Ordinanza n. 404 del 2008

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ORDINANZA N. 404

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Giovanni Maria           FLICK                                 Presidente

-    Francesco                  AMIRANTE                             Giudice        

-    Ugo                          DE SIERVO                                "

-    Paolo                        MADDALENA                             "

-    Alfio                         FINOCCHIARO                          "

-    Alfonso                     QUARANTA                               "

-    Franco                      GALLO                                       "

-    Luigi                         MAZZELLA                                "

-    Gaetano                     SILVESTRI                                 "

-    Sabino                       CASSESE                                   "

-    Maria Rita                 SAULLE                                     "

-    Giuseppe                   TESAURO                                   "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                            "

-    Giuseppe                   FRIGO                                        "

-    Alessandro                 CRISCUOLO                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 420-bis del codice di procedura civile aggiunto dall’art. 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso con ordinanza del 24 gennaio 2008 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento civile vertente tra Mercatante Giovanni e Soc. Sicula Ciclat Coop a.r.l. iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’ atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che in un giudizio promosso da Giovanni Mercatante nei confronti della Società Sicula Ciclat Coop a.r.l., per il riconoscimento di mansioni da lui svolte, di operatore unico di cui al IV livello professionale dell’Area Conduzione del CCNL per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale del 30 aprile 2003, il Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, con ordinanza del 24 gennaio 2008 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e 420-bis del codice di procedura civile, per contrasto con l’articolo 76 della Costituzione;

che, in punto di rilevanza, il rimettente premette che la questione di merito concerne l’interpretazione del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro, nella parte in cui definisce il III ed il IV livello professionale dell’Area Conduzione, sicché entra in questione l’applicazione dell’art. 420-bis del codice di procedura civile il quale impone una definizione della questione «con sentenza suscettibile di immediato ricorso in Cassazione» e sospensione del giudizio;

che, osserva il giudice a quo, l’articolo 1, comma 3, lettera a), della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), prevede, fra i principi e criteri direttivi per l’attuazione della delega di cui al comma 2 dello stesso articolo, l’«estensione del sindacato diretto della Corte sull’interpretazione e sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, così ampliando la previsione del numero 3 dell’art. 360 del codice di procedura civile»;

che, a giudizio del rimettente, l’espresso riferimento al solo ampliamento delle previsioni dell’articolo citato, quale modo di estensione del sindacato della Cassazione all’interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, denota l’intenzione del legislatore di introdurre esclusivamente un ulteriore motivo di ricorso nell’ambito dello specifico mezzo di impugnazione previsto dall’art. 360 cod. proc. civ.;

che, tuttavia, in tal modo – avverte il rimettente – l’art. 420-bis cod. proc. civ., esula dall’ambito della delega, in quanto introduce una sorta di processo incidentale obbligatorio all’interno del giudizio di primo grado, senza limitarsi al mero ampliamento delle ipotesi di cui all’art. 360, numero 3, del codice di rito;

che, intervenuto in giudizio per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione in quanto già decisa in tal senso da questa Corte con ordinanza n. 298 del 2007.

Considerato che il Tribunale di Termini Imerese dubita della legittimità costituzionale degli articoli 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), e 420-bis del codice di procedura civile, per contrasto con l’articolo 76 della Costituzione;

         che vengono in discussione due norme sostituite dagli artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 40 del 2006:

a) l’art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. il quale introduce un nuovo motivo di ricorso in cassazione concernente la «violazione o falsa applicazione di accordi o contratti collettivi di lavoro»;

b) l’art. 420-bis cod. proc. civ., ai sensi del quale «Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni (primo comma). La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza (secondo comma). Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito (terzo comma)».

         che, in particolare – a giudizio del rimettente - la previsione di un «accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi» (cfr. la rubrica dell’art. 420-bis) – accertamento che il giudice di primo grado deve effettuare con sentenza impugnabile con ricorso in cassazione – esula dai principi e dai criteri della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, in quanto introduce una sorta di processo incidentale obbligatorio nell’ambito del giudizio di primo grado, senza limitarsi al mero ampliamento delle ipotesi di cui all’art. 360, numero 3, del codice di rito;

         che in relazione al dedotto eccesso di delega, la censura del rimettente è manifestamente infondata, avendo questa Corte già disatteso identica censura (ordinanza n. 298 del 2007) per la considerazione che la legge 14 maggio 2005, n. 80, nel prevedere una delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, ha fissato (lettera a del terzo comma dell’art. 1) i criteri direttivi, indicando, come obiettivo prioritario, la valorizzazione della funzione nomofilattica nel processo di cassazione;

che a tale obiettivo non è estranea, ma è strettamente funzionale, l’introduzione della procedura di interpretazione pregiudiziale delle clausole dei contratti ed accordi collettivi, affidata all’iniziativa del giudice di primo grado ed all’intervento della Corte di cassazione nei termini descritti dall’art. 420-bis cod. proc. civ.;

che in difetto di argomenti - da parte del rimettente - diversi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, non v’è motivo per discostarsi dalla richiamata decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

         Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e 420-bis del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Termini Imerese, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe.

         Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2008.