Ordinanza n. 152 del 2008

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ORDINANZA N. 152

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                        Presidente

- Giovanni Maria          FLICK                                     Giudice

- Ugo                          DE SIERVO                                  "

- Paolo                        MADDALENA                               "

- Alfio                         FINOCCHIARO                            "

- Alfonso                     QUARANTA                                 "

- Franco                      GALLO                                         "

- Luigi                         MAZZELLA                                  "

- Gaetano                    SILVESTRI                                   "

- Sabino                      CASSESE                                     "

- Giuseppe                   TESAURO                                     "

- Paolo Maria              NAPOLITANO                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 593 e 443, comma 1, del codice di procedura penale, come novellati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10, commi 1, 2 e 3 della stessa legge, promosso con ordinanza del 14 giugno 2006 dalla Corte d’assise d’appello di Bari nel procedimento penale a carico di S. R., iscritta al n. 700 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’assise d’appello di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 e 443, comma 1, del codice di procedura penale, come novellati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consentono l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento; nonché dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge;

che la Corte rimettente − premesso di essere investita dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso un sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, emessa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, del Tribunale di Bari − evidenzia, preliminarmente, come il pubblico ministero impugnante abbia dedotto, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., la sopravvenienza di prove nuove aventi carattere decisivo ai fini della affermazione di responsabilità dell’imputato, formulando, conseguentemente, richiesta di rinnovazione del dibattimento per l’assunzione delle stesse;

che tuttavia, secondo la Corte rimettente, tale richiesta non può essere accolta in quanto le prove nuove, dedotte dal rappresentante dell’accusa, non palesano un carattere di decisività;

che pertanto, dovendo escludersi l’ammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero, sussisterebbe il requisito della necessaria rilevanza per prospettare la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati;

che, nel merito, la Corte rimettente ritiene che la disciplina censurata violi, in primo luogo, l’art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui sancisce il principio del contraddittorio e della parità fra le parti;

che la violazione di tale parametro è argomentata sul rilievo che la regola del contraddittorio ha valenza oggettiva e rappresenta un metodo che deve presiedere allo svolgimento del processo in ogni fase; con la conseguenza che ciascuna parte deve essere posta nella condizione di promuovere una rivisitazione critica, nel merito, della decisione;

che, per contro, la novella censurata si configurerebbe «come una vera e propria alterazione» di tale regola costituzionale;

che la Corte rimettente si dichiara consapevole della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui il principio di parità tra le parti non comporta necessariamente l’identità dei poteri processuali del pubblico ministero e dell’imputato, ben potendo ipotizzarsi un diverso trattamento riservato al pubblico ministero, il quale tuttavia – per essere conforme a Costituzione – deve trovare una ragionevole giustificazione nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, ovvero in esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia;

che, peraltro, ad avviso della Corte stessa, nessuna di tali ragioni sarebbe rintracciabile alla base della scelta legislativa di limitare l’appello del pubblico ministero, precludendo all’organo della pubblica accusa l’impugnazione delle sentenze di proscioglimento;

che, d’altro canto, non potrebbe essere ritenuta idonea ragione giustificatrice quella – indicata nei lavori parlamentari – di dare attuazione al principio sancito dall’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98; infatti – come la Corte costituzionale ha ripetutamente ribadito – il «doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» e «la formulazione dell’art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell’esercizio del diritto all’impugnazione, non esclude […] che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione»;

che sarebbe dunque evidente, ad avviso della Corte rimettente, la violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., per l’irragionevole disparità di trattamento che la disciplina censurata determinerebbe a sfavore del pubblico ministero; disparità, che non potrebbe trovare giustificazione neppure nelle ulteriori motivazioni evocate durante i lavori preparatori, fra le quali l’esigenza di escludere che l’imputato, assolto, sia nuovamente sottoposto a processo, né, tanto meno, quella della durata ragionevole del processo; esigenza, quest’ultima, che anzi verrebbe ulteriormente frustrata dalla riforma.

Considerato che la Corte d’assise d’appello di Bari dubita della legittimità costituzionale degli artt. 593 e 443 del codice di procedura penale, come novellati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consentono l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento; nonché dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge che disciplina il relativo regime transitorio;

che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, la Corte rimettente è investita dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, del Tribunale di Bari;

che, pertanto, la rilevanza della questione è limitata all’art. 443, comma 1, cod. proc. pen. (come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2 della legge n. 46 del 2006), che disciplina il regime di impugnazione delle sentenze pronunciate all’esito del rito abbreviato e all’art. 10 della legge n. 46 del 2006 che prevede l’immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 320 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell’art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che l’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in vigore della legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d’assise d’appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il  7 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.