Sentenza n. 342 del 2008

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SENTENZA N. 342

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria                         FLICK                      Presidente

- Francesco                                AMIRANTE                Giudice

- Ugo                                         DE SIERVO                      "

- Paolo                                       MADDALENA                  "

- Alfio                                        FINOCCHIARO                "

- Alfonso                                    QUARANTA                     "

- Franco                                     GALLO                            "

- Luigi                                        MAZZELLA                      "

- Gaetano                                   SILVESTRI                       "

- Maria Rita                                SAULLE                           "

- Giuseppe                                  TESAURO                        "

- Paolo Maria                             NAPOLITANO                 "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante «Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità commerciale non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004» e degli artt. 39 e 74 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, recante «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture», promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 7 settembre e il 3 dicembre 2007, depositati in cancelleria il 17 settembre e il 10 dicembre 2007 ed iscritti ai nn. 38 e 48 del registro ricorsi 2007.

Udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

udito l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. ¾ Con ricorso notificato il 7 settembre 2007 e depositato in cancelleria il successivo 17 settembre (reg. ric. n. 38 del 2007), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante «Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità commerciale non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004».

L’Avvocatura generale dello Stato osserva che, ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge regionale, i depositi di gas di petrolio liquefatto (d’ora in poi anche GPL) di nuova istallazione sono soggetti alla denuncia, corredata da corposa documentazione, di inizio attività per la posa in opera, l’istallazione e l’esercizio del deposito, mentre la mancanza di tale comunicazione può comportare il divieto di proseguimento dell’attività e la rimozione dei suoi effetti.

Tali disposizioni, ad avviso della difesa erariale, si porrebbero in contrasto con la normativa statale, costituente principio fondamentale dell’ordinamento, che tutta la Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare, in attuazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e di semplificazione dell’azione amministrativa.

La normativa statale vigente in materia – osserva l’Avvocatura – ha infatti eliminato l’obbligo della denuncia di inizio attività per i serbatoi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc., nonché l’obbligo della redazione del progetto ai fini delle disposizioni di prevenzione incendi. In particolare, l’art. 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL, in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 2), ha previsto che l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 mc. è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, e dunque soggetta a semplice comunicazione e non a denuncia di inizio attività.

L’assoggettamento a denuncia di inizio attività, in aggiunta al normale iter amministrativo previsto dalla specifica normativa statale vigente, si porrebbe in contrasto non solo con l’art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006, ma anche con il generale e fondamentale principio del divieto di aggravio del procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, provocando una lesione dell’art. 97 della Costituzione.

Secondo la difesa erariale, l’ampia documentazione da allegare alla denuncia di inizio attività comporterebbe oneri burocratici gravosi per i soggetti interessati operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono GPL nelle altre zone del territorio nazionale, in violazione sia dell’art. 3 della Costituzione, sia dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione e, conseguentemente, di concorrenza, la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Con riferimento, in particolare, all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale in esame, relativa alla redazione del “progetto esecutivo”, la Presidenza ricorrente evidenzia che in ambito nazionale il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 124, ha eliminato l’obbligo di tale adempimento ai fini della normativa di prevenzione incendi dei serbatoi di GPL, tenendo conto di evidenti necessità di semplificazione e snellimento amministrativo, in coerenza con i principi affermati già dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e con la specifica normativa nazionale del settore di recente emanazione.

Anche l’art. 4 della legge regionale, il quale detta disposizioni in materia di verifiche, presenterebbe violazioni delle norme statali di riferimento, nonché di principi costituzionali.

Al riguardo, l’Avvocatura fa presente che la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), ha fissato i principi fondamentali in materia di energia, prevedendo all’art. 1, comma 7, lettere c) e d), la competenza dello Stato sia per la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell’energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell’energia importata, prodotta, distribuita e consumata; sia per l’emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto a tali impianti. Secondo la difesa erariale, «la citata norma regionale non tiene adeguatamente conto di quanto disposto dalle normative nazionali in materia, soprattutto in relazione a ciò che è stato stabilito dal decreto ministeriale 29 agosto 1988 in tema di esonero delle verifiche periodiche, sovrapponendosi alla normativa nazionale che già prevede apposite verifiche periodiche». La normativa regionale, ad avviso della Presidenza ricorrente, non può derogare a quanto previsto dalle disposizioni tecniche emanate dallo Stato, proprio per non creare disparità di trattamento nelle diverse realtà regionali, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.

1.1. ¾ In prossimità dell’udienza l’Avvocatura ha depositato una memoria illustrativa.

2. ¾ Con successivo ricorso, notificato il 3 dicembre 2007 e depositato il 10 dicembre 2007 (reg. ric. n. 48 del 2007), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 74 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, recante «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture».

L’art. 39 della legge regionale apporta modifiche alla legge regionale 25 giugno 2007, n. 16.

L’art. 39 della legge regionale n. 34 del 2007, con le modifiche apportate all’art. 2 della legge regionale n. 16 del 2007, sostituisce l’obbligo di denuncia di inizio dell’attività di installazione di nuovi depositi di GPL con quello di comunicazione. Esso, tuttavia, lascerebbe assolutamente uguali il numero e il tipo di dichiarazione e di documenti che è necessario allegare a tale dichiarazione.

L’art. 39, pertanto, mentre recepisce il rilievo in merito all’incostituzionalità dell’obbligo della denuncia di inizio di attività, per altro verso non alleggerisce l’onerosa necessità di produrre una corposa documentazione.

Ad avviso della difesa erariale, la modifica normativa non si sottrae ai dubbi di illegittimità nella parte in cui non modifica la documentazione richiesta a corredo della comunicazione. Anche per il comma 1 dell’art. 39 varrebbe, quindi, l’osservazione formulata nei confronti dell’art. 2 della già impugnata legge regionale n. 16 del 2007, ossia che tale disposizione si pone in contrasto con principi fondamentali della normativa statale e con l’art. 97 della Costituzione, il quale prevede che tutta la pubblica amministrazione deve operare in attuazione del principio di buon andamento e di semplificazione dell'azione amministrativa.

Sarebbe riscontrabile un evidente contrasto sia con l’art. 17 del d.lgs. n. 128 del 2006, il quale dispone che l’installazione dei depositi di GPL è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, un’attività edilizia libera, sia con l’art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che prevede il generale e fondamentale principio del divieto di aggravio del procedimento amministrativo. Inoltre, l’ampia documentazione richiesta comporterebbe oneri burocratici gravosi per i soggetti operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono GPL nelle altre zone del territorio nazionale, in violazione sia dell’art. 3 Cost., sia dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., sia, conseguentemente, del principio di concorrenza, la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Per quanto concerne, in particolare, l’art. 39, comma 1, lettera c), della legge regionale, relativo al progetto esecutivo, l’Avvocatura sottolinea che «in ambito nazionale il d.P.R. n. 214 del 2006 ha eliminato l’obbligo di adempimento ai fini della normativa di prevenzione incendi di serbatoi di GPL, tenendo conto di evidenti necessità di semplificazione e snellimento amministrativo, in coerenza con i principi affermati dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, e con la specifica normativa nazionale del settore di recente emanazione». Di qui il contrasto con la legislazione nazionale e la conseguente lesione dei sottesi principi costituzionali.

La ricorrente impugna, inoltre, l’art. 74 della medesima legge regionale, il quale disciplina le modalità per la costruzione e l’esercizio degli impianti solari fotovoltaici. Ai fini della salvaguardia di talune finalità di conservazione dei luoghi urbani e rurali richiamate nella prima parte dello stesso articolo, la norma consente, per i soggetti pubblici, la realizzazione di impianti fotovoltaici, purché a una distanza minima di 0,5 Km. da ogni abitazione. Per gli altri soggetti, non sarebbe prevista alcuna disciplina: pertanto ai soggetti privati sembrerebbe integralmente preclusa la realizzazione degli impianti.

Secondo la difesa erariale, tale irragionevole ed irrazionale esclusione dei soggetti privati da coloro che possono realizzare impianti fotovoltaici configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, violando gli articoli 3 e 97 della Costituzione; inoltre, contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché limiterebbe il libero accesso al mercato dell’energia, creando uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa.

La disposizione censurata introdurrebbe una moratoria per la realizzazione di tali impianti in tutti i centri urbani (verosimilmente, perché in questi risulta di difficile applicazione la condizione della distanza di 0,5 Km da ogni abitazione).

In ogni caso, la materia in cui ricade la disciplina dell’art. 74 della legge regionale – produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – rientrerebbe nella competenza concorrente regionale, in cui lo Stato deve emanare i principi fondamentali.

Con riferimento alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, i principi fondamentali sarebbero rintracciabili nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità». Tale decreto, oltre a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario, favorisce lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L’art. 7 dello stesso decreto detta disposizioni specifiche per l’energia solare e prevede che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.

In attuazione di tale disposizione – prosegue la difesa erariale – è stata emanata una serie di decreti ministeriali, l’ultimo dei quali, il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, prevede che: gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati anche disponendo i relativi moduli sugli edifici; gli impianti fotovoltaici con moduli collocati secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, non ricadenti in aree naturali protette, non sono assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale in ragione dei predetti criteri di integrazione; è privilegiata l’incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia conto anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza, nonché di alcune applicazioni specifiche; possono beneficiare delle tariffe agevolate le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative o di edifici.

Tali disposizioni, ad avviso dell’Avvocatura, costituiscono principi fondamentali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, inoltre, con riferimento agli obiettivi regionali, prevede espressamente che le Regioni possono adottare misure per promuovere l’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.

Viceversa, l’impugnata norma introdotta dal legislatore regionale si muoverebbe in senso limitativo e riduttivo rispetto alla normativa nazionale vigente.

Così come formulata, invero, la norma regionale inciderebbe sulla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», rientrante nella competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando i principi fondamentali in materia di cui agli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 387 del 2003, nonché i decreti ministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007.

La norma censurata, inoltre, contrasterebbe con l’articolo 117, primo e secondo comma, lettera a), della Costituzione, perché impedirebbe di fatto il raggiungimento dell’obiettivo di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali (protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, reso esecutivo con la legge di autorizzazione alla ratifica 1° giugno 2002, n. 120) e comunitari (direttive n. 2001/77/CE, n. 2006/32/CE, e n. 2006/32/CE). In particolare, la moratoria introdotta porterebbe alla mancata realizzazione degli impianti fotovoltaici, previsti per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 387 del 2003.

Infine, secondo la Presidenza ricorrente, la norma della legge regionale, consentendo ai soggetti pubblici di realizzare impianti per la produzione ad energia tramite la conversione fotovoltaica ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione (intesa, ai sensi dello stesso articolo, quale ambiente interno), istituirebbe implicitamente la disciplina di una servitù di “fotovoltaico”. La norma, infatti, distingue tra ambiente interno, inteso quale abitazione, ed ambiente esterno, inteso quale luogo circostante l’abitazione, e autorizza i soggetti pubblici ad installare i suddetti impianti a una distanza minima di 500 metri da ogni abitazione, nel rispetto delle normative vigenti. Il soggetto pubblico quindi potrebbe, di fatto, incidere sulla proprietà privata, obbligando a dare il passaggio sulla proprietà altrui. La norma impugnata finirebbe così con il disciplinare materie, quali la proprietà e la servitù, riservate in via esclusiva dall’art. 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione al legislatore nazionale.

2.1. ¾ Con successivo atto, notificato il 2 aprile e depositato l’8 aprile 2008, l’Avvocatura generale dello Stato, previa deliberazione assunta nella seduta del Consiglio dei ministri nella seduta del 19 marzo 2008, ha rinunciato all’impugnativa dell’art. 74 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34. Ciò in quanto la Regione Abruzzo – recependo i rilievi governativi in merito alla lamentata illegittimità costituzionale – ha abrogato il citato art. 74 con l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo – legge finanziaria 2008).

3. ¾ In data 23 settembre 2008 la Regione Abruzzo ha depositato un atto di accettazione della rinuncia parziale al ricorso formalizzata dall’Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in diritto

1. ¾ Con due distinti ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato disposizioni della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante «Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità commerciale non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004» e della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).

Le norme impugnate con il primo ricorso (reg. ric. n. 38 del 2007) sono gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2007: l’uno prevede che i depositi di GPL di nuova istallazione sono soggetti alla denuncia, corredata da documentazione, di inizio attività per la posa in opera, l’istallazione e l’esercizio del deposito, e che, in mancanza della prescritta documentazione, le amministrazioni comunali comunicano all’interessato il divieto di proseguimento dell’attività e la rimozione dei suoi effetti; l’altro detta disposizioni in materia di verifiche e controlli.

L’Avvocatura erariale prospetta il contrasto dell’art. 2, comma 2, con gli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione e dell’art. 4, comma 2, con gli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Mentre l’art. 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, considera l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc. attività edilizia libera ai fini urbanistici ed edilizi, e dunque soggetta a semplice comunicazione e non a denuncia di inizio attività, la legge regionale assoggetterebbe detta installazione a denuncia di inizio attività, in contrasto anche con il generale e fondamentale principio del divieto di aggravio del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Inoltre, l’ampia documentazione da allegare alla denuncia di inizio attività – e, tra essa, il progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di protezione, laddove in ambito nazionale il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 124, ha eliminato l’obbligo della redazione del progetto esecutivo ai fini della normativa di prevenzione incendi dei serbatoi di GPL – comporterebbe oneri burocratici gravosi per i soggetti interessati operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono GPL nelle altre zone del territorio nazionale, in violazione sia dell’art. 3 della Costituzione, sia dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione e, conseguentemente, di concorrenza, la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Infine, la disciplina delle verifiche si sovrapporrebbe alla normativa nazionale, che già prevede apposite verifiche periodiche, e derogherebbe a quanto previsto dalle disposizioni tecniche emanate dallo Stato, così creando disparità di trattamento nelle diverse realtà regionali.

Le norme impugnate con il secondo ricorso (reg. ric. n. 48 del 2007) sono gli artt. 39 e 74 della legge della Regione Abruzzo n. 34 del 2007.

L’art. 39 della legge regionale n. 34 del 2007, modificando l’art. 2 della legge regionale n. 16 del 2007, ha sostituito l’obbligo di denuncia di inizio dell’attività di installazione di nuovi depositi di GPL con quello di comunicazione, ma – lamenta il Presidente del Consiglio ricorrente – avrebbe lasciato assolutamente uguali il numero e il tipo di dichiarazione e di documenti che è necessario allegare a tale dichiarazione, non alleggerendo così l’onere di produrre una corposa documentazione e mantenendo l’obbligo del progetto esecutivo ai fini del rispetto della normativa di prevenzione incendi.

Di qui la prospettata violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettere a), e) e l), e terzo comma, della Costituzione.

L’art. 74 della medesima legge regionale disciplina le modalità per la costruzione e l’esercizio degli impianti solari fotovoltaici. Di tale norma la difesa erariale prospetta il contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

2. ¾ Poiché i ricorsi coinvolgono questioni almeno in parte connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

3. ¾ Successivamente alla proposizione del ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi del 2007, la Regione Abruzzo ha abrogato l’art. 74 della legge regionale n. 34 del 2007 con l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo – legge finanziaria regionale 2008).

            L’Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato il 2 aprile 2008 e depositato l’8 aprile 2008, ha quindi dichiarato di rinunciare all’impugnativa del citato art. 74, secondo la conforme delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2008.

            La rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla controparte, comporta, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, l’estinzione del giudizio avente ad oggetto l’art. 74 della legge della Regione Abruzzo n. 34 del 2007.

4. ¾ Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale concernente il testo originario dell’art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2007, impugnato con il ricorso iscritto al n. 38 del registro ricorsi del 2007.

Difatti, successivamente alla proposizione dell’impugnativa, la disposizione censurata, che inizialmente assoggettava i depositi di GPL di nuova installazione alla denuncia di inizio attività per la posa in opera, l’installazione e l’esercizio del deposito, è stata sostituita ad opera dell’art. 39 della legge n. 34 del 2007, che prevede l’obbligo di inoltrare semplice comunicazione all’ufficio urbanistico del comune di competenza per i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai 13 mc.

Per effetto della sopravvenienza di tale disposizione, la cui efficacia retroagisce al momento di entrata in vigore della legge novellata, sono venuti meno i motivi della controversia e l’interesse del Presidente del Consiglio dei ministri ad ottenere una pronuncia di questa Corte con riguardo al testo originario del citato art. 2, comma 2, tanto più che non consta che esso abbia avuto medio tempore applicazione. 

            5. ¾ La questione avente ad oggetto l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2007, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall’art. 39 della legge regionale n. 34 del 2007, non è fondata.

            La disposizione novellata sostituisce, per i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai 13 mc., l’obbligo di denuncia di inizio attività con quello di semplice comunicazione. Essa risulta, pertanto, non in contrasto con la disciplina dettata dal d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, il quale, nel dettare norme sull’installazione e l’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché sull’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita, prevede, all’art. 17, che l’installazione dei depositi di capacità complessiva non superiore a 13 mc. è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

            La doglianza del ricorrente, secondo cui la disposizione novellata lascerebbe comunque intatta l’onerosa necessità di produrre una corposa documentazione a corredo della comunicazione, muove da un inesatto presupposto interpretativo.

            Invero, per un verso, la comunicazione da inviare all’ufficio urbanistico del comune di competenza deve essere bensì corredata dalla documentazione relativa alla indicazione del soggetto installante, alla località ed ubicazione del deposito, alla dichiarazione che il manufatto rientra nella tipologia degli apparecchi di cui al d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, relativo all’attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, nonché al progetto esecutivo con indicazione dei presidi di protezione; ma – contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa erariale – l’incompletezza della documentazione a corredo o il mancato invio della stessa non comporta il divieto per l’interessato di prosecuzione dell’attività, giacché, per espressa previsione (comma 3 dell’art. 2), in caso di omessa comunicazione, l’Assessorato regionale alla sanità procede d’ufficio per il tramite del proprio servizio ispettivo a reperire i dati necessari.

            Per altro verso, ai sensi del novellato art. 2, comma 1, lettera c), il progetto esecutivo con indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto non è più necessario per serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc.: anche sotto questo aspetto, pertanto, la disciplina regionale si conforma alle linee di semplificazione delle procedure di prevenzione degli incendi relative ai depositi di GPL, dettate con il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 214.

            6. ¾ Non fondata è la questione concernente l’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2007.

            La norma denunciata – collocata in un più ampio contesto che attribuisce all’Assessorato regionale alla sanità il compito di eseguire, per il tramite delle ASL competenti per territorio, i controlli relativi alla esecuzione delle verifiche di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 – prevede in particolare che, in occasione di ogni ispezione, sono controllati tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive di ciascun deposito, e sono verificate l’effettiva esistenza e funzionalità e, in caso di nuova installazione, la rispondenza  ai dati di cui all’art. 2 della medesima legge; e che la ASL competente valuta, nel rispetto della normativa di settore, l’adozione di ogni ed opportuno provvedimento anche relativo al divieto di prosecuzione dell’esercizio del serbatoio.

            La disposizione impugnata non deroga alle norme tecniche previste dalla disciplina statale. Innanzitutto, l’art. 2 della legge regionale impone alla ASL competente di osservare la normativa di settore che, evidentemente, è anche quella statale; in secondo luogo, la stessa legge regionale non tocca il potere dello Stato di emanare, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le regole di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di deposito di GPL, né pone una disciplina diversa ed ulteriore rispetto a quella fissata, in tema di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL, dal decreto ministeriale 29 febbraio 1988 e dal decreto ministeriale 23 febbraio 2004, che del primo costituisce modifica. Piuttosto, la norma denunciata – la quale si muove nel quadro delle regole tecniche dettate dai citati decreti ministeriali, che già prevedono verifiche di omologazione di primo o nuovo impianto e verifiche decennali – mira a rendere effettiva l’esecuzione delle prescritte verifiche: a tal fine essa demanda alle ASL competenti il compito di controllare tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive e, ove il controllo manifesti carenze o difetti di funzionalità, di emanare le opportune misure conformative e inibitorie.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara estinto il giudizio concernente l’art. 74 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 48 del registro ricorsi del 2007;

2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante «Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità commerciale non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardi e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004», promossa, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 38 del registro ricorsi del 2007;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, nel testo sostituito ad opera dell’art. 39 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, promossa, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 48 del registro ricorsi del 2007;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 38 del registro ricorsi del 2007.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2008.