ORDINANZA N. 4
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
-
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
-
- Giuseppe TESAURO "
-
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 201,
comma 1, del codice della strada, approvato con il d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285, promosso con ordinanza del 15 febbraio 2008 dal Giudice
di pace di Cittadella nel procedimento civile vertente tra Gastaldi Andrea e
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che il Giudice di pace
di Cittadella, con ordinanza del 15 febbraio 2008 emessa nel corso di un
procedimento civile di opposizione a sanzione
amministrativa per violazione del codice della strada, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 201, comma 1, del codice della strada, approvato con
il d.lgs. 30 aprile 1992, n.
che, in punto di descrizione della fattispecie, il rimettente riferisce che il verbale di contestazione della violazione prevista dall’art. 142, comma 8, del codice della strada, commessa nel Comune di Cittadella il 30 aprile 2007, è stato notificato a mezzo del servizio postale il 18 giugno 2007 alla intestataria e proprietaria del veicolo, condotto nell’occasione dal ricorrente nel giudizio di opposizione;
che – rileva ancora il giudice a quo – il ricorrente risulta essere l’effettivo, unico trasgressore, tale circostanza emergendo dal modulo spedito al comando dei vigili urbani del Comune di Cittadella in data 6 agosto 2007, con il quale la proprietaria del veicolo informava che il conducente e autore della violazione era il suddetto ricorrente, sicché l’autorità amministrativa, essendo stata posta in condizione di identificare il trasgressore, avrebbe potuto procedere alla notifica a questo del verbale;
che il Giudice di pace premette che la giurisprudenza individua nel solo destinatario del verbale il soggetto legittimato a proporre ricorso, non attribuendo tale facoltà a chi, pur autore della violazione, non abbia ricevuto la notifica dell’atto;
che il rimettente afferma peraltro di non
condividere il principio per cui l’effettivo trasgressore potrebbe contestare,
nei confronti del proprietario che lo convenga in via di regresso, la
sussistenza della violazione: difatti, «le ragioni dell’uno […] non sempre
possono coincidere con quelle dell’altro. In buona sostanza sia l’effettivo
trasgressore che il soggetto obbligato in solido hanno
diritto di essere portati a conoscenza del provvedimento sanzionatorio
qualora
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza della questione;
che, secondo la difesa erariale, il diritto di difesa del soggetto autore della violazione, successivamente identificato, al quale non sia stato notificato il verbale, sarebbe pienamente garantito;
che, innanzitutto, esso sarebbe assicurato nei rapporti interni, nel caso in cui il proprietario del veicolo o un altro dei coobbligati solidali previsti dall’art. 196 del codice della strada eserciti l’azione di regresso nei confronti dell’effettivo trasgressore per ottenere la ripetizione di quanto pagato, in virtù del vincolo di solidarietà espressamente sancito da tale disposizione;
che l’Avvocatura ricorda inoltre che
Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, l’art. 201, comma 1, del codice della strada, in relazione agli artt. 204-bis, comma 1, e 196, comma 1, dello stesso codice e all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui dispone che l’autorità amministrativa può, anziché deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati;
che il rimettente, investito di un ricorso, proposto dall’effettivo trasgressore, avverso un verbale di accertamento per violazione del codice della strada con il quale la violazione è stata contestata unicamente al proprietario del veicolo, non spiega quale effetto avrebbe nel giudizio a quo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata;
che, inoltre, l’ordinanza di rimessione si limita ad enunciare un preteso contrasto tra la disposizione censurata e gli evocati parametri costituzionali (articoli 24 e 111 Cost.), senza fornire alcuna motivazione in proposito;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1, del codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cittadella con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 gennaio 2009.
F.to:
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in