SENTENZA N. 87
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Paolo MADDALENA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 34, secondo
comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13
aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso dal
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da B. E. F. contro
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il Giudice
relatore Sabino Cassese.
Ritenuto in fatto
1.1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24 e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui vietano a un magistrato contabile o amministrativo sottoposto a procedimento disciplinare di nominare quale difensore di fiducia un avvocato del libero foro.
1.2. – Il tribunale
rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale, che è
procuratore regionale della Corte dei conti per
1.3. – In ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale, nel corso del procedimento disciplinare, ha domandato di avvalersi di un avvocato e, nel corso del medesimo procedimento disciplinare e poi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale rimettente, ha eccepito l’illegittimità costituzionale delle norme che escludono tale facoltà. Ad avviso del rimettente, se la questione di legittimità costituzionale venisse dichiarata fondata, il ricorso meriterebbe di essere accolto.
1.4. – In
ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il collegio
rimettente ritiene, innanzitutto, che le disposizioni censurate si pongano in
contrasto con il diritto di difesa, garantito dall’art. 24 Cost.,
e con il principio di indipendenza dei giudici speciali, imposto dall’art. 108
Cost. Il giudice a quo richiama
ampiamente, in proposito, quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 497 del
2000. Con tale pronuncia, secondo il rimettente,
In secondo luogo, ad avviso del tribunale rimettente, le disposizioni censurate violano il principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost. Al riguardo, il collegio osserva che, per effetto della più volte richiamata sentenza n. 497 del 2000, il diritto di farsi assistere da un avvocato del libero foro, nell’ambito di un procedimento disciplinare a proprio carico, è attualmente riconosciuto ai magistrati ordinari, mentre, in forza delle disposizioni legislative censurate, esso è ancora negato ai magistrati amministrativi e contabili. Tale disparità di trattamento, ad avviso del collegio, non trova alcuna ragione giustificatrice. Né può pervenirsi a diversa conclusione, secondo il tribunale rimettente, in base alla sentenza n. 182 del 2008 di questa Corte, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione che precludeva la facoltà di ricorrere ad un avvocato del libero foro agli agenti della polizia di Stato sottoposti a procedimento disciplinare. Il collegio osserva, al riguardo, che la posizione istituzionale e le funzioni dell’agente di pubblica sicurezza sono diverse da quelle del magistrato amministrativo o contabile, solo per il secondo essendovi l’esigenza di garantire l’indipendenza dal potere esecutivo, e che il procedimento disciplinare a carico di un dipendente pubblico, quale l’agente di pubblica sicurezza, non si svolge «secondo moduli giurisdizionali», come invece accade, ad avviso del rimettente, per il procedimento disciplinare a carico di un magistrato amministrativo o contabile.
2.1. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.
2.1. – La difesa erariale osserva, in primo luogo, che la questione di legittimità costituzionale è formulata «in termini così generici ed ipotetici da farla ritenere inammissibile».
2.2. – Nel merito,
l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che le differenze sostanziali
sussistenti fra la magistratura ordinaria e quella amministrativa
e contabile depongano nel senso della «inapplicabilità al caso in esame delle
argomentazioni» contenute nella sentenza n. 497 del
2000 della Corte costituzionale ed escludano la sussistenza di
«un’ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie
magistratuali». Secondo la difesa erariale,
Neppure sarebbe ravvisabile, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, una violazione del diritto di difesa del magistrato amministrativo e contabile, dal momento che «mentre il giudizio disciplinare a carico dei magistrati ordinari, in ragione della sua peculiare natura, può essere impugnato solo con ricorso per cassazione, nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati amministrativi e contabili – avente natura di procedimento amministrativo – l’incolpato gode delle garanzie partecipative poste da norme specifiche e, ove applicabili, dalle norme generali sul procedimento; e può fruire, in più (con difesa tecnica), di due gradi di giudizio di merito dinanzi al giudice amministrativo prima dell’eventuale ricorso in Cassazione». La difesa erariale fa riferimento anche alla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il diritto di difesa «non si estende, nel suo pieno contenuto, oltre la sfera della giurisdizione, mentre nei procedimenti amministrativi contenziosi è sufficiente la garanzia del contraddittorio che assicuri un nucleo essenziale dei valori inerenti ai diritti inviolabili della persona» (sentenza n. 356 del 1995).
L’Avvocatura generale dello Stato ritiene infondata, infine, la dedotta violazione del principio di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali posto dall’art. 108 Cost., considerato che «la legge regolamenta lo svolgimento del procedimento (amministrativo) disciplinare con il riconoscimento di ampie guarentigie».
Considerato
in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24 e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui vietano a un magistrato contabile o amministrativo sottoposto a procedimento disciplinare di nominare, quale difensore di fiducia, un avvocato del libero foro.
Secondo il rimettente le disposizioni impugnate, comprimendo il diritto di difesa dei magistrati amministrativi e contabili, violano l’art. 24 Cost. Esse, in secondo luogo, limitando l’indipendenza dei giudici speciali, sarebbero in contrasto con l’art. 108 Cost., che richiede la massima espansione del diritto di difesa del magistrato. Sarebbe violato, in terzo luogo, l’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento tra i magistrati ordinari, ai quali è consentito farsi assistere da un avvocato del libero foro nel procedimento disciplinare, e i magistrati amministrativi e contabili, ai quali questa possibilità è negata.
2. – Va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, basata sulla genericità della censura e sulla sua natura ipotetica. L’ordinanza di rimessione del tribunale amministrativo rimettente individua correttamente i parametri costituzionali, dei quali lamenta la violazione, e argomenta adeguatamente le censure con riferimento a ciascuno di esse. Né la questione è formulata in termini ipotetici, perché l’ordinanza chiarisce che le disposizioni impugnate sono applicabili al giudizio principale e rilevanti per la sua decisione.
3. – La questione è fondata con riferimento all’art. 108 Cost.
La garanzia dell’indipendenza del magistrato rileva anche in materia di
responsabilità disciplinare, perché la prospettiva dell’irrogazione di una
sanzione può condizionare il magistrato nello svolgimento delle funzioni che
l’ordinamento gli affida. È necessario, dunque, che siano adottate tutte le
misure volte a evitare ogni indebito condizionamento. Tra queste misure
rientrano quelle dirette ad assicurare un’efficace difesa. È in questa
prospettiva che
La correlazione indicata prescinde dalla natura giurisdizionale o amministrativa del procedimento disciplinare, che dipende dai caratteri che il legislatore ha scelto di attribuire al procedimento stesso e agli organi in esso coinvolti. Il procedimento disciplinare relativo ai magistrati ordinari ha natura giurisdizionale e si svolge dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con quanto ne consegue in ordine al regime delle impugnazioni. Quello relativo ai magistrati amministrativi ha natura di procedimento amministrativo e si svolge dinanzi al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa o al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
Questa diversa configurazione del procedimento dipende da una scelta del
legislatore, che ben può articolare diversamente l’ordinamento delle singole
giurisdizioni, a patto che siano rispettati i principi costituzionali comuni.
Indipendentemente dalla natura che la legge attribuisce al procedimento e
all’autorità disciplinare, dalla garanzia costituzionale di indipendenza
deriva una particolarità di questo procedimento, quando esso riguardi un
magistrato, in quanto per quest’ultimo, a differenza
di quanto accade per altre categorie di personale pubblico (sentenza n. 182 del
2008),
Le disposizioni impugnate, consentendo al magistrato incolpato di farsi assistere solo da un altro magistrato, limitano irragionevolmente questo diritto. La possibilità di farsi assistere da un magistrato, dismessa la sua «originaria caratterizzazione corporativa», è ancora giustificabile in quanto il magistrato è «ritenuto in possesso dell’idoneità tecnica per assumere una siffatta difesa» (sentenza n. 497 del 2000). Ma il divieto di farsi assistere da un avvocato, che è la figura alla quale l’ordinamento riconosce in primo luogo questa funzione, è manifestamente irragionevole.
In conclusione, l’esigenza di indipendenza impone, già nel procedimento disciplinare, che al magistrato sia riconosciuto il diritto di scegliere il difensore ed esclude la legittimità di disposizioni che lo limitino. Questa esigenza – come notato – prescinde dal dato oggettivo, relativo alla natura dell’organo e del procedimento disciplinare, e dipende dal dato soggettivo, relativo alla titolarità della funzione giurisdizionale.
Di conseguenza, ferma restando la legittimità della previsione che consente ai magistrati amministrativi di farsi assistere nel procedimento disciplinare da un altro magistrato, va dichiarata l’illegittimità della disposizione che impedisce loro di avvalersi, nella stessa sede, dell’opera di un avvocato.
4. – Restano assorbite le censure mosse con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
per
questi motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in