Ordinanza n. 270 del 2009

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ORDINANZA N. 270

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                             AMIRANTE                  Presidente

- Ugo                                                DE SIERVO                        Giudice

- Paolo                                   MADDALENA                       "

- Alfio                                    FINOCCHIARO                     "

- Alfonso                                QUARANTA                          "

- Franco                                 GALLO                                 "

- Luigi                                    MAZZELLA                           "

- Gaetano                               SILVESTRI                            "

- Maria Rita                            SAULLE                                "

- Giuseppe                              TESAURO                             "

- Paolo Maria                          NAPOLITANO                      "

- Giuseppe                              FRIGO                                  "

- Alessandro                           CRISCUOLO                         "

- Paolo                                   GROSSI                                "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008 (Doc. IV-quater, n. 7), relativa all'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri nei confronti del dottor Henry John Woodcock, promosso dal Tribunale ordinario di Roma con ricorso depositato in cancelleria il 24 marzo 2009 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di ammissibilità.

       Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

     Ritenuto che il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con ordinanza-ricorso del 9 marzo 2009, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 19 dicembre 2008 (Doc. IV-quater, n. 7), con la quale - in conformità della proposta della Giunta per le autorizzazioni - è stato dichiarato che i fatti, per i quali il senatore Maurizio Gasparri - all'epoca deputato - è sottoposto a procedimento penale, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, sono coperti da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

     che il ricorrente premette di essere investito di un procedimento che vede imputato il predetto senatore del delitto di cui all'art. 595, terzo comma, del codice penale, per aver rilasciato nel corso della trasmissione radiofonica della RAI “Radio 3131”, andata in onda l'8 febbraio 2004, dichiarazioni con le quali offendeva l'onore e la reputazione del dott. Henry John Woodcock, sostituto procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza, affermando: «[…] è stata spazzata via una farneticante accusa di un Giudice irresponsabile di Potenza […], il C.S.M e il Ministero della Giustizia metteranno fine all'azione dissennata di persone che calunniano […] però faremo i conti in sede giudiziaria con chi si è comportato in quel modo […]»;

     che, a parere del Tribunale, le dichiarazioni incriminate non possono ritenersi coperte dalle prerogative di cui all'art. 68, primo comma, Cost. in quanto, da un lato, la relazione della Giunta per le autorizzazioni e la delibera della Camera dei deputati non conterrebbero «alcuna indicazione» che consenta di individuare la sussistenza del nesso funzionale tra le predette dichiarazioni, oggetto della querela, e l'esercizio delle funzioni parlamentari; dall'altro, non sarebbe possibile individuare un legame cronologico tra l'attività parlamentare svolta dall'allora deputato ed il contenuto delle dichiarazioni;

     che, pertanto, il ricorrente chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'allora deputato e, conseguentemente, annullare la delibera in data 19 dicembre 2008.

     Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all'esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

     che, nella fattispecie, sussistono tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto;

     che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto sia il Tribunale ordinario di Roma, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene; sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

     che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati;

     che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

     dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

     a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Roma;

     b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

     Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2009.