Ordinanza n. 35 del 2009

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ORDINANZA N. 35

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria        FLICK                          Presidente

- Francesco               AMIRANTE                    Giudice

- Ugo                                DE SIERVO                                     "

- Alfio                       FINOCCHIARO                   "

- Alfonso                   QUARANTA                        "

- Franco                    GALLO                                "

- Luigi                       MAZZELLA                          "

- Gaetano                  SILVESTRI                          "

- Sabino                    CASSESE                             "

- Maria Rita               SAULLE                               "

- Giuseppe                 TESAURO                            "

- Paolo Maria             NAPOLITANO                     "

- Giuseppe                 FRIGO                                 "

- Alessandro              CRISCUOLO                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), promosso con ordinanza del 9 aprile 2008 dal Tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra G.M. e l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

uditi l’avvocato Patrizia Tadris per l’INPS e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 9 aprile 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del permesso mensile retribuito, riservandolo in via esclusiva ai parenti ed affini entro il terzo grado del disabile;

che il giudizio a quo ha ad oggetto la domanda proposta da G.M, convivente di P.C., disabile in condizioni di gravità, nei confronti dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire, per l’anno 2007, dei permessi mensili di cui al citato art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, riconosciuti nei termini anzidetti;

che è intervenuto l’INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, secondo l’INPS, l’esclusione dei conviventi more uxorio dall’elenco dei soggetti beneficiari dei permessi retribuiti troverebbe una ragionevole giustificazione nel fatto che detto beneficio deve essere riconosciuto «a categorie di persone legate da solidi e certi legami familiari che non possono essere che quelli derivanti dall’appartenere alla cerchia dei familiari legittimi»;

che, in particolare, il beneficio in questione, avente «carattere meramente patrimoniale», non può essere ascritto tra i diritti fondamentali dell’uomo, di cui all’art. 2 Cost., né dal suo mancato riconoscimento potrebbe conseguire la violazione del diritto alla salute del disabile, perché del suddetto beneficio potrebbero comunque usufruirne parenti ed affini, circostanza quest’ultima non accertata nel caso di specie;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, a parere della difesa erariale, la norma censurata non sarebbe irragionevole, posto che, da un lato, «l’attività di assistenza viene prestata in base a specifici obblighi giuridici, e non solo in base a vincoli di affetto e di solidarietà», e, dall’altro, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la «distinta considerazione costituzionale della convivenza more uxorio e del rapporto coniugale» comporta l’impossibilità di «configurare come costituzionalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza che conduca ad una identità delle due posizioni».

Considerato che il Tribunale di Savona dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del permesso mensile retribuito;

che il giudice a quo chiede un ampliamento della sfera dei beneficiari dei permessi retribuiti di cui al citato art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, con l’inserimento tra questi del convivente more uxorio del disabile, al fine di garantirne la tutela e favorirne l’assistenza;

che il Tribunale rimettente omette di fornire ulteriori precisazioni circa la consistenza del nucleo familiare del disabile e di riferire se questi abbia parenti o affini entro il terzo grado conviventi ed idonei a provvedere alla sua assistenza ed a garantirgli il diritto alla salute;

che, inoltre, sotto quest’ultimo profilo, il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato in merito all’asserita violazione degli artt. 2 e 32 Cost.;

che la carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, comportando un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, preclude l’esame nel merito della presente questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevata, in riferimento agli artt.  2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.