REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE
Presidente
- Giovanni Maria FLICK
Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 892, 893, 894 e 895, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 7 marzo 2007 e iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2007.
Visto l’atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 1° aprile 2008 il Giudice relatore Paolo Maria
Napolitano;
uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l’avvocato dello Stato
Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.– La Regione Lombardia – con ricorso notificato il
26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il successivo 7 marzo – ha
sollevato questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), tra le
quali i commi 892, 893, 894 e 895 dell’art. 1, nella
parte in cui, come è affermato nell’atto, «prevedono misure per la
realizzazione di progetti per la “Società dell’informazione” (comma 892),
istituiscono un Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli
enti locali (comma 893), ne stabiliscono criteri di distribuzione (comma 894) e
priorità dei progetti da finanziare (comma 895)», per contrasto con gli artt.
117, 118, 119 della Costituzione, nonché in riferimento ai «principi di leale
collaborazione (art. 120 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.) e
ragionevolezza (art. 3 Cost.)».
La ricorrente ha prospettato specifiche censure in ordine a ciascuno dei commi impugnati.
2.–
Riguardo al comma 892 – il quale viene ad autorizzare una spesa annuale di 10
milioni di euro, per il triennio 2007–2009, disponendo altresì che il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto, per
gli interventi relativi alle Regioni e agli enti
locali, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, entro
quattro mesi dall’entrata in vigore della citata legge, con decreto di natura
non regolamentare, venga ad individuare «le azioni da realizzare sul territorio
nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e
di gestione di tali progetti» – la Regione sottolinea che lo stesso si riferisce
alle «Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell’Informazione
nella legislatura», emanate dal Consiglio dei ministri in data 31 maggio 2002,
nonché a quei progetti di «grande contenuto innovativo, di rilevanza
strategica, di preminente interesse nazionale», cui fa riferimento il comma 1
dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione).
La
ricorrente afferma che l’attribuzione al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali di un potere concertativo nell’emanazione del decreto di cui
al comma 892 e l’estensione a tutto il territorio nazionale dell’ambito di
sperimentazione, con la specifica indicazione delle modalità
operative e di gestione di questi progetti, violi le competenze regionali
poiché tra i destinatari della previsione della disposizione rientrano le
Regioni e gli enti locali. Ciò sarebbe ulteriormente confermato dall’aver affidato
ad un decreto di natura non regolamentare (emanato dal
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro degli Affari regionali e delle autonomie locali) la
determinazione delle aree destinatarie della sperimentazione e le modalità
operative di gestione di tali progetti, al fine, da parte dello Stato, di
evitare l’applicazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., «che limita la
competenza regolamentare dello Stato alle sole materie di competenza
esclusiva».
Quanto,
poi, al comma 893, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il «Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli
enti locali», di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009,
la Regione ricorrente afferma che il Fondo di cui trattasi, avendo come
obiettivo quello di finanziare progetti che investono l’organizzazione
amministrativa degli enti locali, relativi agli interventi di «digitalizzazione
dell’attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti
di diretto interesse dei cittadini e delle imprese», abbia travalicato l’ambito
delle materie di competenza esclusiva dello Stato
debordando in quello della competenza residuale regionale.
Riguardo
alle disposizioni censurate, la Regione ricorrente lamenta, altresì, che le
violazioni sono aggravate dalla assenza della «benché
minima forma di collaborazione con i soggetti destinatari degli interventi».
Troppo «debole», infatti, appare il coinvolgimento delle Regioni, consistente
nella semplice consultazione non vincolante con la Conferenza unificata,
prevista dal successivo comma 894, nel momento della definizione dei criteri di
distribuzione ed erogazione del Fondo, da effettuarsi
per mezzo del decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La
ricorrente, richiamando la sentenza n. 31 del
2005 – che pur avendo attribuito alla competenza esclusiva dello Stato, e
cioè all’ambito dell’art. 117, secondo comma, lettera r), Cost., la materia oggetto della
disposizione impugnata, afferma, tuttavia, che, quando l’esercizio della
potestà legislativa statuale presenti «un contenuto precettivo idoneo a
determinare una forte incidenza sull’esercizio concreto delle funzioni» in
materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali, «la
previsione del mero parere della Conferenza unificata non costituisce [...] una
misura adeguata a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione»
– ritiene che, anche nel caso in oggetto, occorra «un più incisivo
coinvolgimento» realizzabile solo «mediante lo strumento dell’intesa».
Infine,
la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale anche del comma 895,
nella parte in cui stabilisce «norme tecniche e di dettaglio sulle
caratteristiche da privilegiare nella valutazione dei
progetti da finanziare […] idonee ad avere sicure ripercussioni sulle modalità
di organizzazione delle amministrazioni che le adotteranno […] senza prevedere
nessun tipo d’intesa (neanche la semplice consultazione con la Conferenza
unificata)».
In prossimità
dell’udienza pubblica, la difesa della Regione ha depositato una memoria
illustrativa con cui, richiamando ulteriori pronunce
della Corte, ribadisce le argomentazioni già svolte nell’atto di intervento.
La ricorrente, relativamente alle disposizioni censurate, sottolinea,
inoltre, come il decreto ministeriale di attuazione delle stesse, emanato in
data 18 giugno 2007 dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, abbia accentuato l’eccessiva
incisività delle disposizioni impugnate «su aspetti direttamente riconducibili
alla materia dell’organizzazione amministrativa degli enti locali».
4.– Si
è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia
rigettato.
In particolare, l’Avvocatura dello Stato osserva come sia
pacifico che la materia sia di competenza statuale e
deduce che la doglianza investe il mancato coinvolgimento della Regione, se non
in modo estremamente «debole» e parziale, nella elaborazione della normativa di
dettaglio.
Riguardo a tale doglianza, l’Avvocatura sottolinea
come gli interventi di cui trattasi debbano, per la loro stessa natura, essere
regolati con uniforme trattamento su tutto il territorio nazionale, secondo un
indirizzo che è costante nella stessa giurisprudenza costituzionale. Peraltro, conclude la difesa pubblica, «la tutela delle legittime
aspettative e competenze regionali è assicurata, in pieno spirito di leale
collaborazione, attraverso il concerto con le autonomie locali previsto dal
comma 892 e la consultazione con la Conferenza unificata, richiamata al comma
894».
5.–
All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle
conclusioni formulate nella difesa scritta.
Considerato in diritto
1.–
Con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 7 marzo,
la Regione Lombardia ha impugnato, unitamente ad altre disposizioni della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), i commi 892, 893, 894 e 895
dell’art. 1 della medesima.
2.– Le
disposizioni censurate sono qui trattate congiuntamente tra loro, ma separatamente
rispetto alle altre questioni promosse con il suddetto ricorso, in quanto aventi ad oggetto una materia omogenea. I commi
denunciati, infatti, prevedono interventi di sostegno economico per la
realizzazione di progetti finalizzati alla “società dell’informazione” nonché all’individuazione delle relative priorità (commi 892
e 895), e istituiscono un Fondo per il finanziamento di progetti degli enti
locali per la «digitalizzazione dell’attività amministrativa», stabilendo i
criteri di erogazione di tale Fondo, sentita la Conferenza unificata
Stato-Regioni, città e autonomie locali e acquisito il parere della Commissione
permanente per l’innovazione tecnologica nelle Regioni e negli enti locali (commi
893 e 894).
3.– La ricorrente censura le disposizioni in questione
in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della
Costituzione, nonché ai «principi di leale collaborazione (art. 120 Cost.),
buon andamento (art. 97 Cost.) e ragionevolezza (art. 3 Cost.)».
4.– La Regione sostiene che il comma 892, pur riferendosi
alle «Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell’informazione»,
emanate dal Consiglio dei ministri in data 31 marzo
2002, ed ai progetti di «grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e
di preminente interesse nazionale» (di cui al comma 1, dell’art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3 «Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica
Amministrazione»), violi le competenze regionali poiché tra i destinatari della
disposizione rientrerebbero le Regioni e gli enti locali.
La ricorrente ritiene che tale comma violi la competenza
delle Regioni anche là dove affida al Ministero per le riforme e le innovazioni
tecnologiche nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, l’individuazione, con un decreto di
natura non regolamentare, delle «aree destinatarie
della sperimentazione», nonché «le modalità operative e di gestione di tali
progetti», senza prevedere alcuna collaborazione ed alcun coinvolgimento dei
soggetti interessati, quali, appunto, le Regioni e gli enti locali.
La Regione Lombardia sostiene, altresì, che in analoga
violazione incorra il comma
5.– La difesa della Regione ritiene altresì che anche il
comma 893, che istituisce il «Fondo per il sostegno agli investimenti per
l’innovazione negli enti locali» leda le competenze regionali perché il Fondo
stesso, finanziando i progetti per la «digitalizzazione dell’attività
amministrativa» ed in particolare quelli di «diretto
interesse dei cittadini e delle imprese», opera in un ambito «idoneo a
determinare una forte incidenza sull’esercizio concreto delle funzioni» in
materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali.
Tale violazione, sempre per la Regione ricorrente, è tanto
più evidente se si considera che il collegato e successivo comma 894 demanda ad un decreto del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi congiuntamente con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, e di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri di
distribuzione ed allocazione del Fondo, di cui al comma 893, limitandosi,
quanto al coinvolgimento dei soggetti destinatari della disciplina, a prevedere
il «mero parere della Conferenza unificata».
Infatti, secondo la Regione Lombardia, il mero parere non
costituirebbe «una misura adeguata a garantire il rispetto del principio di
leale collaborazione», rispetto che può ritenersi realizzato solo attraverso lo
strumento dell’intesa, che assicura un più effettivo ed
incisivo coinvolgimento.
6.– In primo luogo, le questioni
prospettate della Regione Lombardia in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione devono essere dichiarate inammissibili.
Secondo il costante orientamento di
questa Corte, le Regioni possono far valere il contrasto con norme
costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si
risolva in una lesione di sfere di competenza regionali (così, fra le tante, le
sentenze n. 401
del 2007, n.
116 del 2006, n.
383 del 2005). Nel caso di specie, le censure dedotte, oltre ad essere
generiche, non sono prospettate in maniera tale da far derivare dalla pretesa
violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri
delle Regioni, con conseguente inammissibilità delle stesse.
7.– Le ulteriori
questioni sollevate nei confronti dell'art. 1, commi 892 e 895, della legge n.
296 del 2006, con riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione
nonché con riferimento al principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.),
non sono fondate.
Occorre innanzitutto individuare la
materia sulla quale dette norme vanno ad incidere.
Le disposizioni di cui trattasi si
riferiscono, innanzitutto, all’amministrazione dello Stato e degli enti
pubblici nazionali e, quindi, rinvengono la loro
legittimazione nell’art. 117, secondo comma, lettere g) e r), della
Costituzione, che assegnano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
rispettivamente, le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale».
7.1.– Le norme in questione sono
suscettibili, tuttavia, di trovare applicazione anche nei confronti delle
Regioni e degli enti locali, come risulta dalla
previsione di cui al comma 892, che richiede, per l’emanazione del decreto di
natura non regolamentare da parte del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, il concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali «per gli interventi relativi alle Regioni e
agli Enti locali».
Peraltro, questa Corte ha, in proposito,
già avuto modo di sottolineare che le disposizioni che attengono a questo
genere di questioni devono essere interpretate nel senso che le stesse – nella
parte riguardante le Regioni e gli enti territoriali – costituiscono
espressione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia del
«coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale», ex art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione (sentenza n. 31 del
2005).
7.2.– L’attribuzione a livello centrale
della suddetta materia, del resto, corrisponde alla necessità di «assicurare
una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i
sistemi informatici della pubblica amministrazione» (sentenze n. 31 del
2005 e n. 17
del 2004). Infatti, il comma 895 indica come priorità, per il finanziamento
dei progetti, l’utilizzo o lo sviluppo di «applicazioni software a codice aperto» e prevede, ai fini della comunicabilità,
che i «codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati» vengano
mantenuti «in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere
visibili e riutilizzabili».
7.3.– Nella citata sentenza n. 17 del
2004 si rilevava che il potere di coordinamento attribuito al Ministero per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione – proprio in
relazione alla regolazione dell’esercizio di funzioni organizzative – espresso
con l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare, era un potere
meramente tecnico che atteneva alla «qualità dei servizi» e alla
«razionalizzazione della spesa in materia informatica».
7.4.– E’ necessario sottolineare
che, rispetto alle disposizioni legislative statali che erano state alla base
delle citate decisioni di questa Corte, il dato normativo attualmente impugnato
è sostanzialmente diverso.
Nel comma 7 dell’art. 29 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), oggetto della sentenza n. 17 del
2004, si prevedeva, infatti, che il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie definisse gli «indirizzi per l’impiego ottimale
dell’informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni». Ancor più significativamente,
nei primi tre commi dell’art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2003), oggetto della sentenza n. 31 del
2005, si prevedeva un Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione, nonché incisivi interventi del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie che potevano riguardare «l’organizzazione
e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali» al «fine di
assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi
eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e
favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie
informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia».
Si trattava, quindi, di interventi che, anche
se ascrivibili ad una materia di competenza esclusiva dello Stato (la già
ricordata lettera r del secondo comma
dell’art. 117 Cost.) avevano un contenuto precettivo che veniva ad incidere su
competenze regionali, relative, nelle fattispecie previste dai primi tre commi
dell’art. 26 della legge n. 289 del 2002, alla «materia dell’organizzazione
amministrativa delle Regioni», come afferma la sentenza n. 31 del
2005.
Nel caso attualmente
in esame, in cui le disposizioni legislative censurate non incidono su
specifiche competenze delle Regioni, ma individuano queste ultime semplicemente
come aree territoriali su cui può svolgersi la sperimentazione e come possibili
soggetti interlocutori dei progetti per i quali viene autorizzata una spesa
d’importo non particolarmente significativo (10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009), non si ravvisano esigenze che rendano necessarie
forme di coinvolgimento.
7.5.– Vi è, al riguardo, da precisare
che l’art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell’amministrazione digitale), ha affrontato la questione
dell’esatta identificazione di uno degli aspetti maggiormente problematici nei
rapporti, in questa materia, tra Stato e Regioni, vale a dire il confine ed i
limiti del potere di coordinamento.
Detta disposizione si prefigge
l’esplicita funzione di definire un assetto organico dei rapporti tra Stato,
Regioni ed enti locali in materia di informatica che
risulti conforme al dettato della lettera r)
del secondo comma dell’art. 117 Cost., come precisato dalla giurisprudenza
costituzionale.
L’art 14 del
Codice dell’amministrazione digitale è il risultato, infatti, nella sua
formulazione, del confronto tra il legislatore delegato e la Conferenza
unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali ed
insieme della elaborazione che il legislatore delegato ha fatto della
giurisprudenza costituzionale.
In questa prospettiva, nel primo comma
dell’art. 14 si identifica il limite della competenza esclusiva dello Stato, di
cui alla lettera r), secondo comma,
dell’art. 117 Cost., là dove esso individua il concretizzarsi del coordinamento
nella definizione di regole tecniche, che possono anche investire aspetti di
carattere organizzativo, allorché gli stessi siano «ritenuti necessari al fine
di garantire la omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati» (sentenza n. 31 del
2005). Ne consegue che la citata disposizione deve essere intesa nel senso
che lo Stato disciplina il coordinamento informatico, oltre che per mezzo di
regole tecniche, anche quando sussistano esigenze di omogeneità ovvero anche
«profili di qualità dei servizi» e di «razionalizzazione della stessa»,
funzionali a realizzare l’intercomunicabilità tra i sistemi informatici delle
amministrazioni (sentenza
n. 17 del 2004).
I commi 892 e 895 della legge n. 296 del
2006 si collocano all’interno di questo confine, in quanto
dettano regole tecniche funzionali alla comunicabilità dei sistemi ed al loro
sviluppo collaborativo, favorendo il riuso dei software elaborati su committenza del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione con lo scopo di razionalizzare la
spesa e, contemporaneamente, favorire l’uniformità degli standard.
Né, d’altro canto, può essere evocata
una violazione del principio di leale collaborazione, in
quanto lo stesso risulta rispettato proprio in base al dettato del
citato art. 14 del Codice, che assolve la funzione di superare possibili
conflittualità in ordine al contenuto ed ai limiti del coordinamento conferito
in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera r),
Cost.
8.– Le questioni di legittimità
costituzionale relative ai commi 893 e 894, promosse dalla Regione Lombardia,
sempre con riferimento agli artt. 117, 118, 119 Cost., nonché
al principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.), non sono ugualmente
fondate.
8.1.– I commi sopra richiamati, infatti,
oltre a rientrare nella competenza esclusiva dello Stato, di cui alla lettera r), secondo comma, dell’art. 117 della
Costituzione, trovano fondamento nella lettera p) dello stesso secondo comma che
attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia delle «funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane». Il Fondo, infatti, ha
la finalità di finanziare «progetti degli enti locali relativi agli interventi
di digitalizzazione dell’attività amministrativa, in particolare per quanto
riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese».
Esso costituisce, quindi, uno strumento
per agevolare lo svolgimento, da parte degli enti territoriali, di quelle
«funzioni fondamentali» che la Costituzione afferma costituiscano una loro
ineliminabile attribuzione. Né risulta contraddittorio
che il successivo comma 894 conferisca ad un decreto del Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali il potere di stabilire «i criteri di
distribuzione ed erogazione del Fondo», dato che, avendo questi interventi la
finalità di sviluppare le più idonee tecnologie che permettano all’intero
sistema degli enti locali di svolgere al meglio le suddette funzioni
fondamentali, vi è la necessità che sia assicurato un esercizio unitario della
sperimentazione. Da ciò la giustificazione dell’intervento in
sussidiarietà da parte dello Stato.
8.2.– E’ opportuno precisare che
l’intervento in sussidiarietà delle funzioni amministrative viene, in questa
fattispecie, effettuato con riferimento a materie –
quelle di cui alle già ricordate lettere p)
e r) del secondo comma dell’art. 117
Cost. – rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. In ogni
caso, il censurato comma 894 prevede – richiamando specificamente il comma 3-bis dell’art. 14
del decreto legislativo n. 82 del 2005 – che debba essere sentito il parere
della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle Regioni e
negli enti locali oltre che quello della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed Autonomie locali, provvedendo,
quindi, a coinvolgere i soggetti interessati ai progetti.
L’individuazione, infine, con decreto
ministeriale dei criteri con cui determinare le priorità tra i progetti di
digitalizzazione che dovranno essere finanziati dal Fondo istituito dal comma
893 della legge n. 296 del 2006 assolve la funzione di realizzare, anche nella
fase progettuale, un coordinamento informatico idoneo ad assicurare uniformità
dei procedimenti su tutto il territorio nazionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate
pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promosse
dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
1)
dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 892,
893, 894 e 895, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso in
epigrafe;
2)
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1
della medesima legge n. 296 del 2006, commi 892, 893, 894 e 895, promosse, in
riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione
Lombardia, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 14 maggio 2008.