ORDINANZA N. 448
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, promosso con ordinanza del 4 marzo 2008 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra M. R. e Ministero dell’Interno iscritta al n. 276 del registro ordinanze 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che
il Tribunale di Trieste ha sollevato – in riferimento
agli articoli 3 e 42 della Costituzione – questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 213, comma 2-sexies, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo
originario, introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di
settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168;
che il remittente precisa di censurare
la norma «nella parte in cui disponeva la confisca in tutti i casi in cui il
ciclomotore o motociclo fosse stato adoperato per commettere una delle
violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7,
170 e 171» del medesimo codice della strada;
che, in punto di fatto, il giudice a quo premette di essere investito
dell’appello proposto per la riforma della sentenza con cui il Giudice di pace
di Trieste ha rigettato l’opposizione presentata – ai sensi dell’art. 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – dal proprietario
di un quadriciclo per l’annullamento del verbale con
il quale, contestata all’appellante la violazione dell’art. 170, commi 2 e 6,
del codice della strada (per avere il medesimo condotto un passeggero a bordo
del veicolo di sua proprietà, sebbene lo stesso fosse «inidoneo al trasporto di
due persone»), veniva comminata a suo carico, oltre alla sanzione pecuniaria,
anche quella della confisca del mezzo, ai sensi, appunto, dell’art. 213, comma
2-sexies, del medesimo codice della
strada;
che il tribunale evidenzia come il testo
originario di tale norma – anteriore, cioè, alle modifiche apportate dall’art.
2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), introdotto dall’art. 1, comma 1, della
relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286 (modifiche a seguito
delle quali l’applicazione della confisca è ormai limitata alla sola ipotesi in
cui ciclomotori o motocicli siano stati adoperati per commettere un reato) –
risulti senz’altro applicabile, ratione temporis, alla fattispecie oggetto del giudizio
principale;
che, difatti, gli illeciti
amministrativi – ai sensi dell’art. 1 della già citata legge n. 689 del 1981
(nell’interpretazione costatante che di tale norma ha proposto la
giurisprudenza di legittimità) – sono soggetti al principio tempus regit actum,
in ordine al quale
che, ciò premesso, il giudice a quo – nel sottolineare che
l’appellante ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale del
testo originario dell’art. 213, comma 2-sexies,
del codice della strada «per irragionevolezza e sproporzione della misura di
sicurezza amministrativa di carattere patrimoniale della confisca obbligatoria
del veicolo e per l’ingiustificata compressione del diritto di proprietà
privata» – ha ritenuto necessario dare corso all’incidente di costituzionalità;
che il remittente reputa la questione
rilevante – dal momento che il giudizio principale non potrebbe essere definito
indipendentemente dalla sua risoluzione, giacché nel caso di specie è
necessario applicare la sanzione (confisca) «che era prevista dalla disciplina
vigente al momento della commissione del fatto illecito» – e non manifestamente
infondata;
che sussiste, a suo dire, «certamente un
fumus di
irragionevolezza e sproporzione tra la condotta e la sanzione accessoria, anche
alla luce dei successivi interventi del legislatore che è parso prendere atto
delle incongruenze della norma»;
che, d’altra parte, in senso contrario
non potrebbe invocarsi la sentenza (n. 345 del 2007)
con cui
che su tali basi, quindi, il remittente
ha chiesto dichiararsi l’illegittimità costituzionale del testo originario
dell’art. 213, comma 2-sexies, del
codice della strada «nella parte in cui disponeva la confisca in tutti i casi
in cui il ciclomotore o motociclo fosse stato adoperato per commettere una
delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171»
del medesimo codice;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o
infondata;
che, in particolare, la difesa statale deduce che in
relazione al testo originario dell’art. 213, comma 2-sexies, del codice
della strada è già intervenuta l’ordinanza della
Corte costituzionale n. 125 del 2008, la quale ha affermato che appare
conforme al principio di ragionevolezza «la scelta del legislatore di reprimere
più intensamente, mediante l’irrogazione anche della sanzione accessoria della
confisca del mezzo, oltre che di quella pecuniaria», non soltanto «l’infrazione
consistente nell’inosservanza dell’obbligo di indossare il casco protettivo
(posta in essere dal conducente di un veicolo a due ruote o da eventuali
passeggeri trasportati a bordo dello stesso)», ma anche «altre infrazioni» (tra
le quali anche quella oggetto del giudizio principale) «che condividono, con la
prima, la medesima funzione di prevenire i rischi specifici derivanti da quegli
incidenti nei quali risultino coinvolti veicoli a due ruote».
Considerato
che il Tribunale di Trieste ha sollevato – in
riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione – questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 213, comma 2-sexies, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo
originario, introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di
settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168;
che il giudice a quo censura la
norma «nella parte in cui disponeva la confisca in tutti i casi in cui il
ciclomotore o motociclo fosse stato adoperato per commettere una delle
violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171» del
medesimo codice della strada, ritenendo la stessa applicabile – in base al
corretto presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame
proprio facendo applicazione, ratione temporis, del previgente testo di
tale norma – alla fattispecie oggetto del giudizio principale;
che, in via preliminare, deve essere
dichiarata la manifesta inammissibilità della censura formulata in riferimento
all’art. 42 Cost., non avendo il remittente addotto alcuna motivazione in
relazione all’ipotizzato contrasto tra la contestata disposizione e tale
parametro costituzionale;
che quanto, invece, alla violazione
dell’art. 3 Cost. la questione è manifestamente infondata, avendo questa Corte
già più volte vagliato, sempre con esito negativo, il preteso difetto di
ragionevolezza della norma censurata (ordinanza n. 125 del
2008; ordinanze n. 256 e n. 196 del 2008);
che, difatti,
che, infatti, si è «ritenuto di identificare la ratio
legis della più accentuata risposta punitiva» – a
cui sono assoggettate le infrazioni de quibus «attraverso la previsione
della sanzione accessoria della confisca» del mezzo – «nella necessità di
prevenire i rischi specifici conseguenti alla utilizzazione dei veicoli a due
ruote» (ordinanze n.
256, n. 196
e n. 125 del
2008);
che si è, pertanto, precisato che le «misure
dirette ad attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti da
incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli», risultano dettate da
esigenze tali da escludere che il più severo trattamento punitivo – previsto
dal testo originario dell’art. 213, comma 2-sexies, del codice della
strada, per le violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7,
170 e 171 del medesimo codice – limiti irragionevolmente la «estrinsecazione
della personalità» del soggetto sanzionato (ordinanze n. 256, n. 196 e n. 125 del 2008);
che, pertanto, non essendo state prospettate
censure nuove e diverse da quelle già esaminate da questa Corte, la censura di
violazione dell’art. 3 Cost. deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 213, comma
2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), nel suo testo originario, introdotto dall’art. 5-bis,
comma 1, lettera c),
numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), a sua
volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168,
sollevata, in riferimento all’articolo 42 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste, con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 213,
comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992, sempre nel suo testo
originario, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Trieste,
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 17 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Presidente
Alfonso
QUARANTA, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 29 dicembre 2008.