Ordinanza n. 98 del 2009

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ORDINANZA N. 98

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco               AMIRANTE                    Presidente

- Ugo                        DE SIERVO                    Giudice

- Paolo                      MADDALENA                      "

- Alfio                       FINOCCHIARO                   "

- Alfonso                   QUARANTA                        "

- Franco                    GALLO                                "

- Luigi                       MAZZELLA                          "

- Gaetano                  SILVESTRI                          "

- Sabino                    CASSESE                             "

- Maria Rita               SAULLE                               "

- Giuseppe                 TESAURO                            "

- Paolo Maria             NAPOLITANO                     "

- Giuseppe                 FRIGO                                 "

- Alessandro              CRISCUOLO                        "

- Paolo                      GROSSI                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra V.F. e Poste Italiane S.p.a. con ordinanza del 30 maggio 2008, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009 il Giudice relatore Maria RitaSaulle.

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 30 maggio 2008 emessa nel corso di un procedimento civile promosso da V.F. nei confronti delle Poste Italiane S.p.a., ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il riconoscimento del congedo straordinario al «parente entro il quarto grado convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità e al tutore convivente del minore o dell’interdetto che sia portatore di handicap in situazione di gravità»;

che il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta avanzata dal ricorrente, dipendente delle Poste Italiane S.p.a., volta al riconoscimento del beneficio indicato dalla disposizione censurata, in quanto unico soggetto in grado di prestare assistenza allo zio, disabile in condizione di gravità, con il quale convive e di cui è tutore;

che il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza, ritiene che l’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, seppur inserito in una legge posta a tutela della maternità e paternità, trova la propria ratio nel preminente interesse di assicurare la cura e l’assistenza al disabile in ambito familiare, dovendosi ricomprendere nella nozione di famiglia di cui all’art. 29 della Costituzione anche i parenti entro il quarto grado;

che, pertanto, a parere del Tribunale, la disposizione censurata, nell’individuare quali beneficiari del congedo da essa previsto il fratello e la sorella e non anche i parenti entro il quarto grado, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto irragionevolmente sottopone ad una diversa disciplina i vari soggetti che, nell’ambito della famiglia, assistono la persona disabile e che, «verosimilmente» come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, costituiscono l’unica fonte di sostentamento di quest’ultima;

che da ciò deriverebbe l’ulteriore lesione dell’art. 32 della Costituzione, quale conseguenza della mancata possibilità per la persona disabile di avvalersi del supporto economico del parente entro il quarto grado con essa convivente;

che, a parere del rimettente, le argomentazioni riferite al parente entro il quarto grado valgono anche per il tutore convivente del minore o dell’interdetto disabile, in quanto può avvenire che egli, nel sostituirsi ai genitori, si prenda cura di tali persone all’interno della propria famiglia, di talché non vi sarebbe «alcuna ragione per differenziare la posizione di costui da quella del genitore (del quale fa le veci), anche in relazione alla concessione del congedo finalizzato all’assistenza del soggetto sottoposto a tutela» ed affetto da grave disabilità;

che, in punto di rilevanza, il rimettente rileva che la domanda di congedo è stata negata unicamente in forza della limitata sfera applicativa della disposizione censurata, con la conseguenza che l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata potrebbe consentire al ricorrente di ottenere il beneficio richiesto.

Considerato che il Tribunale di Palermo dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53) nella parte in cui non prevede il riconoscimento del congedo straordinario al «parente entro il quarto grado convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità e al tutore convivente del minore o dell’interdetto che sia portatore di handicap in situazione di gravità»;

che il rimettente ritiene la disposizione censurata in contrasto con gli indicati parametri costituzionali in quanto, irragionevolmente, differenzia all’interno della famiglia i parenti entro il secondo grado che assistono la persona disabile in situazione di gravità, per i quali è prevista la concessione del congedo straordinario, dai parenti entro il quarto grado e dai tutori per i quali il suddetto beneficio è negato;

che da ciò consegue, sempre a parere del Tribunale, una limitazione del diritto alla salute della persona disabile ove essa sia assistita da un parente entro il quarto grado o da un tutore, nonché una minor tutela della famiglia di cui questi ultimi farebbero parte;

che la questione è manifestamente inammissibile;

che, infatti, il giudice a quo propone, senza porle in rapporto di subordinazione tra di loro, due questioni di costituzionalità: una relativa al mancato riconoscimento del congedo straordinario ai parenti entro il quarto grado; l’altra concernente la mancata attribuzione del suddetto beneficio a favore del tutore;

che il Tribunale, quindi, prospetta un petitum indeterminato e formula le questioni in termini di alternativa irrisolta e, dunque, in forma ancipite, senza operare una scelta tra le due.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.