ORDINANZA N. 36
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), e 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, promosso con ordinanza del 17 dicembre 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, nei giudizi riuniti vertenti tra s.p.a. Publiservizi e l’Agenzia delle entrate, ufficio di Firenze 1, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, nel corso di quattro giudizi riuniti aventi ad
oggetto l’impugnazione, da parte di una società per azioni, delle comunicazioni-ingiunzioni
di pagamento dell’IRPEG emesse dal competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate (con correlative iscrizioni a ruolo) per gli anni dal 1995 al 1998,
che, secondo quanto premette il giudice
rimettente: a) la ricorrente nei giudizi principali, anteriormente agli anni
d’imposta oggetto di controversia, aveva la veste giuridica di consorzio tra
Comuni e, in data 2 giugno 1995, si era costituita – ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142 – in società per azioni, partecipata in via maggioritaria
da enti pubblici locali, esercitando quale propria attività prevalente la
gestione in àmbito locale dei servizi pubblici degli
enti azionisti; b) il combinato disposto dell’art. 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in
materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni
concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di
impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione
per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e dell’art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), aveva previsto, a favore
dei soggetti aventi le caratteristiche della predetta società, l’esenzione
dalle imposte sui redditi; c) la società, per effetto di tale esenzione, non
aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEG per gli
anni dal 1995 al 1998; d)
che, in ordine alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni, il giudice a quo afferma che le disposizioni denunciate – nell’assoggettare retroattivamente la ricorrente all’IRPEG relativa agli anni dal 1995 al 1998 e nel consentire pertanto, nella specie, l’emanazione di atti impositivi dopo oltre dieci anni dall’epoca di formazione del reddito imponibile – violano entrambe gli evocati parametri costituzionali e, in particolare: a) l’art. 53 Cost., perché escludono quella contiguità temporale tra il momento in cui si realizza il reddito ed il momento in cui è possibile determinare l’ammontare delle imposte dovute che è necessaria al fine di programmare le proprie scelte di investimenti o mobilizzazioni in modo adeguato alla situazione contabile e finanziaria e che consente di mantenere un rapporto tra le imposte richieste e la capacità contributiva; b) l’art. 97 Cost., perché, disponendo per il passato, sottopongono ad imposta un reddito che all’epoca in cui è stato realizzato non era imponibile e, pertanto, compromettono «il principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione»;
che, in ordine alla rilevanza delle questioni, il giudice a quo afferma che dalle disposizioni denunciate «discende» l’iscrizione a ruolo conseguente alle comunicazioni-ingiunzioni impugnate e, quindi, «l’obbligo di corrispondere le imposte, di entità tutt’altro che modeste, riferite ad esercizi vecchi di dieci anni»;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate;
che, ad avviso della difesa erariale, il rimettente muove dall’erroneo presupposto che le norme denunciate costituiscano ordinarie norme tributarie retroattive ed omette, pertanto, di considerare che esse si limitano a dare attuazione a decisioni di recupero di aiuti di Stato illegittimi emesse da organi comunitari;
che, sempre per l’Avvocatura generale dello
Stato, tale erroneo presupposto dell’ordinanza di rimessione impedisce al
giudice a quo di tener conto che: a)
nella specie, non si è in presenza di una imposizione fiscale, ma del recupero
di una somma corrispondente all’agevolazione fiscale a suo tempo
illegittimamente goduta dalla società per azioni ricorrente nei giudizi
principali, con conseguente non operatività dell’evocato principio di capacità
contributiva; b) il credito relativo a tale somma ha perso la sua natura
tributaria e si è trasformato in un ordinario credito civilistico in ordine
alla cui esazione, imperativamente imposta dall’ordinamento comunitario, lo
Stato italiano non ha alcuna discrezionalità, con conseguente non operatività
degli evocati princípi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della
Pubblica Amministrazione; c) per costante giurisprudenza della Corte di
giustizia CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo
affidamento su di esso solo qualora sia stato concesso nel rispetto della
procedura di cui all’art. 93 del Trattato CE ed abbiano adempiuto con diligenza
l’onere che loro incombe di accertare il rispetto di tale procedura (sentenze
20 settembre 1990, in causa C-5/89; 14
gennaio
Considerato che
che, ad avviso del medesimo rimettente, le disposizioni censurate – le quali assoggettano retroattivamente all’imposta sui redditi alcuni contribuenti beneficiari di esenzioni fiscali costituenti aiuti di Stato incompatibili con l’ordinamento comunitario e quindi, nella specie, consentono all’amministrazione finanziaria di emettere atti impositivi relativi all’IRPEG degli anni dal 1995 al 1998, cioè dopo oltre dieci anni dalla formazione del reddito imponibile – víolano: a) l’art. 53 Cost., perché escludono quella contiguità temporale tra il momento in cui si realizza il reddito ed il momento in cui è possibile determinare l’ammontare delle imposte dovute che è necessaria al contribuente al fine di programmare le proprie scelte di investimenti o mobilizzazioni in modo adeguato alla situazione contabile e finanziaria e che consente di mantenere un rapporto tra le imposte richieste e la capacità contributiva; b) l’art. 97 Cost., perché, disponendo per il passato, sottopongono ad imposta un reddito che all’epoca in cui è stato realizzato non era imponibile e, pertanto, compromettono «il principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione»;
che le questioni sono manifestamente infondate;
che infatti il rimettente, nel ritenere violati gli evocati parametri costituzionali perché le norme denunciate consentono il prelievo fiscale con riferimento a redditi imponibili formatisi molti anni prima, trascura di considerare che dette norme perseguono l’obiettivo di porre rimedio all’illecito comunitario commesso dal legislatore italiano mediante l’illegittima attribuzione ad alcuni contribuenti (mediante il combinato disposto degli artt. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dell’art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) di esenzioni fiscali integranti aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune;
che, al riguardo,
che, per effetto della accertata incompatibilità con la normativa comunitaria, le indicate agevolazioni non potevano trovare applicazione nell’ordinamento nazionale;
che l’inapplicabilità delle esenzioni fiscali
doveva essere rilevata dagli stessi beneficiari delle agevolazioni, i quali –
come sottolineato dalla costante giurisprudenza comunitaria – hanno l’onere di
diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria prevista per la
concessione degli aiuti di Stato e, in caso di inottemperanza a tale onere, non
possono vantare, di regola, alcun legittimo affidamento sugli aiuti
incompatibili con l’ordinamento comunitario (ex plurimis: sentenze della Corte di
giustizia CE del 22
giugno 2006, in cause riunite C-182/03 e C-217/03; del
15 dicembre 2005, in causa C-148/04; del
1° aprile 2004, in causa C-99/02P del 7 marzo 2002, in
causa C- 310/99; del
20 marzo
che, pertanto, la denunciata efficacia retroattiva delle norme censurate trova giustificazione sia nell’art. 117, primo comma, Cost., in conseguenza dell’obbligo imposto dall’ordinamento comunitario al legislatore italiano di procedere al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali non compatibili con la normativa comunitaria; sia nell’art. 3 Cost., data l’esigenza di ricondurre ad uguaglianza la posizione dei contribuenti, eliminando sin dall’origine gli effetti economici illegittimamente accordati ad alcuni di essi, i quali, come si è visto, non possono invocare, di regola, alcun legittimo affidamento nel godere di aiuti di Stato non compatibili con l’ordinamento comunitario;
che, in particolare, non sussiste la denunciata violazione: a) dell’art. 53 Cost., perché il prelievo fiscale denunciato dal giudice a quo non vìola il principio di capacità contributiva, in quanto costituisce un recupero dell’ammontare dell’esenzione fiscale indebitamente concessa e non è effetto di un’ulteriore imposta ad efficacia retroattiva; b) dell’art. 97 Cost., perché – data l’inapplicabilità nell’ordinamento interno delle esenzioni fiscali incompatibili con l’ordinamento comunitario – il recupero delle somme corrispondenti ai benefici fiscali indebitamente concessi comporta la sottoposizione ad imposta di redditi che (contrariamente a quanto affermato dal rimettente) all’epoca della loro formazione erano già imponibili, con la conseguenza che tale recupero non lede, ma – al contrario – attua gli evocati princípi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), e 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 53 e 97 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Presidente
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in