Ordinanza n. 141 del 2008

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ORDINANZA N. 141

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                    BILE                                   Presidente

-    Giovanni Maria         FLICK                                 Giudice

-    Francesco                AMIRANTE                             "

-    Ugo                        DE SIERVO                             "

-    Paolo                      MADDALENA                          "

-    Franco                    GALLO                                    "

-    Gaetano                   SILVESTRI                              "

-    Sabino                     CASSESE                                "

-    Maria Rita               SAULLE                                  "

-    Giuseppe                 TESAURO                                "

-    Paolo Maria             NAPOLITANO                         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 2 febbraio 2005 (Doc. IV-quater, n. 112), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Guglielmo Rositani nei confronti di Mauro Meli, promosso con ricorso del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, depositato in cancelleria il 3 dicembre 2007 ed iscritto al n. 17 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari, con ricorso del 21 novembre 2007, depositato presso la cancelleria della Corte il 3 dicembre 2007, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 2 febbraio 2005 (Doc. IV-quater, n. 112), con la quale è stato dichiarato, in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni, che i fatti oggetto del procedimento penale a carico del deputato Guglielmo Rositani concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudice ricorrente premette che il deputato Guglielmo Rositani è imputato in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa, per aver offeso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, la reputazione di Mauro Meli, all’epoca sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari, mediante dichiarazioni rese il 3 marzo 2003 nel corso di una conferenza stampa presso il Consiglio regionale della Sardegna, successivamente riprese dai quotidiani “L’Unione sarda” e “La Nuova Sardegna”, dall’ANSA e da alcune emittenti televisive locali;

che, in particolare, al deputato si contesta di aver definito «mafiosi i metodi di gestione di Meli» e di aver affermato che «in tutta Italia si parla di Cagliari come di un paese dove si utilizza danaro pubblico per favorire gli amici e Meli ne è responsabile», che Meli si era servito «di metodi mafiosi e truffaldini per favorire sé e i suoi amici», che «dagli atti esaminati dalla Guardia di finanza si vede chiaramente che qui ci sono interessi privati e interessi degli amici degli amici che vanno ad inserirsi nel costo della musica», che, infine, Meli «è responsabile di una gestione mafiosa e corrotta»;

che, ad avviso del ricorrente, soltanto le «accuse di natura lato sensu contabile» – in base alle quali «dagli atti esaminati dalla Guardia di finanza si vede chiaramente che qui ci sono interessi privati e interessi degli amici degli amici che vanno ad inserirsi nel costo della musica» – potrebbero essere considerate proiezione esterna del contenuto dell’interrogazione a risposta immediata del 7 dicembre 2002, richiamata nella relazione della Giunta per le autorizzazioni, presentata dal deputato per chiedere al Ministro per i beni e le attività culturali di disporre un’ispezione in relazione alle vicende amministrative e contabili del Teatro lirico di Cagliari;

che le ulteriori dichiarazioni incriminate, invece, non presenterebbero alcuna sostanziale corrispondenza di significato rispetto al suddetto atto parlamentare e, dunque, non dovrebbero ritenersi coperte dalla prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, il giudice prospetta l’illegittimità della delibera della Camera dei deputati del 2 febbraio 2005 e chiede alla Corte costituzionale di disporne l’annullamento.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata esclusivamente a valutare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai prescritti requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni definitiva decisione, anche in ordine all’ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del conflitto sia il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente ad esprimere definitivamente la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.