SENTENZA N.
311
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del regolamento della Regione Marche del 15 novembre 2007, n. 4, recante la disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 gennaio 2008, depositato in cancelleria il 5 febbraio 2008 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2008.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell’udienza pubblica del 24 giugno 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
udito
l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avvocato Stefano Grassi per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 30 gennaio 2008 e depositato il successivo 5 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Marche, in relazione al regolamento regionale 15 novembre 2007, recante la disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale, per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettere a), c), f), g), p), e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione.
Il ricorrente chiede che
Premette il ricorrente che «la determinazione dell’ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche di qualunque livello» costituisce «una delle più antiche e tradizionali prerogative dello Stato», la cui disciplina è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2006.
La difesa erariale, dopo aver ricordato che ai sensi dell’art. 117,
secondo comma, lettera a), della
Costituzione, la disciplina delle relazioni internazionali e diplomatiche è di
competenza esclusiva dello Stato, ritiene che
Il regolamento impugnato, ad avviso del ricorrente, si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera c), della Costituzione, poiché individuerebbe «una posizione protocollare distinta da quella definita dal Governo per le cariche ecclesiastiche e per le altre figure religiose e del culto».
Infine, l’atto impugnato, sempre secondo lo stesso ricorrente, sarebbe in
contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere f), g) e p), della Costituzione, in quanto «effettua unilateralmente una parificazione tra Prefetti,
Questori, Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale della
Repubblica presso
Il ricorrente rileva che
Sul punto, il ricorrente, dopo aver precisato che le Regioni sono state invitate al procedimento di formazione del cennato d.P.C.m. del 2006 e che
la disciplina generale in materia di protocollo in esso contenuta è stata
adottata «sulla base di un testo elaborato con il continuo apporto di un tavolo
tecnico Governo-Regioni e Consigli regionali», ritiene che
2. – Con atto depositato il 19 febbraio 2008 si è costituita in giudizio
La difesa regionale assume, in via preliminare, che l’àmbito
di applicazione dell’atto impugnato è limitato
«esclusivamente» alle cerimonie a carattere locale. In particolare, la
resistente, pur non dubitando della competenza dello Stato nello «stabilire
quali cerimonie rivestano carattere nazionale o internazionale» e nel
disciplinare «in via esclusiva le relative precedenze tra le cariche
pubbliche», ritiene che
Procedendo nella disamina delle singole censure prospettate dal
ricorrente, la difesa regionale, con riferimento alla violazione dell’art. 117,
secondo comma,
lettera a), della Costituzione
ribadisce che il Regolamento impugnato non si applica né alle cerimonie
nazionali né a quelle internazionali di cui al citato d.P.C.m.
del 2006. Parimenti infondata sarebbe la censura relativa
all’art. 117, secondo comma, lettera c),
della Costituzione, poiché, precisa
Quanto all’asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere f), g) e p), della Costituzione, la difesa regionale, richiamando la sentenza n. 10 del 2008, ritiene infondate le censure poiché il Regolamento impugnato non inciderebbe «sulle attribuzioni […] di organi e amministrazioni dello Stato».
Ad avviso della Regione Marche, con riferimento all’art. 118 della Costituzione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la «chiamata in sussidiarietà» non potrebbe essere invocata nel presente conflitto, poiché mancherebbe «nel caso di specie l’attrazione allo Stato di una funzione amministrativa cui ricollegare la normazione ad essa strumentale». Da ultimo, sempre a parere della resistente, non vi sarebbe alcuna violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il coinvolgimento delle Regioni nell’adozione del d.P.C.m., sarebbe avvenuto attraverso una consultazione «in sedi del tutto informali», nella specie “tavoli tecnici”, che non potrebbero essere considerate «giuridicamente impegnative o […] dispositive delle attribuzioni costituzionali spettanti alle autonomie regionali».
3. -
In prossimità dell’udienza hanno depositato memorie sia
3.1. - La difesa regionale, nel ribadire le precedenti argomentazioni difensive, precisa che la disciplina delle cerimonie a carattere locale, attenendo «all’ordinamento e all’organizzazione amministrativa regionale», deve essere attribuita alle Regioni, poiché inciderebbe «su interessi esclusivamente locali».
3.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’insistere nell’accoglimento del ricorso, precisa che la distinzione, contenuta nel citato d.P.C.m. del 2006, tra cerimonie nazionali e cerimonie territoriali non sarebbe fondata su «un criterio territoriale afferente al luogo di svolgimento della cerimonia», né sull’autorità che nel caso specifico assuma l’iniziativa dell’evento o che ospiti l’evento stesso. Detta distinzione si baserebbe piuttosto «sull’apprezzamento del carattere della cerimonia, sul valore simbolico della stessa (nel caso di festività nazionale o di esequie di Stato) e sulla presenza delle cariche istituzionali». Ne consegue che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, «a tali nozioni non può attribuirsi», come erroneamente riterrebbe la resistente, «il valore di discriminante tra ciò che è interesse dello Stato e ciò che si ritiene non lo sia».
Considerato
in diritto
1. – Il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Marche, concerne il regolamento regionale 15 novembre 2007 recante la disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale, del quale viene chiesto l’annullamento.
Ad avviso del ricorrente, l’atto impugnato sarebbe invasivo della competenza statale riguardo alla determinazione dell’ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche e si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettere a), c), f), g), p), e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione.
2. – In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità delle censure sollevate con riferimento ai parametri di cui all’art. 117, secondo comma, lettere a), c), f) e p), della Costituzione, poiché detti parametri non sono contenuti nella delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri (sentenza n. 275 del 2007).
3. – Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
4. – La giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 496 del 1989), invocata anche dall’odierno ricorrente, secondo la quale la determinazione dell’ordine delle precedenze rientra tra le «più antiche e tradizionali prerogative dello Stato», non è di per sé sufficiente per risolvere il conflitto risalendo ad epoca precedente alla modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione.
5. – Ciò nondimeno, il coinvolgimento di organi statali che, nell’individuazione e coordinamento del sistema delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, viene in rilievo, comporta che ad essere implicata sia la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; materia che, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, per assicurarne l’esercizio unitario.
6. – Di conseguenza il regolamento impugnato, introducendo una apposita disciplina in tema di ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche, ancorché riferita alle cerimonie di carattere locale, risulta invasivo della competenza esclusiva dello Stato.
Pertanto, va accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e annullato il regolamento della Regione Marche con il quale si è inteso disciplinare l’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie locali.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara che non spettava alla Regione Marche disciplinare l’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale;
annulla, per l’effetto, il regolamento 15 novembre 2007 della Regione Marche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 29 luglio 2008.
F.to:
Maria
Depositata
in