Ordinanza n. 315 del 2008

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ORDINANZA N. 315

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Franco                                 BILE                           Presidente

-  Giovanni Maria             FLICK                 Giudice

-  Francesco                    AMIRANTE                  “

-  Ugo                            DE SIERVO                  “

-  Paolo                          MADDALENA               “

-  Alfio                           FINOCCHIARO          “

-  Alfonso                       QUARANTA                 “

-  Franco                        GALLO                         “

-  Luigi                           MAZZELLA                  “

-  Gaetano                       SILVESTRI                   “

-  Sabino                         CASSESE                     “

-  Maria Rita                   SAULLE                       “

-  Giuseppe                     TESAURO                     “

-  Paolo Maria                 NAPOLITANO              “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), promosso con ordinanza pronunciata il 9 marzo 2007 e depositata l’8 maggio successivo dalla Commissione tributaria regionale della Liguria nel giudizio vertente tra StefanoRiciputi e la Regione Liguria, iscritta al numero 71 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2008.

            Udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello riguardante il ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Liguria per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all’anno 1999, la Commissione tributaria regionale della Liguria, con ordinanza depositata il 10 maggio 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), il quale prevede che «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;

che, secondo la Commissione tributaria rimettente, la norma censurata si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla norma statale interposta di cui all’art. 5 [rectius: art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo] del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, il quale fissa un termine triennale di “prescrizione” [recte: decadenza] per il recupero di dette tasse automobilistiche («L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento»);

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che: a) il contribuente, con ricorso in data 16 novembre 2003, aveva chiesto l’annullamento del predetto avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni, deducendo l’intervenuta «prescrizione» triennale della pretesa impositiva; b) la Regione Liguria, costituitasi nel giudizio di primo grado, aveva affermato la tempestività della notificazione dell’avviso, perché la norma censurata aveva prorogato i termini per il recupero delle tasse automobilistiche; c) la Commissione tributaria provinciale di Genova, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, perché il contribuente non aveva fornito la prova di aver rispettato il termine per impugnare; d) dagli atti del giudizio di appello risulta, invece, la tempestività dell’impugnazione dell’avviso di accertamento;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della sollevata questione, la Commissione rimettente – dopo aver richiamato i princípi affermati da questa Corte nella sentenza di accoglimento n. 296 del 2003, avente ad oggetto una questione del tutto analoga e concernente una norma della Regione Piemonte sostanzialmente identica a quella censurata – afferma che le tasse automobilistiche non possono qualificarsi un tributo proprio della Regione, ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost., con la conseguenza che «la pretesa della legge regionale della Liguria di modificare i termini di prescrizione dell’accertamento non è ammissibile in quanto lesiva della competenza statale esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione»;

che, quanto alla rilevanza, la stessa Commissione rimettente osserva che il giudizio verte «proprio sul compimento della prescrizione del potere di recupero della tassa automobilistica da parte dell’Amministrazione regionale»;

Considerato che la Commissione tributaria regionale della Liguria dubita – in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – della legittimità dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), il quale prevede che «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;

che, secondo la Commissione rimettente, la norma regionale denunciata, avendo prorogato di un anno il termine previsto per l’esercizio dell’azione di accertamento delle tasse automobilistiche, avrebbe ecceduto il termine triennale stabilito per il recupero di dette tasse dalla norma statale interposta di cui all’art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 («L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento»);

che, di conseguenza, la norma regionale censurata – in quanto non riguarda un tributo proprio della Regione, ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost. – si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce, invece, allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tributi erariali;

che, quanto alla rilevanza, la Commissione rimettente si limita ad affermare che l’avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni: a) è relativo alla tassa automobilistica regionale dell’anno 1999; b) è stato notificato allo stesso contribuente oltre il termine triennale (nella specie, scaduto il 31 dicembre 2002) stabilito dal menzionato art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge n. 953 del 1982; c) è stato tempestivamente impugnato dal contribuente il 16 novembre 2003;

che, dopo l’instaurazione del giudizio principale e anteriormente all’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore, il 1° gennaio 2004, l’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), il quale ha disposto in via di sanatoria l’applicabilità, fino al 1° gennaio 2007, delle disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica, anteriormente emanate, che non siano conformi alla normativa statale (sentenza n. 455 del 2005; ordinanza n. 476 del 2005);

che il giudice a quo, nel dedurre l’illegittimità costituzionale della norma censurata in ragione della sua non conformità alla legislazione statale, non ha tenuto conto dell’incidenza sulla stessa norma del citato art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, senza motivare al riguardo;

che la questione è, pertanto, manifestamente inammissibile per carente motivazione sulla rilevanza, in relazione al mutamento del quadro normativo intervenuto nel corso del giudizio principale (ordinanze n. 74 del 2006 e n. 476 del 2005, pronunciate con riguardo a casi analoghi).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

         dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con l’ordinanza indicata in epigrafe.

         Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.