Ordinanza n. 445 del 2008

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ORDINANZA N. 445

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria    FLICK                  Presidente

- Francesco           AMIRANTE            Giudice

- Ugo                    DE SIERVO                 “

- Paolo                  MADDALENA              “

- Alfio                   FINOCCHIARO           “

- Alfonso               QUARANTA                “

- Franco                GALLO                        “

- Luigi                   MAZZELLA                 “

- Gaetano              SILVESTRI                  “

- Sabino                      CASSESE                          “

- Maria Rita           SAULLE                      “

- Giuseppe             TESAURO                    “

- Paolo Maria         NAPOLITANO             “

- Giuseppe             FRIGO                         “

- Alessandro          CRISCUOLO               “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007 n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2007), promosso con ordinanza del 15 novembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto dalla Società Almirall s.p.a. contro la Regione Liguria ed altri, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2008.

         Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

         udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

         Ritenuto che con ordinanza del 15 novembre 2007 (reg. ord. n. 106 del 2008) il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 [recte: 13] della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione;

che tale disposizione stabilisce che «ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), del parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 ed ai fini del rispetto degli impegni assunti con l’accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della salute e con il Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente agli interventi per il contenimento della spesa farmaceutica, per quanto concerne la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, è posto a carico del Servizio sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica, salvo le deroghe previste con provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale può altresì derogare dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in presenza di atti nazionali o regionali finalizzati a garantire i medesimi effetti economici»;

che la norma impugnata segue alcuni analoghi provvedimenti amministrativi della Regione Liguria;

che la delibera applicativa di tale disposizione è stata oggetto di ricorso innanzi al giudice rimettente da parte di una società farmaceutica;

che, per il giudice a quo, la censurata disposizione disattenderebbe l’art. 6 della legge [recte: decreto-legge] 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), nella parte in cui consente il meccanismo di cui al comma 2 solo per i farmaci non essenziali, tra i quali quindi non rientrerebbero quelli di fascia A, quali sono gli inibitori della pompa protonica in oggetto;

che, per il rimettente, la contestata disposizione non appare compatibile con i parametri legislativi nazionali che, sul punto, assumono evidente rilievo in termini di determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, per cui l’esclusione dalla piena rimborsabilità presuppone una valutazione dell’Agenzia italiana del farmaco avente carattere di provvedimento efficace adottato dall’organo competente, mentre nel caso di specie esso sarebbe intervenuto in epoca successiva all’approvazione della norma regionale;

che, al riguardo, il giudice a quo eccepisce altresì la violazione del principio di eguaglianza, in quanto il provvedimento della suddetta Agenzia ha approvato l’allineamento del prezzo di rimborso dei farmaci in oggetto, reputando necessario assicurare sull’intero territorio nazionale la unitarietà prescrittiva e la disponibilità a carico del Servizio sanitario nazionale della categoria omogenea degli inibitori di pompa;

che nell’ordinanza di rimessione si prospetta anche la questione di legittimità costituzionale per violazione dei princìpi costituzionali di ragionevolezza, eguaglianza e tutela della salute. La disposizione oggetto di censura attribuirebbe, infatti, in termini generici, una «delega in bianco agli organi amministrativi per la deroga alla disposizione, senza l’individuazione di alcun criterio o parametro per l’esercizio di tale potere di deroga». D’altro canto, l’asserita violazione dei princìpi di ragionevolezza e di eguaglianza affiorerebbe altresì dalla natura di legge provvedimento della norma regionale in questione, «essendo la stessa produttiva di effetti nei confronti di destinatari chiaramente individuabili, aziende farmaceutiche ricorrenti e pazienti che necessitano di tale farmaco, con la conseguenza che si impone uno scrutinio rigoroso di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio, anche territoriale, oltre che in termini di ragionevolezza»;

che, per l’autorità rimettente, la censurata disposizione violerebbe altresì gli artt. 24 e 113 della Costituzione, «in quanto la norma provvedimento risulta approvata dalla regione all’evidente fine di riproporre in via legislativa un atto amministrativo i cui effetti risultano essere stati sospesi in via cautelare nella naturale sede giurisdizionale»;

che il rimettente, a questo proposito, paventa anche i rischi di elusione della tutela assicurata in termini di principio fondamentale dalle norme costituzionali, a seguito del sempre maggior ricorso, in ambito regionale, alle leggi-provvedimento in pendenza di giudizi ed al fine di superare provvedimenti giurisdizionali;

        che è intervenuta nel presente giudizio la Regione Liguria, che ha sostenuto la inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle questioni proposte.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 [recte: 13] della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 271 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

che, pertanto, l’odierna questione di costituzionalità è divenuta priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 269 del 2008).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2008.