ORDINANZA N. 193
ANNO 2008
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, e 81, quarto comma, del codice penale, come
modificati dagli artt. 3 e 5, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che,
con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo
e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:
a) dell’art.
69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n.
b) dell’art.
81, quarto comma, cod. pen.,
aggiunto dall’art. 5, comma 1, della medesima legge n. 251 del 2005, nella
parte in cui prevede che, rispetto ai recidivi reiterati, l’aumento di pena per
la continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per
il reato più grave;
che il rimettente riferisce di essere
chiamato a giudicare, nelle forme del rito abbreviato, una persona imputata dei
reati di rapina cosiddetta impropria (art. 628, secondo comma, cod. pen.) e di lesioni personali aggravate (artt. 61, numero 2,
582 e 585 cod. pen.), con l’aggravante della recidiva
reiterata, specifica e infraquinquennale;
che dagli atti processuali emergeva, in
particolare, che l’imputato – dopo essersi impossessato di un paio di occhiali,
sottraendoli da un esercizio commerciale – al fine di evitare di essere fermato
dalla persona offesa, e di procurarsi quindi l’impunità, aveva inferto a detta
persona una spinta e le aveva stretto con forza le mani, procurandole
un’abrasione giudicata guaribile in tre giorni;
che, ad avviso del giudice a quo, tenuto conto delle particolarità
del fatto e delle condizioni di vita dell’imputato, sarebbero ravvisabili le
circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, numero 4), e 62-bis cod. pen.:
attenuanti che, peraltro, a fronte del divieto posto dall’art. 69, quarto
comma, cod. pen., come novellato dall’art. 3 della
legge n. 251 del 2001, potrebbero essere dichiarate tutt’al più equivalenti
all’aggravante della recidiva reiterata e non anche prevalenti su di essa, come
invece richiederebbero le caratteristiche del caso concreto;
che, ciò premesso, il rimettente ritiene
che la previsione del citato art. 69, quarto comma, cod. pen.
si ponga in contrasto con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza:
giacché, per un verso, imporrebbe di punire allo stesso modo fatti di diversa
gravità concreta; e, per un altro verso, farebbe sì che vengano puniti in modo
diverso fatti oggettivamente identici, a fronte del solo elemento differenziale
rappresentato dalla qualità di recidivo reiterato dell’autore;
che, con la norma censurata, il
legislatore avrebbe introdotto, in sostanza, un «automatismo sanzionatorio»
atto a determinare, in violazione dell’art. 3 Cost., una «omologazione» dei
recidivi reiterati sulla base di una presunzione assoluta di pericolosità:
presunzione che – prescindendo dalla natura dei delitti cui si riferiscono le
precedenti condanne, dall’epoca della loro commissione e dalla identità della
loro indole rispetto a quella del nuovo reato – non troverebbe fondamento nell’id quod plerumque accidit;
che il suddetto «automatismo
sanzionatorio», ancorato alla mera contestazione della recidiva reiterata ed
alla presunzione di pericolosità ad essa collegata, violerebbe, altresì, l’art.
25, secondo comma, Cost., il quale sancisce un legame indissolubile tra la
sanzione penale e la commissione di un «fatto»: impedendo, quindi, che si
punisca la mera pericolosità sociale o l’«atteggiamento interiore» del reo;
che, da ultimo, apparirebbero
compromessi, per effetto del divieto denunciato, i principi posti dall’art. 27,
primo e terzo comma, Cost.: principi che esigono l’individualizzazione della
pena, giacché solo mediante l’adeguamento della risposta punitiva alle
caratteristiche del singolo caso – adeguamento cui è preordinato il giudizio di
comparazione tra le circostanze – sarebbe possibile assicurare un’effettiva
eguaglianza di fronte alle pene, rendendo realmente «personale» la
responsabilità penale e facendo sì che la pena assolva ad una funzione
rieducativa;
che, per contro, il novellato art. 69,
quarto comma, cod. pen. – con l’escludere il giudizio
di prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva reiterata – impedirebbe
il suddetto adeguamento, imponendo l’irrogazione di pene sproporzionate
rispetto all’effettiva entità dei fatti e, conseguentemente, incapaci di
assolvere una funzione rieducativa e di prevenzione, generale e speciale;
che «analoghe considerazioni» potrebbero
svolgersi – a parere del rimettente – anche in relazione al vincolo imposto
dall’art. 81, quarto comma, cod. pen., in forza del
quale, per i recidivi reiterati, l’aumento della pena, nel caso di
continuazione, non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il
reato più grave;
che, a fronte di tale previsione, nel
caso di specie – anche determinando la pena base per il reato più grave (la
rapina) nel minimo edittale – l’anzidetto aumento non potrebbe essere
inferiore, quanto alla pena detentiva, ad otto mesi di reclusione: e ciò ad
onta della limitata gravità dell’altro reato (lesioni personali, seppure
aggravate, consistenti in un’abrasione giudicata guaribile in tre giorni);
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
Considerato
che il Tribunale di Cagliari dubita, in riferimento
agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione,
della legittimità costituzionale di due disposizioni introdotte dalla legge 5
dicembre 2005, n. 251, nel quadro di un disegno di irrigidimento complessivo
del trattamento sanzionatorio della recidiva, e della recidiva reiterata in
specie;
che il rimettente censura, in primo
luogo, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva
reiterata, stabilito dall’art. 69, quarto comma, del codice penale, come
sostituito dall’art. 3 della citata legge, perché – tramite la norma impugnata
– il legislatore avrebbe prefigurato un «automatismo sanzionatorio» basato su
una irrazionale presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del recidivo
reiterato;
che, conseguentemente, si restringerebbe
indebitamente il potere-dovere del giudice di adeguare la pena al caso
concreto, pur trattandosi di un potere-dovere funzionale alla realizzazione dei
principi di eguaglianza, di necessaria offensività
del reato, di personalità della responsabilità penale e della funzione
rieducativa della pena;
che ad avviso del rimettente, cioè, la
mera contestazione della recidiva reiterata farebbe inevitabilmente scattare il
meccanismo limitativo degli esiti del giudizio di bilanciamento tra
circostanze, delineato dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.:
con l’effetto di neutralizzare – anche quando si sia in presenza di precedenti
penali remoti, non gravi e scarsamente significativi in rapporto alla natura
del nuovo delitto – la diminuzione di pena connessa alle circostanze attenuanti
concorrenti, indipendentemente dalla natura e dalle caratteristiche del fatto
concreto;
che, scrutinando analoghe questioni di
costituzionalità, questa Corte ha già avuto modo di rilevare, tuttavia, come
l’interpretazione dianzi ricordata – prospettata dal rimettente in termini
assiomatici – non costituisca affatto l’unica lettura possibile del vigente
quadro normativo (sentenza
n. 192 del 2007; ordinanze n. 409 del 2007
e n. 33 del 2008);
che da un lato, infatti, è possibile ritenere
che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente nei casi
previsti dall’art. 99, quinto comma, cod. pen.,
rispetto ai quali soltanto tale regime è espressamente contemplato: e cioè ove
essa si riferisca ad uno dei delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il
quale reca un elenco di reati ritenuti dal legislatore, a vari fini, di
particolare gravità e allarme sociale;
che resta, poi, fermo l’ulteriore
problema interpretativo di stabilire quale delitto debba rientrare in tale
catalogo, affinché scatti l’obbligatorietà: se il delitto oggetto della
precedente condanna; ovvero il nuovo delitto che vale a costituire lo status di recidivo; indifferentemente
l’uno o l’altro; o addirittura entrambi;
che, d’altro lato, nei limiti in cui si
escluda che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, è possibile
sostenere la necessità del giudizio di bilanciamento – soggetto al regime
limitativo di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen.
– unicamente quando il giudice ritenga la recidiva reiterata effettivamente
idonea a determinare, di per sé, un aumento di pena per il fatto per cui si
procede: e cioè – alla stregua dei criteri di corrente adozione in tema di
recidiva facoltativa – solo quando il nuovo episodio delittuoso appaia
concretamente significativo, in rapporto alla natura ed al tempo di commissione
dei precedenti, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della
maggiore pericolosità del reo;
che la stessa Corte di cassazione – la quale in un primo
tempo si era espressa sul tema in modo contrastante – risulta aver adottato,
nelle più recenti decisioni, la linea interpretativa dianzi indicata;
che, nella specie, l’odierno rimettente
procede per delitti non compresi nell’elenco dell’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.
(il delitto di rapina vi rientra solo in presenza delle aggravanti speciali di
cui al terzo comma dell’art. 628 cod. pen., che non
risultano essere state contestate); lo stesso rimettente, inoltre, non
specifica a quali delitti si riferiscano le precedenti condanne riportate
dall’imputato;
che, nell’ottica della soluzione
interpretativa dianzi indicata, pertanto, il giudice rimettente – all’esito di
un apprezzamento basato sulle caratteristiche del caso concreto – potrebbe non
applicare affatto l’aumento di pena per la recidiva reiterata; e,
conseguentemente, non procedere ad alcun giudizio di bilanciamento fra detta
aggravante e le attenuanti concorrenti;
che considerazioni similari possono
essere svolte anche in rapporto all’ulteriore questione di costituzionalità
avente ad oggetto l’art. 81, quarto comma, cod. pen.,
aggiunto dall’art. 5, comma 1, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui
prevede, rispetto ai recidivi reiterati, un aumento minimo di pena per la
continuazione pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave;
che, nel sollevare la questione, il
rimettente muove dall’implicito, e in sé non implausibile,
presupposto interpretativo di riferire la norma impugnata – ad onta
dell’indicazione, apparentemente contraria, ricavabile dalla consecutio temporum delle voci verbali
impiegate («reati … commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la
recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma») – al caso in cui l’imputato
venga dichiarato recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal
vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute; e
non, invece, al caso in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato
con una precedente sentenza definitiva (nell’ordinanza di rimessione non vi è,
infatti, alcun riferimento al fatto che l’evenienza da ultimo indicata si sia
verificata nel caso di specie);
che – a prescindere da ogni rilievo
circa la correttezza della qualificazione della fattispecie oggetto del giudizio
principale quale ipotesi di reato continuato, anziché quale concorso formale di
reati (istituto che, comunque, la norma censurata assoggetta al medesimo
regime) – va tuttavia osservato come, alla stregua della soluzione ermeneutica
dianzi prospettata, anche l’operatività dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. presupponga che il giudice abbia ritenuto la recidiva
reiterata concretamente idonea ad aggravare la pena per i reati in
continuazione (o in concorso formale): e ciò in pieno accordo, peraltro, con lo
stesso tenore letterale della norma de
qua («soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva»);
che risulterebbe, del resto, affatto
illogico che una circostanza, priva di effetti ai fini della determinazione
della pena per i singoli reati contestati all’imputato (ove non indicativa, in
tesi, di maggiore colpevolezza o pericolosità del reo), possa produrre un
sostanziale aggravamento della risposta punitiva in sede di applicazione di
istituti – quali il concorso formale di reati e la continuazione – volti
all’opposto fine di mitigare la pena rispetto alle regole generali sul cumulo
materiale;
che la mancata sperimentazione, da parte
del giudice a quo, della
praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base
dei dubbi di costituzionalità ipotizzati – e tale da determinare il possibile
superamento di detti dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nei casi di
specie – rende dunque le questioni sollevate manifestamente inammissibili.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 69, quarto comma, e 81, quarto comma, del codice
penale, come modificati dagli artt. 3 e 5, comma 1, della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.
F.to:
Depositata
in