Ordinanza n. 170 del 2009

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ORDINANZA N. 170

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                 AMIRANTE                    Presidente

- Ugo                         DE SIERVO                       Giudice

- Paolo                       MADDALENA               "

- Alfio                        FINOCCHIARO             "

- Alfonso                   QUARANTA                 "

- Franco                     GALLO                         "

- Luigi                        MAZZELLA                            "

- Gaetano                   SILVESTRI                   "

- Sabino                     CASSESE                      "

- Maria Rita                SAULLE                        "

- Giuseppe                  TESAURO                     "

- Paolo Maria              NAPOLITANO              "

- Giuseppe                  FRIGO                           "

- Alessandro               CRISCUOLO                 "

- Paolo                       GROSSI                         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promossi dal Tribunale ordinario di Lucca con tre ordinanze del 14 maggio 2008, otto del 25 giugno 2008, una del 27 giugno 2008 e tre del 2 luglio 2008, iscritte ai nn. da 312 a 314, da 347 a 349, da 387 a 395 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 46 e 51, prima serie speciale, dell'anno 2008.

      Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

    Ritenuto che con quindici ordinanze, delle quali due depositate il 14 maggio 2008, otto il 25 giugno 2008, una il 27 giugno 2008 e tre il 2 luglio 2008, aventi comunque tutte analogo tenore, il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80);

    che il giudice a quo, in ciascuna delle ordinanze di rimessione,  riferisce di essere chiamato a decidere una controversia avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia rispetto alla massa fallimentare di talune rimesse operate dal fallito sul proprio conto corrente bancario in epoca anteriore di non oltre un anno alla dichiarazione di fallimento o – in uno solo dei casi all'esame del rimettente – in epoca successiva a tale dichiarazione, la cui provvista è stata incamerata dall'istituto di credito;

    che il giudice a quo riferisce, altresì, che i singoli giudizi sono stati intrapresi mediante ricorso ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge fallimentare, nel testo – all'epoca vigente –  introdotto a seguito della riforma delle procedure concorsuali attuata col d. lgs. n. 5 del 2006;

    che – dopo aver motivato sia in ordine alla ritualità della introduzione dei vari giudizi a quibus, effettuata utilizzando la disposizione censurata, sia in ordine alla indifferenza rispetto ad essi della avvenuta entrata in vigore del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 5-bis e 6 della legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale ha, fra l'altro, abrogato la disposizione censurata – il rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 24, secondo comma, della legge fallimentare nella parte in cui dispone che, salva diversa previsione, alle controversie che derivano dal fallimento si applicano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 del codice di procedura civile, regolanti il rito camerale;       

    che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente argomenta in ordine alla applicabilità della norma censurata ai giudizi a quibus, rilevando che la azione proposta in ciascuno di essi rientra fra quelle, derivanti dal fallimento, che, se instaurate successivamente al 16 luglio 2006, sono soggette al rito camerale;

    che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa è prioritariamente dedotta con riferimento alla violazione dell'art. 76 Cost.;

    che il rimettente, infatti, osserva che la legge di delega 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), ha conferito al Governo il potere di «modificare la disciplina del fallimento», nel rispetto del criterio direttivo volto a «semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia»;

    che il rimettente deduce da ciò che l'intervento legislativo delegato deve ritenersi circoscritto «nei limiti dell'oggetto della disciplina del processo fallimentare»;

    che, in altri termini, esso sarebbe rivolto solo all'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con esclusione dei processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento;

    che, a comprova di ciò, il rimettente rileva che nessuno dei restanti principi e criteri direttivi della delega appare consentire una nuova disciplina processuale delle azioni ordinarie che derivano dal fallimento;

    che, pertanto, ad avviso del rimettente, il legislatore delegato, nell'estendere a tutte le azioni derivanti dal fallimento il modello camerale, avrebbe ecceduto i limiti della delega;     

    che, prosegue il rimettente, la disposizione censurata sarebbe, comunque, incostituzionale anche con riferimento ai parametri dettati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

    che, quanto al primo profilo, essa violerebbe il canone della ragionevolezza nell'imporre il modello processuale camerale «al di fuori dell'ambito funzionale di esso proprio», in particolare con riferimento a controversie «involgenti la tutela di diritti soggettivi»;

    che il rito camerale costituirebbe, infatti, un modello processuale neutro, privo di regolamentazione delle fasi della cognizione, rimesso alla discrezionalità del giudice e destinato a concludersi con un provvedimento, in forma di decreto, non suscettibile di giudicato;

    che, per il rimettente, esso sarebbe idoneo alla tutela di «mere e specifiche» facoltà, là dove garanzia fondamentale dei processi a cognizione piena, siano essi speciali o ordinari, è la predeterminazione delle forme e la copertura dell'accertamento della situazione soggettiva col giudicato;

    che la scelta del legislatore delegato sarebbe viziata anche per disparità di trattamento fra situazioni analoghe, determinata solo dal fatto che la azione  sia connessa ad un fallimento pronunciato prima o dopo il 1° gennaio 2008, ovvero che essa sia stata o meno proposta prima di tale data;

    che risulterebbe, altresì, violato l'art. 24, secondo comma, Cost., posto che la norma censurata avrebbe l'effetto di esporre le parti a regole processuali legate a incerte «direttive giurisdizionali» variabili secondo la competenza dei singoli uffici giudiziari;

    che la disposizione censurata sarebbe, infine, in contrasto con l'art. 111 Cost., il quale impone che il giusto processo sia regolato per legge onde perseguire il fine suo proprio, «apparendo – la ricordata generalizzata estensione del modello camerale – in contrasto con l'intima essenza dello stesso principio del giusto processo»;

    che il rimettente conclude affermando che non è in discussione in astratto la compatibilità costituzionale del rito camerale, quanto la sua giustificata congruità rispetto alla natura del processo in cui tale rito si svolge;

    che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione proposta;

    che, per la difesa pubblica, non sarebbe dubbio che la azione proposta nel giudizio a quo, essendo volta alla determinazione della massa fallimentare, deve essere fatta rientrare nel concetto di “procedura concorsuale” di cui alla delega;

    che, quanto agli altri profili dedotti, l'Avvocatura nega che il procedimento camerale fornisca minori garanzie rispetto al giudizio ordinario, essendo regolato dal codice di rito, assicurando la tutela delle parti in causa  e potendo condurre, come da consolidata giurisprudenza, ad una decisione dotata di forza di giudicato.

    Considerato che con quindici ordinanze, tutte di analogo tenore, il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui esso dispone che, «salva diversa previsione, alle controversie che derivano dal fallimento si applicano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 del codice di procedura civile»;

    che il rimettente dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata in quanto, a suo avviso, la stessa confliggerebbe: a) con l'art. 76 Cost., poiché la delega legislativa contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), consentiva al Governo di intervenire, al fine di accelerarle, solo sulle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e sulle successive controversie endofallimentari e non anche su tutti i processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento; b) con l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente impone il rito camerale – che egli ritiene regolato da una disciplina rimessa alla discrezionalità del giudicante e destinato a concludersi con un provvedimento non suscettibile di passare in giudicato – anche al di fuori del suo ambito funzionale, in controversie coinvolgenti la tutela di diritti soggettivi ed in quanto portatrice di disparità di trattamento, essendo essa applicabile o meno in funzione del dato casuale dell'epoca di dichiarazione del fallimento o di instaurazione delle controversie stesse; c) con l'art. 24 Cost., poiché la adozione del rito camerale comprimerebbe il diritto di difesa delle parti; d) con l'art. 111 Cost., dato che la estensione del modello camerale alle azioni che derivano dal fallimento, senza che si sia tenuto conto delle «caratteristiche dell'accertamento che si richiede», violerebbe il principio del «giusto processo», necessariamente «regolato per legge»;

    che, attesa la identità della questione di legittimità costituzionale sollevata con ciascuna delle ordinanze indicate, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

    che non ha incidenza sulla ammissibilità della presente questione di legittimità costituzionale il fatto che la disposizione normativa censurata sia stata oggetto di integrale abrogazione per effetto della entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive  al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in  materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 5-bis e 6 della legge 14 maggio 2005, n. 80), dato che il rimettente, con motivazione non implausibile, precisa che, malgrado la avvenuta abrogazione, la disposizione censurata continua ad essere rilevante nei vari giudizi a quibus in quanto tuttora applicabile ai procedimenti iniziati, come quelli in argomento, anteriormente alla data di entrata in vigore del  d. lgs. n. 169 del 2007;

    che la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca  è manifestamente infondata;

    che, infatti, quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost. per avere, come asserito dal rimettente, il legislatore delegato ecceduto i limiti della delega legislativa ad esso conferita con la legge n. 80 del 2005, basti osservare che il principio in base al quale è stata adottata la disposizione censurata, nell'ambito della modifica della «disciplina del fallimento», contenuto nell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 1, della citata legge di delega n. 80 del 2005, prevedeva espressamente che si dovesse provvedere nel senso di «semplificare la disciplina attraverso […] l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia»;

    che frutto di petizione di principio è la affermazione contenuta nelle ordinanze di rimessione, e sulla quale è incentrata la motivazione della pretesa violazione dei limiti della delega legislativa, secondo la quale l'ampiezza dell'intervento del legislatore delegato doveva essere contenuta nel solo ambito  della accelerazione «delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari con […] esclusione di ogni riferimento ai processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento»;

    che, al contrario, le predette espressioni «disciplina del fallimento» e «procedure applicabili alle controversie in materia» hanno una valenza semantica talmente ampia da ricomprendere certamente nel loro ambito il riferimento a tutti i processi che, come quelli di cui ai giudizi a quibus, in quanto volti a far dichiarare la inefficacia rispetto alla massa fallimentare di determinati atti dispositivi, originano dalla procedura fallimentare e in essa trovano il loro naturale alveo;

    che anzi – a differenza di quanto riferito dallo stesso rimettente onde avvalorare la sua tesi – fra i principi ed i criteri direttivi in base ai quali esercitare la delega vi è l'espresso richiamo anche alla disciplina di azioni diverse rispetto a quella svolta con ricorso per dichiarazione di fallimento, là dove si indica fra i compiti del legislatore delegato, al numero 6 della lettera a) del comma 6 dell'art. 1 della legge n. 80 del 2005, la riduzione del termine di decadenza per l'esercizio della azione revocatoria;

    che non v'è dubbio, per altro verso, che tramite l'applicazione alle controversie in materia fallimentare delle norme previste dagli artt. da 737 a 742 del codice di procedura civile, risulti soddisfatto dalla norma censurata il principio della semplificazione e della accelerazione delle procedure imposto in sede di delega legislativa;

    che le restanti censure, concernenti la asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., che sarebbe realizzata attraverso la adozione del rito camerale quale “forma” processuale applicabile a tutte le azioni che derivano dal fallimento, possono essere congiuntamente esaminate;

    che la asserita violazione dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento di situazione identiche – al di là di una certa perplessità argomentativa, essendo essa cronologicamente riferita, in termini di irrisolta alternatività, ora alla data di dichiarazione del fallimento ora a quella di instaurazione della controversia regolata dal rito camerale – non sussiste, essendo il diverso regime normativo applicabile alle controversie dovuto al naturale fluire del tempo che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è valido discrimine fra situazioni analoghe (da ultimo ordinanza n. 212 del 2008);

    che le argomentazioni svolte dal rimettente al fine di dimostrare la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.,  in ordine ad una affermata variabilità, a seconda dell'ufficio giudiziario adito, delle regole processuali applicabili al rito camerale, appaiono non suffragate da alcun elemento obiettivo desumibile sia, positivamente, dall'ordinamento normativo che, empiricamente, dalla sua concreta prassi applicativa;

    che, viceversa, più volte questa Corte ha ribadito la piena compatibilità costituzionale della opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale (ex multis: sentenza n. 103 del 1985, ordinanza n. 35 del 2002), anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi;

     che, in particolare, come già in passato osservato, «la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la previsione del rito camerale per la composizione di conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti […] purché ne vangano assicurati lo scopo e la funzione» (sentenza n. 103 del 1985, ordinanze n. 121 del 1994 e n. 141 del 1998);

    che, più nello specifico, può escludersi sia l'irragionevolezza della scelta legislativa sia la violazione del diritto di difesa sia, infine, la violazione della regola del giusto processo garantita dall'art. 111, primo comma, Cost., ove il modello processuale previsto dal legislatore, nell'esercizio del potere discrezionale di cui egli è titolare in materia (da ultimo sentenza n. 221 del 2008), sia tale da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, lo svolgimento di un'adeguata attività probatoria, la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, la facoltà della impugnazione – sia per motivi di merito che per ragioni di legittimità – della decisione assunta, la attitudine del provvedimento conclusivo del giudizio ad acquisire stabilità, quanto meno “allo stato degli atti”;

    che tutte queste condizioni non risultano contraddette nel caso della applicazione del rito camerale ai procedimenti in materia fallimentare.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca con le ordinanze in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.