Ordinanza n. 48 del 2009

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ORDINANZA N. 48

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria          FLICK                  Presidente

- Francesco                 AMIRANTE          Giudice

- Ugo                          DE SIERVO                    "

- Alfio                         FINOCCHIARO              "

- Alfonso                     QUARANTA                   "

- Franco                      GALLO                          "

- Luigi                         MAZZELLA                    "

- Gaetano                    SILVESTRI                     "

- Sabino                      CASSESE                       "

- Maria Rita                 SAULLE                         "

- Giuseppe                  TESAURO                      "

- Paolo Maria              NAPOLITANO               "

- Giuseppe                  FRIGO                           "

- Alessandro                CRISCUOLO                  "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2008 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2008.

    Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

    udito l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 febbraio 2008, depositato il successivo 19 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

    che il ricorrente ha censurato le suddette disposizioni sulla base dell'assunto che esse incidono su ambiti quali il subappalto, la vigilanza sul mercato degli appalti pubblici nonché i piani di sicurezza, che devono ricondursi a competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile;

    che la Regione Calabria non si è costituita nel presente giudizio;

    che, con atto depositato il 3 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, essendo venute meno alcune motivazioni dello stesso in conseguenza dell'approvazione della legge della Regione Calabria 5 marzo 2008, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 concernente Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture) che ha modificato le disposizioni censurate.

    Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 313 del 2007, n. 11, n. 99 n. 163 e n. 418 del 2006 ).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara estinto il processo.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.