ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
-
Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
-
Giuseppe FRIGO "
-
Alessandro CRISCUOLO "
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
1, ottavo capoverso, e dell'art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge
della Regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e
uso del territorio «Legge urbanistica della Calabria»), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5
febbraio 2007, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2007 ed iscritto al n. 5
del registro ricorsi 2007.
Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;
udito nell'udienza pubblica del 16 dicembre 2008 il Giudice
relatore
uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri
per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Silvio Crapolicchio per
Ritenuto che, con ricorso, notificato il 5 febbraio 2007,
depositato il successivo 6 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso
questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 1,
ottavo capoverso, e dell'art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge
della Regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e
uso del territorio «Legge
urbanistica della Calabria»), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s),
e 118 della Costituzione;
che
il ricorrente ha censurato il predetto art. 2, comma 1, ottavo capoverso, della
legge regionale n. 14 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 17 della
legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo e uso del
territorio - Legge urbanistica della Calabria), definisce i contenuti
pianificatori del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.),
in quanto ritiene che detta norma, così disponendo, non terrebbe conto di
quanto stabilito dall'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), relativamente all'oggetto della pianificazione paesistica e allo
sviluppo procedimentale per la sua attuazione, né
delle forme di coordinamento o collaborazione con gli organi statali
competenti, prescritte dall'art. 5, comma 6, del predetto Codice, attraendo peraltro
la pianificazione paesaggistica nel sistema della pianificazione complessiva
del territorio, in violazione della competenza statale esclusiva in materia di
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
che
l'art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della citata legge regionale n. 14
del 2006, nella parte in cui, aggiungendo il comma 2 all'art. 48 della legge
regionale n. 19 del 2002, attribuisce ad un provvedimento regionale
(Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in
sicurezza del patrimonio storico) le funzioni di recupero, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico, senza distinguere il patrimonio rispetto
ai beni culturali, né richiamare la loro specifica disciplina codicistica, violerebbe gli artt.
117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione, non
operando alcuna differenziazione tra la tutela dei beni culturali, di com petenza statale, e la salvaguardia del restante patrimonio edilizio di valenza
storica, non qualificata in termini di interesse culturale, di competenza delle
regioni, in contrasto con l'art. 4, comma 1, del Codice;
che,
con memoria depositata il 5 marzo 2007, si è costituita in giudizio
che,
con ordinanza istruttoria adottata all'udienza dell'11 dicembre 2007, questa
Corte disponeva che il Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente
depositasse, entro trenta giorni, la relazione del Ministro degli affari
regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri di promovimento del ricorso, relazione che era stata
depositata solo in parte;
che,
nell'imminenza della successiva udienza pubblica,
che,
con atto depositato il 2 dicembre 2008, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha rinunciato al ricorso, essendo venute meno le ragioni del ricorso a
seguito delle modifiche apportate alle norme impugnate con la citata legge n.
29 del 2007;
che,
nel corso dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2008, il difensore della
Regione Calabria ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Considerato che, successivamente alla
proposizione del ricorso,
che,
proprio in considerazione delle modifiche apportate dalla Regione alle norme
impugnate, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, affermando che tali
modifiche hanno sostanzialmente recepito le censure proposte;
che
la difesa della Regione Calabria ha dichiarato in udienza di accettare la
rinuncia senza depositare una deliberazione di accettazione della Giunta
regionale;
che
la materia della legittimazione all'accettazione della rinuncia al ricorso nel
giudizio costituzionale è regolata dall'art. 25 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, il quale stabilisce che tale
accettazione deve provenire dalla parte, escludendo che essa rientri fra i
poteri propri del difensore;
che,
pertanto, la menzionata accettazione da parte del difensore della Regione
Calabria non ha effetto, non avendo questi il relativo potere;
che,
tuttavia, la rinuncia non regolarmente accettata dalla controparte, pur non
comportando l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri
elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere
(ordinanze n.
418 e n. 320
del 2008);
che,
nella specie, non risulta che le norme impugnate abbiano avuto medio tempore applicazione;
che
il suindicato intervento normativo può ritenersi totalmente
satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso,
anche tenuto conto dell'inequivoco contenuto
dell'atto di rinuncia;
che
sono, perciò, venute meno le ragioni della controversia, con conseguente
cessazione della materia del contendere.
dichiara
cessata la materia del contendere.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 febbraio 2009.
F.to:
Giuseppe TESAURO, Redattore
Depositata in