ORDINANZA N.
393
ANNO 2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-Giovanni Maria
FLICK
Presidente
-Francesco
AMIRANTE
Giudice
-Ugo
DE SIERVO
"
-Paolo
MADDALENA
"
-Alfio
FINOCCHIARO
"
-Alfonso
QUARANTA
"
-Franco
GALLO
"
-Luigi
MAZZELLA
"
-Gaetano
SILVESTRI
"
-Sabino
CASSESE
"
-Maria
Rita
SAULLE
"
-Giuseppe
TESAURO
"
-Paolo Maria
NAPOLITANO
"
-Giuseppe
FRIGO
"
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), promosso con ordinanza dell’11 dicembre 2007 dal Giudice
dell’esecuzione del Tribunale di Genova nel giudizio vertente tra la s.r.l. PhD e la s.p.a. Equitalia Polis,
iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visti l’atto di costituzione della s.r.l. PhD, nonché gli atti di intervento di Francesco Carlo Rizzuto e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4 novembre
2008 il Giudice relatore Franco Gallo;
udito l’avvocato Francesco Carlo Rizzuto per la s.r.l. PhD e
l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio
riguardante un’opposizione agli atti dell’esecuzione esattoriale promossa dalla
s.p.a. Equitalia Polis, agente della riscossione per
la provincia di Genova, nei confronti della s.r.l. PhD,
il giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Genova, con ordinanza
depositata l’11 dicembre
che il giudice rimettente
premette che: a) il giudizio a quo si trova nella fase cautelare «prevista
dall’art. 60, d.P.R. n. 602/1973», nella quale può
essere disposta «legittimamente la sospensione della procedura esecutiva
esattoriale, ove richiesto, qualora ricorrano gravi motivi e vi sia
fondato pericolo di grave ed irreparabile danno»; b) devono essere
respinte le eccezioni di mancata o tardiva «notifica del provvedimento ex art.
72-bis, d.P.R. n. 602/1973 con cui Equitalia S.p.A. […] ordinava a Banca Carige
la consegna della somma versata sul conto corrente intestato
al debitore»; c) «non appare violato, nel caso di specie,
alcun principio né dispositivo di legge, essendo
stato notificato l’atto di pignoramento anche al contribuente
debitore e […] pertanto l’esecutato ha
avuto la possibilità di venire a conoscenza della
procedura e di far valere le sue ragioni con il
presente ricorso ex art. 617 c.p.c.»;
che il rimettente – in accoglimento
di una sola delle diverse eccezioni di legittimità costituzionale proposte
dall’opponente – solleva questione di legittimità costituzionale del citato
art. 72-bis, del d.P.R. n. 602 del
che, sempre a sostegno della non
manifesta infondatezza della sollevata questione, il rimettente aggiunge: a)
che «il pignoramento eseguito in base alla norma censurata, con ordine coattivo
di consegna immediata, in luogo di quello ex artt. 543 e segg. c.p.c., ha reso più gravosa e meno efficace per l’esecutato la sua difesa», perché se questo «avesse proposto
opposizione dopo aver ricevuto la rituale citazione ex art. 543 c.p.c., nel tempo intercorrente tra la sua notifica e
l’udienza di dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.,
qualora il g.e. avesse sospeso l’esecuzione ex art.
60, d.P.R. n. 602/1973, stante il disposto dell’art.
49, n. 2 del d.P.R. citato, […] sarebbe stato
conseguentemente applicabile, per la parte per cui non provvede l’art. 60, d.P.R. n. 602/1973, l’art. 624 c.p.c.»;
b) che, pertanto, «in caso di sospensione non reclamata ex art. 669-terdecies c.p.c., o disposta o confermata in sede di reclamo, il g.e., in caso di istanza dell’opponente, avrebbe dichiarato
(non facoltativamente, secondo il tenore letterale della norma novellata), con
ordinanza non impugnabile, l’estinzione della procedura, liberando di fatto la
somma vincolata e non ancora assegnata» c) che «è di percezione immediata
quanto la diversa scelta operata nel caso in esame dal concessionario
procedente, la cui discrezionalità discende dalla norma, abbia creato una
disparità di trattamento ove si consideri che, in caso di sospensione ed
estinzione della procedura, il recupero della somma pignorata, già versata al
procedente, sarebbe non poco oneroso per l’esecutato»;
che, secondo il giudice a quo, va
«ritenuta altresì sussistente la rilevanza, nel presente giudizio, della norma
censurata, per le circostanze di fatto e di diritto suesposte»;
che il rimettente, contestualmente
alla rimessione degli atti a questa Corte, «sospende
la procedura» esecutiva;
che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo dichiararsi non fondata la sollevata questione;
che l’interveniente premette che la
norma censurata è stata introdotta dall’art. 2, comma 6, del decreto-legge 2
ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, che ha esteso a tutti i crediti del debitore erariale moroso la facoltà di
riscossione coattiva diretta da parte del concessionario, prima limitata al
solo caso del pignoramento del quinto dello stipendio, allo scopo di attribuire
agli organi della riscossione poteri più incisivi ed efficaci per il mancato
pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo, come tali certi, liquidi ed
esigibili;
che, per la difesa erariale, la norma
censurata non è contraria al parametro della ragionevolezza, non solo perché
«appare del tutto proporzionata al conseguimento dell’obiettivo, ma anche
perché la contestata discrezionalità dell’agente della riscossione
nell’avvalersi o meno della facoltà che la legge gli riconosce non induce una
disparità di trattamento tra debitori esecutati», i
quali sono «titolari di un interesse di mero fatto rispetto all’utilizzo
dell’una o dell’altra modalità»;
che i margini di discrezionalità
riconosciuti all’agente della riscossione sarebbero «rigidamente vincolati,
fortemente limitati e ben definiti dal profilo pubblicistico dell’esercizio
della sua attività»; attività che egli dovrebbe improntare alla maggiore
rapidità possibile «in un’ottica di indefettibile rafforzamento dell’efficienza
operativa, della fruttuosità della riscossione tributaria e dell’effettivo
contrasto del fenomeno della c.d. evasione da riscossione»;
che, in relazione alla pretesa
violazione dell’art. 24 Cost., la difesa erariale rileva che la denunciata
maggiore gravosità della posizione del debitore esecutato
conseguirebbe ad una situazione di mero fatto, perché «l’eliminazione
dell’udienza per la dichiarazione di quantità […] non incide sulla facoltà per
il debitore esecutato di proporre opposizione
all’esecuzione o agli atti esecutivi, nei limiti in cui ciò è consentito
dall’art. 57 del d.P.R. 602/73, e di chiedere la
sospensione dell’esecuzione, essendo il debitore, evidentemente, tra i
destinatari della notifica dell’atto di pignoramento»;
che, anche sul piano delle concrete conseguenze
fattuali della disciplina censurata – sempre per la
difesa erariale – «la nuova forma di espropriazione presso
terzi non ha prodotto sensibili differenze rispetto
alla situazione preesistente», nella quale «la
possibilità per il debitore esecutato di
rientrare nella disponibilità del credito pignorato – non essendo
la mera sospensione idonea a far cessare il vincolo determinato dal
pignoramento – presuppone la dichiarazione di estinzione della procedura
esecutiva e quindi, di norma, una sentenza resa all’esito di un giudizio di
cognizione»;
che, pertanto, l’unica differenza fra
la disciplina censurata e la disciplina ordinaria dell’espropriazione presso
terzi sarebbe «che […] all’esito del giudizio di cognizione risulterà debitore
il concessionario (che sarà, di regola, tenuto anche al risarcimento del danno)
in luogo dell’originario debitor debitoris»; con la
conseguenza di una maggiore tutela di fatto della posizione del debitore esecutato, in ragione della «istituzionale solvibilità del
creditore erariale, che elimina in radice […] il rischio di ripetizione delle
somme che, eventualmente, dovessero risultare riscosse sine
titulo e di quelle conseguentemente dovute a titolo risarcitorio»;
che si è costituita la s.r.l. PhD, in liquidazione, opponente nel giudizio di esecuzione,
rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Carlo Rizzuto,
chiedendo l’accoglimento della sollevata questione;
che la parte privata,
dopo aver premesso che il giudice a quo ha
sospeso la procedura esecutiva, afferma che: a) la
norma censurata – in quanto sottrae al giudice
dell’esecuzione il potere «di verifica anche d’ufficio della
validità ed efficacia dei titoli esecutivi» – si pone in contrasto con la legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente), che «prevede espressamente che fisco e
contribuente siano posti in condizioni di parità, nell’ottica
di un giusto processo», nonché con l’art. 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, che «prevede […] il diritto di ogni
persona ad un’equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente ed
imparziale, ai fini della determinazione sia dei suoi
diritti che dei suoi doveri di carattere civile»; b) la
medesima norma censurata non prevede «la contestuale notifica dell’atto
di pignoramento, oltre che al terzo pignorato, anche al debitore»; c) nel
procedimento di espropriazione presso terzi ordinario, qualora l’esecuzione
sia sospesa prima che il terzo debitore
corrisponda le somme all’agente della riscossione, il debitore esecutato che vede accolta la sua opposizione
all’esecuzione ottiene lo svincolo dei crediti dal pignoramento, a prescindere
dall’esistenza di altri debiti verso lo Stato; nel procedimento di
espropriazione presso terzi disciplinato dalla
norma censurata, invece, «le somme acquisite dal procedente o
potranno essere riottenute in modo molto gravoso […] o non potranno essere
riottenute affatto, qualora il contribuente abbia altri o maggiori debiti verso
lo Stato, in quanto si applica la automatica compensazione ex lege»;
che è intervenuto in proprio
Francesco Carlo Rizzuto, dichiarando di essere parte,
quale debitore esecutato, di un procedimento analogo
al giudizio a quo, pendente di fronte allo stesso Tribunale ordinario di
Genova;
che, a sostegno dell’ammissibilità
del suo intervento, afferma di essere portatore di un interesse personale, «in
quanto la soluzione, favorevole o meno, della questione di legittimità
costituzionale delle norme in materia di riscossione esattoriale incide
indirettamente anche sulla propria posizione»;
che, con memoria depositata in
prossimità dell’udienza, la s.r.l. PhD, in
liquidazione, ha ribadito quanto già dedotto nell’atto di costituzione.
Considerato che il giudice dell’esecuzione del
Tribunale ordinario di Genova dubita – in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione – della legittimità dell’art. 72-bis del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), il quale prevede che «Salvo che per i crediti pensionistici e fermo
restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del
codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore
verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543,
secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al
terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza
del credito per cui si procede»;
che, secondo il rimettente, la
disposizione censurata víola gli evocati parametri,
perché: a) crea una «disparità di trattamento nei confronti di esecutati in procedure esattoriali in ordine alla
possibilità […] che la concessionaria per la riscossione applichi a sua
discrezione tale modalità di esecuzione, riconoscendole una facoltà che
discrimina irragionevolmente i debitori sottoposti a tale procedura “in luogo”
di quella di cui agli artt. 543 e segg. C.p.c.»; b)
«il pignoramento eseguito in base alla norma censurata, con ordine coattivo di
consegna immediata, in luogo di quello ex artt. 543 e segg. c.p.c.,
ha reso più gravosa e meno efficace per l’esecutato
la sua difesa», in quanto, ove questo «avesse proposto opposizione dopo aver
ricevuto la rituale citazione ex art. 543 c.p.c., nel
tempo intercorrente tra la sua notifica e l’udienza di dichiarazione del terzo
ex art. 547 c.p.c., qualora il g.e.
avesse sospeso l’esecuzione ex art. 60, d.P.R. n.
602/1973, stante il disposto dell’art. 49, n. 2 del d.P.R.
citato, […] sarebbe stato conseguentemente applicabile, per la parte per cui
non provvede l’art. 60, d.P.R. n. 602/1973, l’art.
624 c.p.c.», con l’ulteriore conseguenza che, «in
caso di sospensione non reclamata ex art. 669-terdecies c.p.c.,
o disposta o confermata in sede di reclamo, il g.e.,
in caso di istanza dell’opponente, avrebbe dichiarato […], con ordinanza non
impugnabile, l’estinzione della procedura, liberando di fatto la somma
vincolata e non ancora assegnata»;
che, preliminarmente, deve essere
dichiarato inammissibile l’intervento in proprio di Francesco
Carlo Rizzuto, il quale riferisce
di essere parte non nel giudizio a quo, ma in un giudizio
analogo, nel quale il giudice non ha ritenuto di sollevare questione di
legittimità costituzionale della norma oggetto del presente giudizio;
che, per costante
giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a
intervenire nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un
interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato,
al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di
censura (ex plurimis, sentenza n. 96 del
2008; ordinanza pronunciata nell’udienza del 26
febbraio 2008 e ordinanza
n. 414 del 2007);
che l’inammissibilità dell’intervento
non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello
principale, posto che l’ammissibilità di tale intervento contrasterebbe con il
carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto
l’accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica
della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del
giudice a quo (ex plurimis, sentenza n. 220 del
2007; ordinanze pronunciate nelle udienze del 3 luglio 2007 e del 19 giugno
2007);
che la sollevata questione di
legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile;
che il rimettente riferisce che il
giudizio a quo, avente ad oggetto un’opposizione del debitore esecutato all’esecuzione esattoriale promossa dall’agente
della riscossione, si trova nella fase cautelare «prevista dall’art. 60, d.P.R. n. 602/1973»;
che, secondo tale disposizione, «Il
giudice dell’esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che
ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile
danno»;
che, come questa Corte ha
più volte affermato, il giudice ben può sollevare questione di
legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda
sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa
misura, purché tale concessione non si risolva
nel definitivo esaurimento del potere cautelare del
quale in quella sede il giudice fruisce (ex plurimis, sentenza n.
161 del 2008 e ordinanza n. 25 del
2006);
che, nel caso di specie,
il rimettente non si è limitato a sospendere il giudizio cautelare,
ma ha sospeso – con provvedimento che egli non dichiara essere
soggetto a successiva conferma nel medesimo giudizio
cautelare – il processo esecutivo ed ha, pertanto, accolto
l’istanza di cui all’art. 60 del d.P.R.
n. 602 del 1973 proposta dalla parte opponente, cosí
esaurendo definitivamente il proprio potere cautelare;
che la questione sollevata è,
conseguentemente, priva di rilevanza nel giudizio a quo, perché il giudice,
avendo sospeso la procedura esecutiva e non essendosi riservato di provvedere
successivamente, in via definitiva, sull’istanza cautelare, non deve più fare
applicazione della norma censurata;
che, a parte ciò, il giudice rimettente non ha neppure assolto l’onere di fornire un’adeguata motivazione circa la rilevanza della sollevata questione al fine di consentire a questa Corte di verificare la plausibilità di detta motivazione; che, infatti, il giudice a quo avrebbe dovuto precisare se – ai fini della concessione della richiesta misura cautelare – oltre al fumus boni iuris fondato sulla dedotta illegittimità costituzionale della disposizione censurata, sussistesse anche il requisito del periculum in mora richiesto dal menzionato art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel senso della necessità di motivazione anche sulla sussistenza del periculum in mora, sentenze n. 370 del 2008 e n. 108 del 1995);
che, invece, il rimettente non ha fornito alcuna motivazione circa il presupposto del periculum in mora per la sospensione della procedura esecutiva, essendosi limitato a menzionare genericamente l’esistenza di «gravi motivi» per tale sospensione;
che, anche a prescindere tali rilievi in punto di inammissibilità, va rilevato che la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa dell’opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all’utilizzo dell’una o dell’altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, sia perché non sussiste «un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali» (ex plurimis, ordinanze n. 67 del 2007 e n. 101 del 2006 ).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile l’intervento di Francesco Carlo Rizzuto, in proprio;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 72-bis del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), sollevata dal Tribunale ordinario di Genova, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 19 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2008.