ANNO
2009
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
-Giovanni Maria FLICK Presidente
-Francesco AMIRANTE Giudice
-Ugo DE SIERVO "
-Paolo MADDALENA "
-Alfio FINOCCHIARO "
-Alfonso QUARANTA "
-Franco GALLO "
-Luigi MAZZELLA "
-Gaetano SILVESTRI "
-Sabino CASSESE "
-Maria Rita SAULLE "
-Giuseppe TESAURO "
-Paolo Maria NAPOLITANO
"
-Giuseppe FRIGO "
-Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli), promosso con ordinanza dell'11
gennaio 2008 dal Tribunale ordinario di Siena nel procedimento civile vertente
tra S. L. e C. R., iscritta al n. 168 del registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visti l'atto
di costituzione di C. R. nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 16 dicembre 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l'avvocato
Curzio Cicala per C. R. e l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
che il Tribunale ordinario di Siena, nel corso di un procedimento originato
dal ricorso presentato dal genitore collocatario di
figli minori nati fuori dal matrimonio contro l'altro
genitore, non più convivente, per ottenere sia i provvedimenti inerenti
all'affidamento ed alle modalità di frequentazione dei figli, sia la
determinazione del contributo al mantenimento degli stessi, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8
febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli), così come interpretato dalla Corte di
cassazione con la ordinanza 3 aprile 2007, n. 8362, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;
che,
secondo il giudice a quo, l'interpretazione prospettata in tale
ordinanza - secondo cui il tribunale per i minorenni deve ritenersi competente
non solo in materia di affidamento dei figli naturali minori di età e di
modalità di esercizio della potestà genitoriale, ma
anche sulle questioni relative al loro mantenimento e sulle questioni
economiche in genere - non appare formalmente censurabile, non risolvendosi in
una disparità di trattamento dei figli minori a seconda che siano nati o meno
fuori dal matrimonio, uguale essendo la disciplina sostanziale: sicché, sotto
tale profilo, non verrebbe in essere alcuna violazione del principio di
uguaglianza, né della tutela del diritto sogg ettivo;
che
il rimettente osserva che l'intento del legislatore, ricavabile dagli atti
parlamentari, era quello di evitare la duplicità di competenze, facendo
confluire tutte le controversie nella competenza del tribunale ordinario, la
cui procedura offre maggiori garanzie per i minori;
che,
prosegue il rimettente, la normativa di cui agli artt.
155 e seguenti del codice civile postula il rito processuale speciale di cui
all'art. 706 e seguenti del codice di procedura civile, incompatibile con quello camerale tipico del tribunale per i minorenni;
che
- rileva ancora il giudice a quo -
deve ritenersi che la legge n. 54 del 2006 non ha espressamente derogato alla
competenza del tribunale per i minorenni, quale si ricava dal combinato
disposto degli artt. 38 delle disposizioni di attuazione cod. civ. e 317-bis cod. civ. e
che, in tema di norme processuali, il rito speciale di cui agli artt. 706 e segg. cod. proc. civ. non è invocabile nelle controversie derivanti dalla
crisi della convivenza di fatto;
che,
tuttavia, stante l'interpretazione della legge n. 54 del 2006, avallata dalla
Corte di cassazione nella citata ordinanza, l'assoggettamento delle questioni
relative al mantenimento dei figli naturali minori di età e delle relative
questioni economiche al rito camerale, tipico della volontaria giurisdizione
comporta, secondo il rimettente, una limitazione di garanzie processuali che
può tradursi in una disparità di trattamento rispetto alla tutela dei minori
nati all'interno del matrimonio, per i quali è assicurata la garanzia
processuale propria del rito ordinario;
che,
sotto tale aspetto, il rimettente sospetta il contrasto della norma impugnata,
oltre che con l'art. 3, con l'art. 24 della Costituzione;
che
inoltre, secondo il giudice a quo,
la diversificazione delle competenze confliggerebbe
con il principio della ragionevole durata del processo (di cui all'art. 111
Cost.) e della concentrazione delle tutele (principio da ultimo affermato dalla
citata ordinanza della Cassazione n. 8362 del 2007);
che
ciò apparirebbe evidente nell'ipotesi di crisi della famiglia di fatto, con
riguardo ai figli naturali minorenni ed a quelli maggiori di età, ma non ancora
economicamente indipendenti, dal momento che, in tale ipotesi, i genitori
naturali sarebbero costretti a rivolgersi al tribunale per i minorenni per i
primi, e, nel contempo, al tribunale ordinario per i secondi, con eventuale
necessità, presso ciascun ufficio, di disporre autonoma C.T.U.
per accertare le situazioni economiche dei genitori alle quali parametrare il contributo al mantenimento dovuto dagli
stessi, e con il pericolo di accertamenti disomogenei;
che
appare, dunque, costituzionalmente corretto, secondo il giudice a quo, affermare l'esigenza della
unicità delle competenze in tema di tutela dei minori, indipendentemente dalla
natura del rapporto esistente tra i genitori al momento della loro separazione
e, cioè, indipendentemente dalla condizione di figli nati fuori dal matrimonio;
che
la dicotomia delle competenze, infine, si risolverebbe in violazione dell'art.
111 Cost. anche sotto altro profilo, perché, con riguardo ai provvedimenti
emessi dal presidente del tribunale ordinario in tema di tutela dei figli nati
dal matrimonio, è possibile il ricorso alla Corte di appello in sede di
reclamo, e quindi alla Corte di cassazione, mentre lo stesso non è consentito
in tema di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, per i quali è
inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto della sezione minori
della Corte di appello, che decide in sede di reclamo;
che,
nel giudizio innanzi a questa Corte, si è costituita una delle parti del
giudizio a quo, la quale ha
rilevato che
che
nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, per essere le
censure di incostituzionalità incentrate sul rito applicabile innanzi al
Tribunale per i minorenni, laddove il giudizio a quo pende innanzi al Tribunale in
sede ordinaria (e la instaurazione innanzi al Tribunale per i minorenni sarebbe
ipotesi eventuale e futura), o, comunque, per la manifesta infondatezza della
stessa;
che,
nell'imminenza dell'udienza pubblica, la difesa della parte privata ha
depositato una memoria, con la quale, nel ribadire le argomentazioni già
svolte, ha concluso per l'attribuzione della competenza al tribunale ordinario
delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti inerenti l'affidamento e
il mantenimento dei figli nati da persone non coniugate; o, in via subordinata,
per l'attribuzione della competenza al tribunale ordinario delle controversie
relative alla determinazione del contributo al mantenimento e al tribunale per
minorenni delle questioni relative ai provvedimenti inerenti l'affidamento; o,
in via ulteriormente subordinata, per la declaratoria di incostituzionalità per
manifesta irragionevolezza d ella normativa impugnata là dove attribuisce alla
competenza del tribunale per i minorenni, invece che al tribunale ordinario,
l'emissione dei provvedimenti inerenti l'affidamento e il mantenimento dei
figli nati da persone non coniugate.
Considerato che
il Tribunale ordinario di Siena dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n.54
(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso
dei figli), così come interpretato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 3
aprile 2007, n. 8362 - nel senso di attribuire al tribunale per i minorenni la competenza nelle controversie tra genitori
naturali non solo in tema di affidamento di figli minori e di modalità di
esercizio della potestà genitoriale, ma anche sulle
questioni relative al mante nimento dei minori stessi
e su quelle economiche in genere - per violazione degli artt.
3 e 24 della Costituzione, poiché l'assoggettamento delle materie di cui si
tratta al rito camerale, tipico della volontaria giurisdizione, comporterebbe
una limitazione di garanzie processuali che potrebbe tradursi in una disparità
di trattamento rispetto alla tutela dei minori nati all'interno del matrimonio,
per i quali è assicurata invece la garanzia processuale propria del rito
ordinario; e per violazione dell'art. 111 Cost., in quanto la disparità delle competenze, si porrebbe in
contrasto con il principio della concentrazione delle tutele; nonché dello
stesso art. 111 Cost. poiché, con riguardo ai provvedimenti emessi dal
tribunale ordinario in tema di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, è
possibile il ricorso alla Corte d'appello in sede di reclamo, e quindi alla
Corte di cassazione, mentre, in tema di tutela dei figli nati fuori dal
matrimonio, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto della
sezione minori della Corte di appello, che decide in sede di reclamo;
che
la questione proposta è manifestamente inammissibile per non avere il
rimettente delimitato in modo esaustivo il petitum
lasciando margini di dubbio in ordine alla effettiva portata dello stesso: se,
cioè, esso comprenda l'attribuzione tout
court alla competenza del giudice ordinario delle controversie attinenti
alla prole minorenne di genitori non coniugati - nel qual caso sarebbe stata,
peraltro, superflua la specifica contestazione della ordinanza della
Cassazione, poiché è la stessa legge n. 54 del 2006, per ammissione dello
stesso rimettente, a riconoscere la competenza del Tribunale per i minorenni -
ovvero sia limitata all'attribuzione di detta co mpetenza al giudice ordinario solo nei casi di controversie
attinenti agli aspetti economici;
che
da quanto precede deriva la manifesta inammissibilità della questione proposta.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 9 e 87, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
dichiara
la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio
FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 18 febbraio 2009.