Ordinanza n. 274 del 2008

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 274

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                           BILE                              Presidente

- Giovanni Maria               FLICK                             Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo                               DE SIERVO                         "

- Paolo                             MADDALENA                    "

- Alfio                               FINOCCHIARO                  "

- Franco                           GALLO                                "

- Luigi                               MAZZELLA                         "

- Gaetano                         SILVESTRI                          "

- Sabino                           CASSESE                            "

- Maria Rita                      SAULLE                              "

- Giuseppe                        TESAURO                           "

- Paolo Maria                   NAPOLITANO                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promossi con n. 2 ordinanze dell’8 maggio 2007 dal Tribunale ordinario di Pescara sulle istanze proposte da P. M. e da P. A., iscritte ai nn. 763 e 764 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2007.

         Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Considerato che, con due ordinanze di identico tenore – ambedue depositate in data 8 maggio 2007 e pronunziate nel corso di altrettanti giudizi volti al conseguimento della riabilitazione civile da parte di soggetti già dichiarati falliti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), – il Tribunale ordinario di Pescara ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui non prevede la persistente applicabilità, nei confronti di coloro il cui fallimento sia stato integralmente disciplinato dalla previgente normativa fallimentare, delle disposizioni che prevedevano e regolavano la procedura di riabilitazione;

che, rileva il rimettente, il 16 gennaio 2006 è entrato in vigore l'art. 47 del d.lgs. n. 5 del 2006, il quale ha abrogato l'art. 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), che istituiva il registro dei falliti e correlava alla iscrizione in detto registro la persistenza delle incapacità personali stabilite dalla legge a carico dei falliti;

che, prosegue il Tribunale di Pescara, sebbene il citato art. 47 del d.lgs. n. 5 del 2006 sia applicabile anche ai fallimenti dichiarati prima della sua entrata in vigore, di talché, anche per tali fattispecie, può ritenersi che dalla data sopra indicata le incapacità personali che conseguono al fallimento permangono soltanto finché permane lo status di fallito e cessano con la chiusura del fallimento, senza che sia a tal fine necessario procedere alla riabilitazione del fallito, tuttavia non per questo vi è totale carenza di interesse da parte dei ricorrenti nei giudizi a quibus;

che, infatti, gli effetti della riabilitazione non si esauriscono nella sola cancellazione del nome del riabilitato dal registro dei falliti e nella conseguente «cessazione delle incapacità personali» connesse a tale iscrizione, residuando anche quelli previsti dall'art. 241 della legge fallimentare, relativamente alla estinzione del reato di bancarotta semplice o, in caso di già intervenuta condanna, della esecuzione e degli effetti di questa, nonché dagli artt. 24, 26 e 28 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), disposizioni, queste, che subordinano la non menzione dei provvedimenti concernenti il fallimento nei certificati del casellario giudiziale alla definitività della sentenza di riabilitazione;

che, continua il rimettente, a decorrere dal 16 luglio del 2006, data di entrata in vigore nella sua completezza del d.lgs. n. 5 del 2006 – il quale, agli artt. 128 e 129, ha sostituito all'istituto della riabilitazione quello, avente diversa natura, della esdebitazione – si è determinata non solo la impossibilità di ammettere i ricorsi per riabilitazione relativi a fallimenti disciplinati dalle nuove norme, ma anche la impossibilità di ammettere gli analoghi ricorsi riferiti a fallimenti disciplinati dalla normativa previgente;

che a tale conclusione il rimettente giunge in quanto l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, nel dettare la disciplina transitoria fra il sistema precedente alla riforma e quello successivo, limita l'ultrattività della previgente legge fallimentare (oltre che ai ricorsi per dichiarazione di fallimento già depositati) alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006, così escludendo i procedimenti per riabilitazione che, sebbene presuppongano una procedura fallimentare, non ne costituiscono una fase, essendo, invece autonomi, per genesi e disciplina, rispetto ad essa;

che, da quanto sopra, il rimettente fa derivare, per i debitori dichiarati falliti che già non l'abbiano ottenuta prima del 16 luglio 2006, la impossibilità di accedere alla riabilitazione, anche quale causa di estinzione del reato di bancarotta semplice o degli effetti della relativa condanna nonché quale motivo della non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale;

che, secondo il rimettente, ciò determina un'inammissibile disparità di trattamento fra situazioni identiche, non trovando giustificazione alcuna la discriminazione, sotto il profilo dell'accesso alla riabilitazione, esistente fra soggetti le cui procedure sono state disciplinate dalla medesima normativa, cagionata solo dal fatto che taluni, e non altri, abbiano ottenuto la riabilitazione prima di una certa data;

che il rimettente ritiene non emendabile in via interpretativa la descritta disparità di trattamento, sicché l'unico mezzo per rimuoverla è sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 in quanto non prevede l'applicabilità della disciplina della riabilitazione civile, di cui agli artt. da 142 a 145 della legge fallimentare nel testo anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, ai fallimenti soggetti, per il resto, alla previgente normativa fallimentare;

che, quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale rimettente osserva come la norma censurata debba essere applicata nei giudizi a quibus, derivando dall'esito dell'incidente di costituzionalità l'ammissibilità o meno dei ricorsi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità ovvero per l'infondatezza della sollevata questione;

che, in particolare, ad avviso della difesa pubblica la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza in quanto, non sussistendo a carico degli istanti nei giudizi a quibus alcuna conseguenza pregiudizievole della dichiarazione di fallimento, i medesimi sarebbero in tali giudizi carenti di interesse a ricorrere;

che, nel merito, la interveniente difesa ha osservato che il rimettente non avrebbe dimostrato quale lesione possa derivare, a chi sia stato dichiarato fallito, dalla iscrizione, meramente rappresentativa di un dato storico, della sentenza dichiarativa del fallimento nel casellario giudiziale.       

Considerato che il Tribunale ordinario di Pescara, con due identiche ordinanze, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui, non prevedendo la ultrattività – nei confronti di coloro che siano stati dichiarati falliti con integrale applicazione, sino alla chiusura della procedura, della previgente disciplina fallimentare – delle disposizioni che, nel testo della legge fallimentare anteriore alla riforma realizzata col citato d.lgs. n. 5 del 2006, regolavano la riabilitazione civile, impedisce a questi soggetti di beneficiare delle persistenti conseguenze favorevoli della riabilitazione quali, ai sensi dell'art. 241 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), la estinzione del reato di bancarotta semplice oppure, ove già sia intervenuta condanna, la cessazione della sua esecuzione e degli altri effetti, o quali, ai sensi degli artt. 24 e 26 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), la non menzione dei provvedimenti concernenti il fallimento nei certificati, generale e civile, del casellario giudiziale rilasciati a richiesta dell'interessato;

che, attesa l'evidente connessione fra gli incidenti di costituzionalità, essi possono essere riuniti e trattati congiuntamente per essere decisi con unica pronunzia;

che, come già rilevato da questa Corte con l’ordinanza n. 87 del 2008, successivamente al deposito delle due ordinanze di remissione il quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono le disposizioni oggetto della questione di legittimità costituzionale è sensibilmente mutato;

che, in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è entrato in vigore il decreto legislativo 12 settembre  2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis, e 6 della legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale, all'art. 21, comma 1, ha espressamente disposto la abrogazione di talune disposizioni contenute del d.P.R. n. 313 del 2002;

che, nello specifico, oltre ad essere stati abrogati l'art. 3, comma 1, lettera l), del d.P.R. n. 313 del 2002, norma che disciplinava la iscrizione nel casellario giudiziale, fra l'altro, dei provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento, e il successivo art. 5, comma 2, lettera i), del medesimo d.P.R. n. 313 del 2002, che, a sua volta, prevedeva la eliminazione della iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento solo in caso di intervenuta revoca definitiva dello stesso, risultano essere stati oggetto di abrogazione anche gli stessi artt. 24, comma 1, lettera n), 25, comma 1, lettera n), e 26, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 313 del 2002, cioè alcune delle disposizioni legislative che il Tribunale di Pescara ha tenuto presenti nel motivare l’incidente di costituzionalità, trattandosi proprio delle disposizioni che disciplinavano la inseribilità o meno nei certificati del casellario giudiziale della sentenza dichiarativa del fallimento;

che, peraltro, il medesimo art. 21 del d.lgs. n. 169 del 2007, al comma 2, prevede altresì che, per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo, contenuto negli artt. 24, comma 1, lettera n), e 26, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 313 del 2002, all'istituto della riabilitazione deve intendersi riferito alla chiusura del fallimento;

che, oltre alle ricordate sopravvenienze legislative, è ancora intervenuta la sentenza n. 39 del 2008 di questa Corte che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, – concernenti, il primo, la istituzione del "pubblico registro dei falliti" e la previsione della permanenza delle incapacità connesse allo status di fallito fin tanto che dura la predetta iscrizione e, il secondo, la cancellazione della iscrizione in questione e la cessazione delle ricordate incapacità solo a seguito della definitività della sentenza di riabilitazione – ha precisato, anche sulla scorta della giurisprudenza formatasi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, che le norme suddette risultavano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione proprio là dove prevedevano che determinati effetti del fallimento, assunti come genericamente sanzionatori, permanessero anche «dopo la chiusura del fallimento [...] senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela»;

che la complessità ed articolazione delle menzionate sopravvenienze, intervenute nell'ambito normativo oggetto delle ordinanze di rimessione, inducono questa Corte, come già avvenuto relativamente alla fattispecie definita con l’ordinanza n. 87 del 2008, a disporre la restituzione degli atti al rimettente perché valuti, anche in considerazione di eventuali ulteriori prospettive interpretative costituzionalmente orientate, la perdurante rilevanza della questione nei giudizi di cui è investito.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Pescara.

Così deciso in Roma, presso la sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2008.