Ordinanza n. 195 del 2008

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ORDINANZA N. 195

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Franco               BILE                                        Presidente

-  Giovanni Maria   FLICK                                       Giudice

-  Francesco          AMIRANTE                                    ”

-  Ugo                   DE SIERVO                                    ”

-  Paolo                 MADDALENA                                 ”

-  Alfio                  FINOCCHIARO                              ”

-  Alfonso              QUARANTA                                   ”

-  Franco               GALLO                                           ”

-  Luigi                  MAZZELLA                                    ”

-  Gaetano             SILVESTRI                                     ”

-  Sabino               CASSESE                                       ”

-  Maria Rita          SAULLE                                         ”

-  Giuseppe            TESAURO                                       ”

-  Paolo Maria       NAPOLITANO                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 12 luglio 2006 dal Giudice di pace di Minturno nel procedimento civile vertente tra L.T. e la Prefettura di Latina ed altro iscritta al n. 758 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Minturno, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 113 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che la disposizione è censurata nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato»;

che, secondo il rimettente, «la confisca obbligatoria» prevista da tale norma contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali, i quali sanciscono: «il principio di eguaglianza; la inviolabilità della difesa; la personalità della responsabilità penale; la tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A.»;

che, a suo dire, l’applicazione di tale sanzione accessoria, «anche nei confronti del responsabile in solido» per il pagamento della sanzione pecuniaria (che non sia l’autore dell’infrazione stradale), configurerebbe «un caso di responsabilità oggettiva», giacché tale soggetto sarebbe chiamato a rispondere «per fatto altrui senza essere ammesso alla minima difesa»;

che, inoltre, tale modello di responsabilità – secondo il giudice a quo – sarebbe «irragionevole», poiché «il proprietario del veicolo viene punito per un fatto che non ha commesso o che non ha concorso a realizzare», in violazione del principio sancito dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e – assume sempre il rimettente – dall’art. 210, comma 4, del medesimo codice della strada;

che è ipotizzata, poi, la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., giacché «l’applicazione della sanzione accessoria della confisca in capo al semplice proprietario oblitera completamente il diritto alla difesa», prevedendo, come rilevato, «una responsabilità di natura oggettiva»;

che, infine, il contrasto con l’art. 3 Cost. deriverebbe dal fatto che la norma censurata, «in violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione», darebbe vita «ad una sanzione assolutamente sui generis, in quanto la stessa non appare riconducibile ad un contegno posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale» (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sottolineando, in via preliminare, la necessità della restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché esso valuti la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, alla luce delle modiche apportate al testo dell’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada – e consistite nel limitare l’applicazione della confisca esclusivamente «in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato» – dal comma 169 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), comma aggiunto dalla relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286;

che, in subordine, l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile (risultando l’ordinanza di rimessione priva di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della stessa), ovvero non fondata.

Considerato che il Giudice di pace di Minturno, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 113 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato»;

che la questione è manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale;

che, per un verso, nell’ordinanza di rimessione non si precisa neanche se il ricorrente riunisca in sé le qualità di proprietario del veicolo confiscato e di responsabile dell’accertata infrazione stradale, circostanza alla quale il giudice a quo attribuisce, invece, preminente rilievo nel sollevare la presente questione, ipotizzando, difatti, che l’applicazione della sanzione accessoria della confisca, «anche nei confronti del responsabile in solido» per il pagamento della sanzione pecuniaria, configuri «un caso di responsabilità oggettiva», giacché tale soggetto sarebbe chiamato a rispondere «per fatto altrui senza essere ammesso alla minima difesa»;

che, per altro verso, non si chiarisce neppure la natura (illecito penale oppure amministrativo) dell’infrazione in relazione alla quale la confisca è stata disposta;

che in relazione, pertanto, a tali carenze descrittive, ed in conformità a numerosi precedenti di questa Corte, anche specifici (si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 126 del 2008 e n. 243 del 2007), deve essere dichiarata l’inammissibilità della questione sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 113 della Costituzione – dal Giudice di pace di Minturno, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.