ORDINANZA N. 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nonché dell’art. 10, comma 2, della stessa legge, promossi con ordinanze del 27 aprile 2006 dalla Corte di appello di Bari, sezione minori, nel procedimento penale a carico di R.F. e del 29 ottobre 2007 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di M.D., iscritte al n. 813 del registro ordinanze 2007 ed al n. 68 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1 e 13, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre
2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che
che
che, espone il giudice a quo, con detta pronuncia assolutoria è stata applicata al ricorrente la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata di due anni, essendo stato ritenuto responsabile in ordine ad una serie di reati – per fatti di violenza sessuale e maltrattamenti in danno dei figli e della moglie – ma non imputabile per vizio totale di mente al momento della loro commissione;
che, in punto di
rilevanza della questione,
che, tuttavia, il rimettente dubita della legittimità costituzionale di tale disciplina, osservando che la sentenza di assoluzione, pronunciata «ai sensi degli artt. 530 cod. proc. pen. e 88 cod. pen., si fonda sull’accertamento della responsabilità, soggettiva ed oggettiva, dell’imputato in ordine ai fatti ed ai reati contestatigli», posto che «l’imputato viene assolto unicamente perché riconosciuto non punibile» in quanto affetto da vizio totale di mente al momento della loro commissione;
che, infatti,
evidenzia ancora
che, inoltre, osserva sempre il rimettente, detta preclusione dell’appello da parte dell’imputato prosciolto per vizio totale di mente, determinerebbe «una evidente e radicale asimmetria dei poteri fra imputato e parte pubblica», poiché – a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 46 del 2006, di cui alle sentenze di questa Corte n. 26 e n. 320 del 2007 – sarebbe consentito al pubblico ministero, diversamente da quanto previsto per l’imputato, «di proporre appello in via generale contro le sentenze di proscioglimento, pronunciate sia nel giudizio ordinario, sia a seguito di rito abbreviato»;
che, infine, il rimettente lamenta che la disciplina censurata determinerebbe anche una «intrinseca incoerenza della disciplina dell’impugnazione dell’imputato», posto che quest’ultimo resterebbe «privo del potere di appellare le sentenze di proscioglimento» pronunciate ai sensi dell’art. 88 cod. pen., mentre manterrebbe «il potere di appellare, fra le altre, anche le sentenze di condanna alla sola pena della multa»;
che, pertanto,
che, con
ordinanza del 27 aprile 2006 (r.o. n. 813 del 2007),
che
che, tuttavia, ad avviso della Corte rimettente, «a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007», sussisterebbe disparità di trattamento tra il pubblico ministero, «che può appellare senza limite alcuno le sentenze dibattimentali di proscioglimento, e l’imputato, che di regola non può appellarle», in violazione degli artt. 3 e 111 Cost.;
che la disciplina censurata violerebbe anche il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., «potendo l’imputato prosciolto con formula non soddisfacente far valere le sue ragioni in condizioni nettamente deteriori rispetto al pubblico ministero».
Considerato che il dubbio di costituzionalità sollevato da entrambe le Corti rimettenti ha ad oggetto la preclusione
dell’appello contro le sentenze di proscioglimento emesse all’esito del
dibattimento in conseguenza alla modifica dell’art. 593 del codice di procedura
penale ad opera dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in
materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nonché,
per
che le questioni sollevate sono parzialmente
coincidenti e afferiscono al medesimo contesto normativo, onde i relativi
giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione,
questa Corte, con la sentenza n. 85 del
2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 1 della
legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di
procedura penale, esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle
contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta
eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice,
se la nuova prova è decisiva»; sia dell’art. 10, comma 2, della citata legge n.
46 del 2006, «nella parte in cui prevede
che l’appello proposto prima dell’entrata in vigore della medesima legge
dall’imputato, a norma dell’art. 593 del codice di procedura penale, contro una
sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni
punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato
inammissibile»;
che, alla luce della richiamata pronuncia di questa
Corte, gli atti devono pertanto essere restituiti ai due giudici rimettenti per
un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
per questi
motivi
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione
e alla Corte d’appello di Bari, sezione minori.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Presidente
Maria
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in