Ordinanza n. 237 del 2008

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ORDINANZA N. 237

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                           BILE                                             Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                           Giudice

-      Ugo                               DE SIERVO                                       "

-      Paolo                             MADDALENA                                  "

-      Alfio                               FINOCCHIARO                                "

-      Alfonso                          QUARANTA                                     "

-      Franco                           GALLO                                              "

-      Luigi                               MAZZELLA                                       "

-      Gaetano                         SILVESTRI                                         "

-      Sabino                           CASSESE                                          "

-      Maria Rita                      SAULLE                                             "

-      Giuseppe                        TESAURO                                         "

-      Paolo Maria                   NAPOLITANO                                  "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione siciliana 2 agosto 2002, n. 7 (Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi) e dell’art. 1, comma 6, della legge della Regione siciliana 29 novembre 2005, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), promosso con ordinanza del 30 luglio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Icogen s.r.l. c/ l’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate ed altro iscritta al n. 749 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, con ordinanza del 30 luglio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), introdotto dalla legge della Regione siciliana 2 agosto 2002, n. 7 (Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi), e successive modifiche ed integrazioni e, da ultimo, dall’art. 1, comma 6, della legge della Regione siciliana 29 novembre 2005, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti) nella parte in cui, in relazione agli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, introduce, nel meccanismo di esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, un fattore del tutto autonomo, sganciato da qualsiasi dato economico, desumibile in via presuntiva dalle offerte pervenute ed imponderabile quale quello del sorteggio;

che il Tribunale rimettente, adito con ricorso avverso il verbale del 12 settembre 2006 di aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche dell’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, dubita della legittimità costituzionale della predetta norma regionale, in quanto essa affiderebbe l’individuazione delle offerte da escludere, perché «anomale», ad un fattore sganciato da qualsiasi dato economico ed imponderabile quale il sorteggio, che ne determina il numero, indipendentemente dalla individuazione di soglie di anomalia, in violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost;

che – secondo il giudice a quo – la norma regionale censurata sarebbe anche lesiva della libera manifestazione ed esplicazione delle capacità imprenditoriali delle imprese partecipanti alla gara, la cui eventuale esclusione dalla stessa non dipende da una valutazione di inaffidabilità dell’offerta, ma da un mero fattore numerico-casuale del tutto avulso dalle condizioni di mercato e dalla bontà dell’offerta formulata;

che la medesima norma regionale violerebbe, infine, l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce un meccanismo di esclusione automatica delle offerte contraddittorio ed irragionevole, in quanto destinato a determinare l’esclusione di alcune offerte e la permanenza in gara di altre tra loro differenziate solo da scostamenti di qualche millesimo di percentuale di ribasso, ma tutte – almeno potenzialmente – economicamente inaffidabili ed anomale;

che è intervenuta in giudizio la Regione siciliana, chiedendo che la Corte restituisca gli atti al giudice rimettente, dal momento che la questione attiene a normativa regionale in materia di lavori pubblici che ha recepito in Sicilia la legislazione statale in tema di appalti cosiddetti sottosoglia, ora all’esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, in considerazione della incidenza della soluzione della questione di conformità della norma statale interna all’ordinamento comunitario sulla controversia pendente innanzi al medesimo giudice rimettente, o comunque dichiari infondata la questione sollevata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione siciliana 2 agosto 2002, n. 7 (Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi), e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui, stabilendo che si applica nel territorio della Regione siciliana la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) «con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni da essa apportate», ha introdotto l’art. 21, comma 1-bis, riportato all’appendice 1 della citata legge regionale, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 6, della legge della Regione siciliana 29 novembre 2005, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), in quanto, in relazione agli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, esso assegnerebbe, nell’ambito del meccanismo di esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, ad un fattore del tutto autonomo, sganciato da qualsiasi dato economico desumibile in via presuntiva dalle offerte pervenute, ed imponderabile, quale quello del sorteggio, il compito di determinare l’esclusione di alcune offerte e la permanenza in gara di altre, indipendentemente dalla individuazione di soglie di anomalia;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata modificata dall’art. 1, comma 10, della legge della Regione siciliana 21 agosto 2007, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013), il quale ha introdotto una disciplina, in parte diversa, del meccanismo di esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, precisandone peraltro i criteri di applicazione;

che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza normativa, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione dallo stesso sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.