ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai
signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE
SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), promosso
dal Tribunale amministrativo regionale per
Udito nella camera di consiglio del 22
aprile 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto in fatto
1. –
Il Tribunale amministrativo regionale per
Il
giudizio principale ha ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera
della Giunta della Regione Basilicata, del 4 maggio 2007 n. 607, con la quale,
in applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 9
del 2007, veniva negata alla Wind Farm
S.r.l. e alla Cooperativa Agrituristica del Vulture a
r.l., l'autorizzazione alla costruzione di un parco
eolico.
1.1.
– In proposito, il rimettente osserva che il Piano Energetico Regionale della
Basilicata (PER), richiamato dall'art. 3 censurato prevede, fino al 2010, dei
limiti di crescita delle potenze degli impianti eolici già ampiamente superati,
con la conseguenza che, fino all'approvazione del nuovo Piano di indirizzo
energetico ambientale regionale (PIEAR), i procedimenti volti ad ottenere la
relativa autorizzazione vengono sospesi sine die, non indicando la norma censurata un termine per
l'adozione del Piano.
Tale
disciplina, a parere del rimettente, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione e, in particolare, con la sentenza n. 364 del
2006, con la quale
La
disposizione censurata, a parere del Tribunale, nel prevedere, poi, un blocco
generalizzato ed irragionevole al rilascio di nuove autorizzazioni per
l'installazione di impianti eolici, limita l'attività economica delle imprese
operanti in tale settore senza, peraltro, stabilire una misura di salvaguardia
per i procedimenti in fase di avanzata istruttoria e una comparazione tra gli
interessi pubblici sottesi agli stessi, quali il maggior sfruttamento
dell'energia derivante da fonti rinnovabili, e la salvaguardia del paesaggio.
Il
giudice a quo, infine, rileva che la
delibera impugnata richiama anche l'art. 6 della legge n. 9 del 2007, il quale
individua tra le aree incompatibili con la realizzazione degli impianti eolici
quella indicata dai ricorrenti; di talché, anche a seguito dell'eventuale
accoglimento della questione sollevata,
Sulla
base di ciò, il Tribunale reputa «opportuno segnalare», ai fini
dell'applicazione dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione ed il funzionamento della
Corte), anche la sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 6 della
legge n. 9 del 26 aprile 2007, nella parte in cui esso richiama la delibera
della Giunta regionale della Basilicata n. 2920 del 13 dicembre 2004, con la
quale
Il
rimettente, in particolare, ritiene che l'art. 6 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, non potendo le Regioni, in assenza delle
linee guida nazionali da adottarsi in sede di Conferenza unificata, secondo
quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del
2003, prevedere dei criteri per l'individuazione dei siti destinati
all'installazione degli impianti eolici; criteri che sono, nella specie,
irragionevoli nella parte in cui prevedono il divieto di realizzare i suddetti
impianti fino a
1.2.
– In punto di rilevanza il giudice a quo
osserva di dover fare applicazione dell'art. 3, sia per il tenore letterale
dello stesso, sia perché l'atto impugnato ha indicato «quale unico espresso
motivo specificato, ostativo al rilascio dell'autorizzazione» il superamento
del limite stabilito dal Piano contenuto nella delibera Consiliare n. 220 del
26 giugno 2001.
Considerato in diritto
1. –
Il Tribunale amministrativo regionale per
Premette il rimettente che la disposizione censurata provoca la
sospensione sine die dei
procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di impianti
eolici in quanto, da un lato, il Piano energetico regionale prevede, fino al
2010, dei limiti di crescita delle potenze per i suddetti impianti già superati,
dall'altro, non indica il termine per l'adozione del nuovo Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale (PEIAR) che consentirebbe di superare i cennati limiti.
Conseguirebbe da ciò la violazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione e, in particolare, del principio fondamentale di cui all'art. 12,
comma 4, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), che fissa in centottanta
giorni il termine del procedimento per il rilascio delle suddette
autorizzazioni.
L'art. 3, sempre a parere del Tribunale, si pone in contrasto anche con
gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, in quanto,
in modo irragionevole e senza l'adozione di misure di salvaguardia per i
procedimenti in corso nonché in mancanza di una valutazione degli interessi
pubblici ad essi sottesi, sospende a tempo indeterminato (sine die) il rilascio di nuove autorizzazioni
a favore delle imprese operanti nel settore dell'energia eolica.
2. –
La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Dall'ordinanza di rimessione risulta, infatti,
che il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs.
n. 387 del 2003, oggetto del giudizio a
quo, trova la propria ragione nel combinato disposto degli artt. 3 e 6 della legge n. 9 del 2007.
A
fronte di tale circostanza, il giudice a
quo si è limitato ad impugnare il solo art. 3 e, pur ritenendo rilevante al
fine dell'eventuale accoglimento del ricorso di cui è chiamato a giudicare il
successivo art. 6, chiede, in riferimento a quest'ultimo,
un intervento della Corte ex art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).
Tale
richiesta rende evidente la contraddittorietà dell'iter logico-argomentativo seguito dal
rimettente, in quanto la invocata pronuncia di illegittimità derivata dell'art. 6 contrasta con l'omessa
impugnativa di detta disposizione e rende irrilevante la censura proposta dal
rimettente concernente l'art. 3.
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9
(Disposizioni in materia di energia),
sollevata dal Tribunale amministrativo per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco
AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE,
Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 29 maggio 2009.