordine delle competenze, o meglio i criteri per individuare quale sia la Provincia autonoma competente “a tutti gli effetti” per quanto concerne il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, nei casi di impianti a scavalco (rectius: della concessione inerente all’impianto di S. Floriano d’Egna), come precisato dalla stessa disposizione di attuazione, art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974»; 2) che «essa sta cercando di introdurre – in modo altrettanto inammissibile, per palese violazione delle norme e dei principi costituzionali citati – un doppio regime per gli impianti a scavalco (rectius: per l’impianto di S. Floriano d’Egna, sul presupposto che, come evidenziato nel cit. avviso pubblicato in data 24 febbraio 2006, quest’ultimo sarebbe di spettanza della Provincia di Bolzano per 1/3 della potenza nominale di concessione), sottoponendoli ad un duplice titolo concessorio».

Sempre per la ricorrente, in definitiva, la Provincia di Bolzano, in linea con i comportamenti già manifestati nella vicenda, «attraverso l’ampio e generico riferimento alle concessioni che interessano il territorio di altra Regione o Provincia» avrebbe «inteso inserire nell’ambito della norma che è volta a disciplinare il rilascio/rinnovo delle concessioni da parte della stessa Provincia, tutte le concessioni a scavalco, in tal modo proponendosi di affermare in ogni caso la propria competenza», con conseguente violazione dei parametri costituzionali invocati.

2.5. ¾ La Provincia di Trento ricorda, infine, come ai sensi dell’art. 36 delle Norme di attuazione del Piano generale delle acque pubbliche, approvato dalla Commissione paritetica Stato-Provincia di Trento, previo protocollo d’intesa dell’agosto 2002, sottoscritto anche dalla Provincia di Bolzano e dalle altre Regioni interessate, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2006, essa si sia impegnata ad esercitare le funzioni di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974 secondo il principio di leale collaborazione con le Regioni e la Provincia autonoma confinanti, promuovendo con esse appositi accordi finalizzati alla regolazione degli aspetti procedimentali e di coordinamento e di ogni altro aspetto gestionale afferente la derivazione. E sostiene che, alla luce di tale previsione, il riconoscimento della sua esclusiva competenza in ordine alla concessione di San Floriano d’Egna non lederebbe in alcun modo gli interessi istituzionali della Provincia di Bolzano e sarebbe pienamente rispettoso dei principi di leale collaborazione e buon andamento, che sarebbero, invece, lesi dall’impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008.

3. ¾ La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita con un atto, nel quale argomenta la inammissibilità e la infondatezza del ricorso.

3.1. ¾ Per la resistente, il ricorso sarebbe inammissibile dato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente Provincia di Trento, la disposizione impugnata non sarebbe una legge provvedimento né fonderebbe alcuna competenza amministrativa, bensì sarebbe una norma generale e di principio, destinata a trovare applicazione solo per le concessioni di competenza della Provincia di Bolzano ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.

L’impugnato art. 13 della legge provinciale n. 4 del 2008 non avrebbe, pertanto, alcuna idoneità ad incidere sul conflitto insorto tra le due Province autonome in riferimento all’impianto di San Floriano d’Egna, essendo destinato a trovare applicazione solo laddove fosse corretta la interpretazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974 proposta dalla Provincia di Bolzano (che ritiene prevalente il criterio della localizzazione dell’opera di presa, sita, pacificamente, in territorio alto atesino) e non quella prospettata dalla Provincia di Trento (che ritiene, invece, applicabile il diverso criterio del massimo rigurgito a monte della presa, che invece insiste nel territorio trentino).

Il ricorso sarebbe, ulteriormente, inammissibile, in quanto, anche a prescindere dallo stesso art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974, dovrebbe comunque escludersi la competenza della Provincia di Trento in ordine alla concessione in questione posto che, con convenzione del 12 maggio 1986, le due province autonome avrebbero concordato per l’applicazione del solo criterio dell’opera di presa per determinare l’autorità competente in via amministrativa e normativa in ordine alle derivazioni di acqua di interesse comune.

Tale convenzione, conclusa ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), riguarderebbe, infatti, tutte le derivazioni di acqua, e quindi anche le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonostante queste ultime fossero al momento della sua conclusione (e fino al decreto legislativo n. 463 del 1999) di esclusiva competenza statale, in quanto, ancor prima della delega e poi della attribuzione della relativa competenza alle Province autonome, queste erano comunque titolari di taluni diritti statutari di partecipazione ed intervento in materia.

3.2. ¾ Nel merito la Provincia autonoma di Bolzano, che condivide la tesi della ricorrente sulla necessaria unicità della autorità amministrativa competente e che dubita della legittimità costituzionale e della conformità al diritto comunitario della disciplina legislativa della Provincia di Trento in materia di grandi derivazioni idroelettriche, che prevede il rinnovo delle concessioni Enel s.p.a. per dieci anni (in luogo della gara pubblica prevista dall’art. 19 della legge della Provincia di Bolzano n. 7 del 2006), argomenta l’infondatezza del ricorso, sostenendo una diversa interpretazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.

Ad avviso della resistente, questa disposizione di attuazione statutaria detterebbe due criteri successivi e non, come invece sostenuto dalla ricorrente Provincia autonoma di Trento, due criteri alternativi per la individuazione della autorità competente, con la conseguenza che la regola del massimo rigurgito troverebbe applicazione solo laddove il criterio dell’opera di presa non fosse sufficiente a determinare la competenza, cosa che avverrebbe, in specie, là dove l’opera di presa fosse in comune tra le due province autonome.

Posto che, nel caso dell’impianto di San Floriano d’Egna, l’opera di presa, al pari dell’intero impianto idroelettrico e del canale di restituzione, è sita nel solo territorio alto atesino, da tale lettura deriverebbe la competenza della Provincia autonoma di Bolzano in ordine alla concessione in questione e la applicazione ad essa della sua legislazione.

3.3. ¾ La difesa della Provincia autonoma di Bolzano assume, poi, la infondatezza del ricorso, sostenendo che sarebbe in contrasto con «i più basilari principi» che la Provincia autonoma di Trento possa regolare una concessione relativa ad un impianto idroelettrico sito nel territorio alto atesino. Sostiene, inoltre, che la posizione della ricorrente sarebbe «ingiustificata», su un piano più generale, in quanto il territorio e la popolazione della Provincia autonoma di Bolzano sarebbero quelli che sopporterebbero le conseguenze negative dell’impianto. Ed afferma, infine, che la disposizione impugnata, imponendo la ricerca di un’intesa con le regioni e con la provincia confinanti, sarebbe pienamente coerente con i principi di leale collaborazione e di buona amministrazione invocati dalla ricorrente, sicché «il rimprovero avversario» sul punto sarebbe «non solo infondato, ma anche ingiusto» nei confronti della Provincia di Bolzano.

Considerato in diritto

1. ¾ La Provincia autonoma di Trento propone questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione.

1.1. ¾ La disposizione censurata aggiunge al comma 4 dell’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, il periodo: «[L]e concessioni che interessino un’altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d’intesa con la Regione o Provincia interessata».

2. ¾ La ricorrente, sul presupposto che questa disposizione fonderebbe una competenza amministrativa della Provincia di Bolzano per tutti gli impianti di produzione idroelettrica posti a scavalco tra i due territori provinciali, rilevato che l’unico impianto posto a scavalco tra i due territori è quello di cui alla concessione di San Floriano d’Egna, sostiene che la disposizione impugnata, apparentemente generale ed astratta, sarebbe in realtà una legge provvedimento tesa a riconoscere la competenza (amministrativa e normativa) della Provincia di Bolzano in ordine a tale concessione, in contrasto con la disciplina di attuazione statuaria (in particolare con l’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 381 del 1974) che, a suo dire, la assegnerebbe alla competenza della Provincia di Trento.

3. ¾ La questione è inammissibile.

3.1. ¾ L’impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008, diversamente da quanto assume la ricorrente, non fonda una competenza amministrativa della Provincia, ma impone a questa di ricercare l’intesa con l’ente territoriale finitimo là dove essa (e solo se essa) sia competente in ordine ad una concessione di grande derivazione idroelettrica che riguardi anche il territorio di altra Regione o provincia autonoma.

Nessun interesse sussiste, pertanto, in capo alla ricorrente alla impugnazione di tale disposizione, la quale non ha nessuna idoneità ad influire sul riparto di competenze in ordine alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche riferibili al territorio della Regione Trentino-Alto Adige, quale fissato dall’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), sollevata, in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige /Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2009.