ANNO 2009
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai
Signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promosso
dal Giudice di pace di Palermo nel procedimento vertente tra Rocca Trasporti
s.r.l. e Zurigo Assicurazioni s.a. ed altra con ordinanza del 20 marzo 2008,
iscritta al n. 294 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
41, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto in fatto
1. –
Nel corso del giudizio per risarcimento danni da incidente stradale promosso da
Rocca Trasporti s.r.l. nei confronti di Mediterranea s.r.l. e di Zurigo
Assicurazioni s.a., nelle rispettive qualità di responsabile civile del danno
in quanto proprietaria del veicolo antagonista, e di compagnia che copre i
rischi dalla circolazione dello stesso veicolo, il Giudice di pace di Palermo,
con ordinanza depositata il 20 marzo
Secondo il giudice a quo, la norma censurata ha previsto
un'azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore,
eliminando il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto illecito, di
agire (anche) contro il responsabile del danno e sostituendo alla
legittimazione passiva dell'assicuratore per la r.c.a.
di quest'ultimo quella dell'assicuratore dello stesso danneggiato.
Il
rimettente assume la rilevanza della questione, per il fatto che, avendo la
compagnia assicuratrice convenuta eccepito il proprio difetto di legittimazione
passiva, alla luce del citato art. 149, per dover essere l'azione proposta nei
soli confronti dell'assicuratore del veicolo della stessa attrice, la
dichiarazione d'incostituzionalità della norma indurrebbe al rigetto
dell'eccezione, mentre in caso contrario l'eccezione dovrebbe essere accolta,
con conseguente rigetto della domanda.
Il
Giudice di pace di Palermo esclude di poter praticare un'interpretazione
costituzionalmente orientata della norma, argomentando che l'espressione
letterale della norma stessa, nel senso che “i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di
assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” e
che in caso di mancata o insufficiente offerta, “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui
all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti
della propria impresa di assicurazione”, configura per il danneggiato l'obbligo
senza alternative di agire contro la propria compagnia assicuratrice.
Del
resto – argomenta il rimettente – se lo scopo della norma, rivelato anche dai
lavori preparatori e dalle dichiarazioni di Governo, è quello di ridurre i
costi dei risarcimenti a carico delle compagnie, e così anche dei premi
assicurativi, l'interpretazione non può che essere rigorosa, come si ricava
anche dall'art. 150 dello stesso Codice, che, nel rimettere alla normazione secondaria procedure e rapporti tra imprese,
richiama “i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento
diretto”. Lo stesso d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254,
attuativo dell'art. 150, predispone appropriati strumenti per il raggiungimento
dello scopo della riduzione dei costi, escludendo che le imprese debbano
sostenere spese legali e stabilendo la coincidenza tra soggetto che assiste il
danneggiato e soggetto che deve formulare la proposta risarcitoria, sicché il
danneggiato è di fatto impossibilitato a rivolgersi ad un professionista, e,
non essendo così in grado di valutare l'offerta dell'assicurazione, finirà per
accettare risarcimenti inferiori al pregiudizio realmente subito. La stessa
legge delega (L. 29 luglio 2003, n. 229, Interventi
in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. –
Legge di semplificazione 2001) ha stabilito, tra i criteri direttivi
dell'emanando Codice delle assicurazioni, la tutela dei consumatori e dei contraenti
più deboli, cioè degli assicurati, il che potrebbe avvenire solo attraverso un
abbassamento dei premi di assicurazione. In conclusione, ammettere
un'interpretazione alternativa, che faccia salva la tradizionale azione di
danni contro il responsabile civile, vanificherebbe l'obiettivo del
legislatore, perché, rimanendo prevedibilmente marginale l'azione diretta, le
compagnie dovrebbero continuare a sostenere ingenti costi per l'assistenza
tecnica dei danneggiati.
Il
rimettente, poi, nell'esporre le ragioni di non manifesta infondatezza della
questione, denuncia la violazione dell'art. 76 Cost., perché l'azione diretta
del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore appare innovazione
sostanziale e significativa, che, nel contempo, elimina il diritto, spettante a
qualunque danneggiato da fatto illecito, di agire (anche) contro il
responsabile del danno e sostituisce, quanto all'azione diretta, alla
legittimazione passiva dell'assicuratore per la r.c.a.
di quest'ultimo (pur prevista, ove manchino le condizioni di applicabilità
dell'art. 149, dall'art. 144 dello stesso Codice delle assicurazioni, e,
secondo la disciplina previgente, dall'art. 18 della legge n. 990 del 1969),
quella dell'assicuratore dello stesso danneggiato.
Tale
innovazione avrebbe dovuto essere oggetto di una delega specifica, che però non
si rinviene nella legge n. 229 del 2003, la quale si proponeva semplicemente di
realizzare una semplificazione ed un riassetto della legislazione assicurativa,
nel rispetto dei principi indicati. Non sembra possibile giustificare le
innovazioni apportate alla luce dei criteri guida della codificazione
assicurativa, che sono quelli dell'adeguamento alla normativa comunitaria e
della tutela del consumatore e del contraente più debole, anche riguardo alla
correttezza dei procedimenti di liquidazione dei sinistri: il soggetto
dichiaratamente favorito dalla nuova disciplina è il danneggiato, non
l'assicurato, sia perché l'assicurazione copre i danni patiti dai terzi e non
dal responsabile civile (contraente nel rapporto assicurativo), sia con
riferimento al caso del danneggiato conducente di veicolo altrui. Ché anzi, il
rischio di aumento del malus che
consegue a danno dell'assicurato dall'esborso del proprio assicuratore a favore
di chi lamenta il danno, imporrebbe la partecipazione dell'assicurato al
procedimento liquidatorio per far valere le proprie
ragioni.
Neppure l'obiettivo di ridurre i costi di gestione per ottenere
l'abbattimento dei premi assicurativi, può riconoscersi tra i criteri direttivi
della legge delega, che indica solo la tutela giuridica dell'assicurato.
Inoltre, il decreto attuativo del codice predispone gli strumenti per ridurre i
costi di gestione delle imprese assicurative, ma non assicura quelli idonei a
consentire che i vantaggi economici della riforma possano esser partecipati con
gli assicurati (attraverso la riduzione dei premi), piuttosto che destinati a
profitto d'impresa.
Il
vizio di eccesso di delega è rilevabile anche sotto il profilo dell'assenza del
parere del Consiglio di Stato, dato che le disposizioni recanti la procedura di
risarcimento diretto (art. 149) e la relativa disciplina (articolo 150) furono
inserite da ultimo nel Codice delle assicurazioni sulla base del parere reso
dalle competenti Commissioni parlamentari, ma non erano presenti nello schema
di decreto legislativo sul quale il Consiglio di Stato aveva previamente
espresso il proprio parere.
La
violazione dell'art. 3 Cost. è denunciata dal giudice a quo sotto il
profilo della disparità di trattamento tra le ipotesi di diversa entità dei
danni. La procedura obbligatoria del risarcimento diretto si applica infatti
anche ove la persona del conducente (non, anche parzialmente, responsabile)
abbia subito lesioni con postumi permanenti inabilitanti superiori al 9%. La
diversità tra le due ipotesi (danni fisici lievi o danni al veicolo e danni
alle cose trasportate, da un lato, e danni fisici gravi e perdita di un
congiunto, dall'altro) incide ingiustificatamente non solo sulla procedura di
liquidazione del danno e sul riferimento soggettivo passivo dell'azione
risarcitoria diretta, ma anche sul piano sostanziale, giacché per coloro cui è
applicabile la procedura ordinaria di liquidazione il risarcimento è regolato
da un atto normativo primario, mentre, per coloro cui si applica la procedura
di risarcimento diretto, l'art. 150 del Codice demanda a una fonte normativa
secondaria di tipo regolamentare il compito di stabilire – senza, peraltro, al
contempo, indicare alcun criterio direttivo – il grado di responsabilità delle
parti ed i limiti di risarcibilità dei danni accessori, introducendo,
attraverso la delegificazione di detta materia, una diversità di trattamento
sostanziale dei diritti dei danneggiati da sinistro stradale. Se anche la
procedura di risarcimento diretto fosse ritenuta vantaggiosa per il
danneggiato, ne conseguirebbe l'irragionevolezza della esclusione da essa di
coloro che, stante la rilevanza dei danni subiti, maggiormente ne
beneficerebbero. Ove invece fosse da ritenere svantaggiosa (come in realtà), la
compressione del diritto all'integrità fisica e della proprietà privata non
appare bilanciata dagli interessi economici delle imprese e degli assicurati,
attesa la tutela preferenziale di tali diritti.
La
questione relativa alla violazione dell'art. 24 Cost. è sollevata con riguardo
alla sostituzione, quale legittimato passivo dell'azione risarcitoria,
dell'assicuratore del veicolo utilizzato dal danneggiato al responsabile civile
e all'assicuratore di quest'ultimo, dei quali la norma censurata esclude la
legittimazione passiva. Peraltro, a ritenere tuttora sussistente, nei casi in
cui è applicabile la procedura di risarcimento diretto, la legittimazione
passiva del responsabile civile prevista dagli artt. 2043 e 2054 cod. civ., sarebbe
frustrata la ratio legis
dell'istituto in esame, tenuto conto che il responsabile civile nei cui
confronti fosse proposta l'azione risarcitoria potrebbe chiamare in giudizio il
proprio assicuratore esercitando la domanda di garanzia, con conseguente
duplicazione delle spese processuali sostenute dalle imprese di assicurazione
per la gestione dei sinistri, e aumento dei premi assicurativi, in contrasto
con l'obiettivo del legislatore delegato.
Anche
a ritenere consentita la partecipazione in giudizio del responsabile civile, la
lesione del diritto di difesa sussisterebbe ugualmente: la chiamata
dell'assicuratore da parte di quest'ultimo (che, ad esempio, rimanga contumace)
sarebbe meramente eventuale; il danneggiato non avrebbe interesse ad esperire
azione diretta contro di lui; inoltre, essendo il responsabile civile
litisconsorte solo facoltativo, la sua confessione non potrebbe esser
liberamente valutata dal giudice nei confronti dei litisconsorzi, come nel
litisconsorzio necessario.
Ma
l'aspetto più eclatante – ad avviso del rimettente – è che la sostituzione del
contraddittore naturale (il danneggiante e il suo garante) del danneggiato con
un soggetto del tutto estraneo al responsabile del danno, comporta che il
danneggiato non può avvalersi degli ordinari mezzi istruttori, quale
l'interrogatorio formale, la richiesta di ordine di esibizione della denuncia
di sinistro fatta dal responsabile del danno, nonché la richiesta di ordine di
esibizione della perizia comparativa effettuata anche sul veicolo assicurato o
delle fotografie riproducenti quest'ultimo. Il
danneggiato non potrebbe nemmeno avvalersi di uno degli elementi di prova più
significativi, recentemente valorizzati dalla riforma del codice di procedura
civile (che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti
dall'attore a fondamento della domanda), e particolarmente rilevanti
nell'ambito del processo del lavoro, ossia del tenore delle difese espletate
nel primo atto difensivo, nonché del rilievo del comportamento processuale e
anche preprocessuale delle parti.
Il
diritto di difesa del danneggiato appare poi limitato da eventuali obblighi
contrattuali intercorrenti con il proprio assicuratore.
Ne
risulta minata anche la parità delle armi delle parti nel processo, con
violazione dell'art. 111 Cost., sia a causa degli obblighi contrattuali e
legali (obbligo di denunciare il sinistro) dell'attore-danneggiato nei
confronti del proprio assicuratore-convenuto, sia per la netta differenza di
strumenti processuali e mezzi probatori tra le parti (ad es. l'assicuratore del
danneggiato si può avvalere, contro il danneggiato, della denuncia di sinistro
da lui presentata in adempimento dell'obbligo di legge, e ancora di ogni
argomento di prova fondato sul suo comportamento processuale e preprocessuale, nonché, se lo ritiene conveniente, di ogni
atto trasmessogli dall'assicuratore del responsabile, senza al contempo che il
danneggiato attore possa chiederne utilmente l'esibizione).
2. –
Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito della questione
sollevata.
Secondo la difesa erariale non è adeguatamente valutata e motivata la
rilevanza della questione. Il rimettente, al di là di generiche petizioni di
principio, non compie alcuna verifica dei presupposti di applicabilità della
procedura prevista dal censurato art. 149, e non accerta se sussista la
responsabilità dell'altro conducente.
Le
questioni sarebbero, nel merito, manifestamente infondate. E' da escludere che
vi sia stato stravolgimento del sistema, essendosi nella sostanza costituita in
capo all'assicurazione un'obbligazione finalizzata a rafforzare la posizione
dell'assicurato, vittima del sinistro. La liquidazione dei danni da parte
dell'assicurazione del danneggiato è operata per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo responsabile, al
fine di rendere più sollecito il risarcimento, nell'interesse del danneggiato.
La regolazione dei rapporti tra le imprese avverrà successivamente;
l'assicurazione del responsabile civile può intervenire in giudizio con
estromissione di quella del danneggiato; è inoltre prevista la rivalsa della
prima sulla seconda per quanto pagato in eccedenza.
La
norma censurata non si porrebbe al di fuori dei criteri direttivi della legge
delega dato che l'espressione “soggetto contraente” comprende anche il soggetto
assicurato, legato da un vincolo contrattuale con la compagnia di
assicurazione, rispetto alla quale, anzi, emerge la debolezza contrattuale. In
sostanza, l'ambito semantico della locuzione impiegata dalla legge delega
conferisce ampio margine di discrezionalità al legislatore delegato nel
predisporre gli strumenti a favore del contraente più debole.
Il
parere del Consiglio di Stato, non vincolante, è concepibile riguardo al corpus normativo nel suo complesso, non
già riguardo alla singola disposizione normativa della legge delegata. Esso,
inoltre, è richiesto proprio dalla capacità innovativa della codificazione
delegata, che comporta, nelle intenzioni del legislatore, non già il semplice
riordino normativo, ma il “riassetto” (come recita lo stesso titolo della legge
n. 229 del 2003) della regolazione in un determinato settore, quindi con forza
innovativa ben più incisiva dei semplici regolamenti di delegificazione. Dalla
stessa relazione del Ministero delle attività produttive, risulta che la
stesura delle norme modificate mira a migliorare il coordinamento interno con
le disposizioni sulle procedure di risarcimento e sul piano formale a
realizzare una maggiore chiarezza espositiva.
Riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., non sarebbe ravvisabile
alcuna disparità di trattamento, posto che il diritto del trasportato non è
sacrificato ma solo disciplinato con la previsione di una modalità di azione in
giudizio, da ritenere più rapida e satisfattiva.
Con
riferimento, poi, alla pretesa violazione del diritto di difesa, il giudice a quo non avrebbe considerato che non
cessano di operare le presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ.: l'attore non
risentirebbe alcun pregiudizio dall'atteggiamento processuale della convenuta.
Considerato in diritto
1. – Il
Giudice di pace di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell'art.
149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che introduce a favore del
danneggiato in incidente stradale una speciale azione diretta da esperire
contro il proprio assicuratore, per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111
della Costituzione.
La
norma impugnata prevede che – in ipotesi di sinistro tra due veicoli a motore
identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti – i danneggiati
devono rivolgere la propria richiesta di risarcimento all'impresa di
assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato
(comma 1). La stessa disposizione non si applica ai veicoli immatricolati
all'estero e limita l'applicabilità del nuovo sistema (comma 2) ai soli danni
al veicolo, alle cose trasportate dell'assicurato e del conducente, e al danno
alla persona del conducente non responsabile, se contenuto nel limite di cui
all'art. 139 dello stesso Codice (postumi pari o inferiori al 9%).
La
questione è ammissibile, avendo il rimettente adeguatamente riferito i termini
rilevanti nella lite sottoposta al suo giudizio, dai quali discende
l'applicabilità dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni. Egli espone con
chiarezza che la domanda verte sul risarcimento dei danni materiali, e, atteso
l'oggetto della domanda, che non riguarda anche i danni alla persona,
l'accertamento in ordine all'esclusiva responsabilità dell'altro conducente è
irrilevante, giacché tale elemento non è posto dalla norma censurata quale
condizione dell'azione da essa regolata.
2. –
Nel merito la questione non è fondata.
2.1 –
I profili di incostituzionalità evidenziati dal Giudice di pace di Palermo sono
riconducibili a due distinti ambiti attinenti, rispettivamente, al vizio di
formazione legislativa (art. 76 Cost.) e alla lesione di diritti
costituzionalmente protetti (artt. 3, 24, 111 Cost.).
La
lettura dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni, da parte del Giudice di
pace di Palermo, approda all'esclusività della tutela apprestata al danneggiato
da sinistro stradale e all'obbligatorietà dell'azione configurata, nei casi
previsti dalla stessa norma (sostanzialmente: danni ai veicoli, alle cose
trasportate e alla persona del conducente con invalidità fino al 9%). La
ricostruzione si basa su aspetti letterali e sistematici.
Sotto
il primo profilo, l'espressione “il danneggiato può proporre l'azione diretta
di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di
assicurazione”, non potrebbe che indurre a configurare un obbligo senza
alternative, per il danneggiato, di agire contro la propria compagnia
assicuratrice: secondo il rimettente l'espressione “potere nei soli confronti”
esclude l'esercizio del potere nei confronti di altri.
Si
può osservare in proposito che l'oggetto della perifrasi non è tanto il
rapporto che, con riguardo alla proposizione di un'azione, il legislatore vuole
instaurare a favore di un soggetto, quanto l'azione stessa, che è individuata
nei confronti (e nei soli confronti) di un determinato soggetto, che è
l'assicuratore del danneggiato.
Così
individuato l'oggetto dell'azione, si passa, appunto, a stabilire la norma (anzi la facultas) agendi a favore di un soggetto,
il danneggiato appunto, il quale “può” – ma non “deve” – esperire quell'azione.
Sulla
base del significato proprio delle parole, secondo la loro connessione (art. 12
disposizioni sulla legge in generale), l'azione diretta contro il proprio
assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa
all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno.
Secondo l'interpretazione sistematica del giudice rimettente, lo scopo
della norma ricavabile dai lavori preparatori sarebbe poi quello di ridurre i
costi dei risarcimenti a carico delle compagnie, e così anche dei premi
assicurativi. A tal fine l'applicazione del nuovo sistema non potrebbe che
essere rigoroso e non ammettere alternative, come si ricaverebbe dall'art. 150
dello stesso Codice. In altre parole, lo scopo della legge verrebbe vanificato
ove si pretendesse di duplicare la tutela attraverso la procedura del
risarcimento diretto, con la sopravvivenza della tutela tradizionale contro il
responsabile civile e l'assicuratore di quest'ultimo. Non vi sarebbe risparmio
di costi e, quindi, neppure riduzione dei premi.
L'argomentazione del rimettente, sul piano degli scopi del sistema legislativo,
può essere condivisibile, ma non esaurisce la spiegazione delle finalità che si
pone la norma. Che il risparmio per le compagnie assicurative possa concorrere
a costituire la ratio legis è
possibile, anche se il richiamo dell'art. 150 del Codice delle assicurazioni ai
“benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto”, quale
principio per la cooperazione tra le imprese di assicurazione
nell'approntamento della normativa secondaria emanata in attuazione, non
equivale ad un suggello della esclusività dell'azione diretta contro
l'assicuratore del danneggiato quale condicio
sine qua non per l'ottenimento dello scopo di
riduzione dei premi. Detto richiamo sembra, piuttosto, agevolare il conducente
assicurato nella ricerca dell'interlocutore per il conseguimento della
riparazione del danno subito, in fase stragiudiziale e, ove occorra, mediante
l'actio iudicii.
Alla
base dell'innovazione vi è, invece, l'idea che uno dei principali ostacoli allo
sviluppo delle effettive condizioni di concorrenza nel mercato assicurativo è
rappresentato dalla particolare natura del rapporto contrattuale che si
instaura nella r.c.a.: l'indennizzato non è il
cliente dell'assicurazione, ma tipicamente è una terza parte senza vincoli
contrattuali con la compagnia di assicurazione tenuta ad effettuare il
rimborso.
Creando la legge un rapporto diretto tra impresa e cliente, e stimolando
la ricerca da parte di quest'ultimo della “miglior compagnia”, risulta forte
l'incentivo per le imprese ad investire nella concorrenza sulla qualità di
servizi offerti e nella efficienza nella gestione dei sinistri.
Pertanto, non è l'obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che
impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte
delle compagnie, della competitività con l'offerta di migliori servizi, e
l'incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta
contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del
risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di
opzione per l'azione di responsabilità tradizionale, e per l'azione diretta
contro l'assicuratore del responsabile civile.
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149
consentirebbe, accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del
veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del
responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è
limitato “a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato,
considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti
della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità
di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore
del fatto dannoso” (ordinanza n. 441
del 2008).
Il
predetto Codice, nel quadro di un complessivo “riassetto” della materia – il
termine è impiegato dal legislatore delegante, che proprio con l'art. 1 della
legge n. 229 del 2003 modifica i principi ispiratori della delegazione
legislativa di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di
garantire organicità e completezza della materia oggetto del riordino – introduce
un meccanismo che, in presenza di certe condizioni, agevola la tutela del
danneggiato e, in prospettiva, come lo stesso giudice a quo riconosce, si propone di creare le condizioni per un
miglioramento delle prestazioni assicurative. Pur nell'approssimativo
coordinamento delle norme del titolo X del Codice, nel loro complesso e nei
rapporti con la disciplina vigente, nulla autorizza a ritenere che siano stati
stravolti i principi in tema di responsabilità civile, tanto più che le norme
poste dal legislatore delegato sono da interpretare nel significato compatibile
con i principi ed i criteri direttivi della delega (sentenze n. 98 del
2008 e nn. 170 e 340 del 2007).
Nella
misura in cui l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non
rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione
del danneggiato, non è riconoscibile un vizio nel procedimento di formazione
legislativa: il sistema di liquidazione del danno creato nell'esercizio della
delega è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato.
La
non riconoscibilità del denunciato stravolgimento del sistema dà ragione del
contributo consultivo offerto alla formazione del d.lgs. n. 209 del 2005 dal
Consiglio di Stato (parere n. 11603/05) su uno schema che ancora non
comprendeva il rimedio migliorativo descritto, tanto più che un esame puntuale
della coerenza delle disposizioni recate dalla nuova normativa sull'azione
diretta con i criteri direttivi della legge di delega n. 229 del 2003, è stato
comunque compiuto a posteriori, in
sede di consultazione sulla normativa secondaria, attuativa dell'art. 150
(pareri n. 5074/05 e n. 746/06).
Il
nuovo sistema agevola i danneggiati che hanno contratto l'assicurazione (che
non è dubbio rientrino in dette categorie), anche in relazione allo specifico
riferimento dell'art. 4 lettera b)
della legge delega al “processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli
aspetti strutturali di tale servizio”: se l'ipotesi statisticamente più
accreditata, che il danneggiato coincida con il conducente assicurato,
costituisce attuazione del principio di tutela del consumatore posto dalla
legge delega, l'estensione delle nuove modalità di tutela al conducente non
contraente resta elemento neutro, dato che comunque, secondo i principi
tradizionali del risarcimento diretto nell'assicurazione obbligatoria (art. 18
della legge n. 990 del 1969), il conducente dovrebbe rivolgersi ad un
assicuratore con cui non ha nessun contratto. Ne viene sostanzialmente
modificata la modalità di ottenimento della tutela, ma non risultano sovvertiti
i criteri posti dalla legge delega. La constatazione riguarda anche
l'adeguamento alla disciplina comunitaria (art. 4 lettera a), giacché l'esperibilità dell'azione di responsabilità e di quella
diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, secondo un'interpretazione
costituzionalmente orientata, si dimostra rispettosa della direttiva
2005/14/CE: questa obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone
lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di
un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la
responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. Senza considerare
che l'azione diretta è ora esperibile contro il proprio assicuratore, perché
questi non fa altro che liquidare il danno per
conto dell'assicurazione del danneggiante (art. 149, comma 3, del Codice
delle assicurazioni), tanto che la seconda può intervenire nel giudizio
intrapreso dal danneggiato contro il primo, ed estrometterlo (comma 6).
La
tesi dell'ammissibilità, accanto all'azione diretta, della tradizionale azione
di responsabilità civile, toglie, altresì, fondamento alle censure di ordine
sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del diritto di
azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di
trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati.
Il
nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le
azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. Del resto, dati
i limiti imposti dalla legge delega e la necessità, già sottolineata, di
interpretare la normativa delegata nel significato compatibile con principi e
criteri direttivi della delega stessa, la scelta del danneggiato di procedere
nei soli confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata. Allo stesso modo
in cui fu pacificamente ritenuto che l'introduzione, con l'art. 18 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, dell'azione diretta contro l'assicuratore non elideva
l'ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art.
2054 cod. civ.: v., da ultimo, Cass., sentenza 11 giugno 2008, n. 15462),
parimenti, la disciplina confermativa dell'azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l'introduzione di un'ipotesi speciale di essa,
quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso
l'azione di responsabilità civile.
A
favore del carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli
confronti del proprio assicuratore, depone, poi, oltre all'interpretazione
coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno
stravolgimento del sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è
quello (art. 4, comma 1, lettera b)
della “tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto
riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di
liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”.
In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge delega
un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli,
che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di
tutela.
Non
si ignora che l'interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, accanto
alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del
responsabile civile, apre una serie di problemi applicativi. Tuttavia, la
soluzione di detti problemi esula dai limiti del giudizio costituzionale, non
potendo che essere demandata agli interpreti.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di
Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco
AMIRANTE, Presidente
Alfio
FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 19 giugno 2009.