ORDINANZA N. 141
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 2 febbraio 2005 (Doc. IV-quater, n. 112), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Guglielmo Rositani nei confronti di Mauro Meli, promosso con ricorso del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, depositato in cancelleria il 3 dicembre 2007 ed iscritto al n. 17 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che il Giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Cagliari, con ricorso del 21 novembre 2007,
depositato presso la cancelleria della Corte il 3 dicembre
che il giudice ricorrente premette che il deputato Guglielmo
Rositani è imputato in ordine al reato di
diffamazione a mezzo stampa, per aver offeso, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, la reputazione di Mauro Meli, all’epoca
sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari, mediante dichiarazioni rese il 3
marzo 2003 nel corso di una conferenza stampa presso il Consiglio regionale
della Sardegna, successivamente riprese dai quotidiani “L’Unione sarda” e “
che, in particolare, al deputato si contesta di aver definito «mafiosi i metodi di gestione di Meli» e di aver affermato che «in tutta Italia si parla di Cagliari come di un paese dove si utilizza danaro pubblico per favorire gli amici e Meli ne è responsabile», che Meli si era servito «di metodi mafiosi e truffaldini per favorire sé e i suoi amici», che «dagli atti esaminati dalla Guardia di finanza si vede chiaramente che qui ci sono interessi privati e interessi degli amici degli amici che vanno ad inserirsi nel costo della musica», che, infine, Meli «è responsabile di una gestione mafiosa e corrotta»;
che, ad avviso del ricorrente, soltanto le «accuse di natura lato sensu contabile» – in base alle quali «dagli atti esaminati dalla Guardia di finanza si vede chiaramente che qui ci sono interessi privati e interessi degli amici degli amici che vanno ad inserirsi nel costo della musica» – potrebbero essere considerate proiezione esterna del contenuto dell’interrogazione a risposta immediata del 7 dicembre 2002, richiamata nella relazione della Giunta per le autorizzazioni, presentata dal deputato per chiedere al Ministro per i beni e le attività culturali di disporre un’ispezione in relazione alle vicende amministrative e contabili del Teatro lirico di Cagliari;
che le ulteriori dichiarazioni incriminate, invece, non presenterebbero alcuna sostanziale corrispondenza di significato rispetto al suddetto atto parlamentare e, dunque, non dovrebbero ritenersi coperte dalla prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, il giudice prospetta l’illegittimità della delibera della Camera dei deputati del 2 febbraio 2005 e chiede alla Corte costituzionale di disporne l’annullamento.
Considerato
che
che, quanto al requisito soggettivo, devono
ritenersi legittimati ad essere parti del conflitto sia il Giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Cagliari, in quanto organo giurisdizionale,
in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente ad
esprimere definitivamente la volontà del potere cui appartiene, sia
che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
per questi motivi
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 maggio 2008.
F.to:
Depositata
in