Ordinanza n. 260 del 2008

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ORDINANZA N. 260

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco             BILE       Presidente

- Giovanni Maria     FLICK        Giudice

- Francesco          AMIRANTE        "

- Ugo                DE SIERVO       "

- Paolo              MADDALENA       "

- Alfio              FINOCCHIARO     "

- Alfonso            QUARANTA        "

- Franco             GALLO           "

- Luigi              MAZZELLA        "

- Gaetano            SILVESTRI       "

- Sabino             CASSESE         "

- Maria Rita         SAULLE          "

- Giuseppe           TESAURO         "

- Paolo Maria        NAPOLITANO      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promossi nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 20 giugno 2006 e del 23 gennaio (nn. 2 ordd.) 2007 dalla Corte d'appello di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. 16, 751 e 752 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 45 prima serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con tre ordinanze sostanzialmente coincidenti nella parte motiva (r.o. nn. 16, 751 e 752 del 2007), la Corte d'appello di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge;

che la Corte d'appello rimettente premette che in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 - il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento - i giudizi a quibus dovrebbero essere definiti con ordinanze non impugnabili di inammissibilità, trattandosi di impugnazioni proposte, dall'organo dell'accusa, avverso sentenze dibattimentali di proscioglimento (in particolare, nei giudizi di cui alle r.o. n. 16 e 751 del 2007, di sentenze di non doversi procedere per difetto e remissione di querela );

che, nel merito, la Corte d'appello di Perugia dubita, in riferimento a plurimi parametri costituzionali, della legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, dello stesso codice, ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive;

che il giudice a quo − escluso che le modifiche ai poteri di impugnazione del pubblico ministero introdotte dalla legge n. 46 del 2006 siano imposte da norme internazionali (fra queste, in particolare, dall'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98) − ritiene che la disciplina censurata sacrifichi «in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un con trollo giurisdizionale su eventuali errori di merito», con conseguente violazione degli artt. 3 e 111 Cost.;

che, infatti, il «radicale sacrificio» dei poteri d'appello dell'organo dell'accusa non sarebbe «compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica, né altrimenti giustificato»: l'incisiva limitazione dei poteri del pubblico ministero non troverebbe invero giustificazione né nell'esigenza di salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. − al contrario seriamente compromesso dall'aumento dei gradi di giudizio e dall'allungamento inevitabile dei tempi processuali − né in quella di garantire il principio di oralità e immediatezza nel giudizio di secondo grado;

che del tutto «teorica e marginale» si profilerebbe, del resto, la residua possibilità di impugnazione delle sentenze di proscioglimento nell'ipotesi in cui sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado;

che l'irragionevolezza della disciplina censurata sarebbe evidente anche sotto un diverso profilo: e, precisamente, sotto il profilo della «contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi», nel caso, tutt'altro che teorico, in cui avverso la medesima sentenza siano proposti mezzi di impugnazione diversi;

che, nel lamentare la «manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria», la Corte rimettente evidenzia, altresì, come il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento sia stato invece conservato in capo alla parte civile;

che, inoltre, la normativa censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., «per la concreta ingestibilità del processo», soprattutto con riferimento al regime transitorio, nonché, proprio in relazione a quest'ultimo, con l'art. 112 Cost., in quanto la «dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello e all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza», comporta «una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato», considerati anche i nuovi termini di prescrizione dei reati.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione - conseguente alla sostituzione dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) - dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore dell a medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2008.