ORDINANZA N. 127
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 25 luglio 2006 dal Giudice di pace di Napoli, del 5 maggio 2006 (nn. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Barra, del 13 giugno 2006 dal Giudice di pace di Varese e del 7 novembre 2006 dal Giudice di pace di Trecastagni, rispettivamente iscritte ai nn. 423, 444, 445, 494 e 499 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24 e 26, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che i Giudici di pace di Napoli, Barra, Varese e Trecastagni, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione – dell’art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che i rimettenti di Napoli e Trecastagni
– con due ordinanze di contenuto analogo (r.o. n. 423
e n. 449 del 2007) – censurano il predetto art. 213, comma 2-sexies, «nella parte in cui prevede la sanzione
amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato
adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli
articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171» del codice della strada, assumendo la
violazione degli artt. 3 e 27 Cost.;
che i giudici a quibus
premettono di essere investiti dell’opposizione, rispettivamente, proposta
(avverso due verbali con i quali si è contestata l’infrazione stradale di cui
all’art. 171, comma 2, del codice della strada), nell’un caso, dal genitore di
un minorenne resosi responsabile del mancato uso del casco protettivo, in
occasione della conduzione del motoveicolo di proprietà del primo, ovvero,
nell’altro, direttamente dal proprietario del mezzo, responsabile anche della
commessa infrazione;
che entrambi i Giudici di pace deducono
l’esistenza di una «aperta violazione del principio di ragionevolezza e
proporzionalità della sanzione», nonché «la disparità di trattamento» che la
norma suddetta introdurrebbe tra violazioni del codice della strada «che in
alcuni casi coincidono», secondo che le stesse siano commesse con ciclomotori o
autoveicoli;
che i rimettenti, in particolare, pur
premettendo che è di regola precluso alla Corte costituzionale il sindacato
sulle scelte sanzionatorie del legislatore, sottolineano come la giurisprudenza
costituzionale ne abbia riconosciuto l’ammissibilità allorché, come nel caso di
specie, l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della
ragionevolezza, vale a dire «si appalesi, in concreto, come espressione di un
uso distorto della discrezionalità» (sono citate, in proposito, la sentenza n. 313 del
1995, nonché le ordinanze n. 144
del 2001, n.
58 del 1999, n.
297 del 1998);
che, pertanto, su tali basi
che la norma censurata, viceversa,
contravverrebbe a tali indicazioni, non solo dando luogo ad un’inammissibile
«disparità di trattamento tra chi conduce una moto o un ciclomotore e chi guida
un autoveicolo», ma anche violando il principio secondo cui la responsabilità
penale è personale, nella misura in cui la sanzione della confisca da essa
prevista colpisce «inevitabilmente ed esclusivamente» il proprietario del
veicolo e non l’autore dell’infrazione stradale;
che il Giudice di pace di Barra, con due
ordinanze di contenuto pressoché identico (r.o. n.
444 e n. 445 del 2007), censura – sempre in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
– il medesimo art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada;
che il rimettente premette di essere investito,
in entrambi i casi, dell’opposizione proposta dai proprietari di motoveicoli
avverso i verbali con i quali, ai sensi della norma del codice della strada
sopra richiamata, è stata disposta la confisca dei mezzi, essendo stata
accertata a carico di tali soggetti la violazione dell’obbligo di indossare il
casco protettivo;
che la disposizione censurata, secondo il
giudice a quo, violerebbe, innanzitutto, «il principio di eguaglianza
tra i cittadini», atteso che, sebbene il codice della strada ed altre leggi
contemplino «comportamenti di pericolosità assimilabile – e finanche superiore
– a quella di cui all’art. 171» del codice della strada («quali ad esempio il
mancato utilizzo delle cinture di sicurezza in auto o il superamento dei limiti
di velocità», che «sono sanzionati in misura ridotta»), per essi non risulta
prevista la sanzione accessoria della confisca;
che, pertanto, la previsione di cui all’art.
213, comma 2-sexies, non sarebbe in linea con quanto affermato dalla
Corte costituzionale, e segnatamente con l’invito da essa rivolto al
legislatore a «rimodellare il sistema della confisca» nel senso di «evitare che
l’applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di
trattamento»;
che è dedotta, poi, la violazione dei principi
di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, in quanto «la sanzione
accessoria della confisca del veicolo lede uno dei diritti costituzionalmente
garantiti che è quello della proprietà privata», e ciò particolarmente quando
«il trasgressore non sia proprietario del veicolo»;
che il Giudice di pace di Varese (r.o. n. 494 del 2007) ipotizza, per parte sua, il contrasto
degli artt. 3, 27 e 42 Cost. ad opera del censurato art. 213, comma 2-sexies,
del codice della strada;
che il rimettente premette di dover conoscere
anch’esso dell’opposizione proposta dal padre di un minorenne, sorpreso senza
casco protettivo alla guida di un ciclomotore di proprietà del genitore, relativamente
al verbale di contestazione dell’infrazione stradale e di sequestro del mezzo
in vista della successiva confisca;
che esso reputa, tuttavia, la norma suddetta
costituzionalmente illegittima, in primo luogo per violazione dell’art. 3 Cost;
che a suo dire, infatti, «il vincolo
teleologico tra la sanzione della confisca e la violazione della norma ha senso
solo se riferito alla commissione di un reato ma non alla violazione di norme
del codice della strada», giacché solo «nel primo caso e non nel secondo la
confisca svolge il ruolo di privare il reo di uno strumento per la commissione
di reati»;
che non si comprenderebbe, in particolare, per
quale motivo «il minore che proceda su ciclomotore senza casco» debba essere
«trattato alla stregua di un rapinatore o di uno spacciatore», i quali
subiscono la confisca del ciclomotore «utilizzato o per la rapina o per
nascondere gli stupefacenti»;
che, del pari, non si comprende – prosegue il rimettente –
«per qual motivo la confisca non sia comminata all’automobilista che non allaccia le cinture di sicurezza», atteso
che, se il bene tutelato attraverso la previsione della sanzione della confisca
fosse la vita dell’utente della strada, detta esigenza di protezione si
porrebbe, identicamente, anche nel caso in cui sia commessa tale infrazione
stradale;
che non ragionevole, poi, sarebbe la scelta di
ricollegare la sanzione accessoria della confisca anche all’infrazione
consistente nella non corretta posizione di guida dei veicoli a due ruote,
atteso che l’art. 170 del codice della strada «non precisa, esattamente, quale
sia questa posizione», attribuendo, così, all’accertatore «una discrezionalità
che comporta quale conseguenza la confisca del mezzo»;
che viene dedotta, infine, anche la violazione
dell’art. 42 Cost., in quanto «l’interesse generale alla repressione dei reati,
cosa che rende sacrificabile la proprietà con la previsione della confisca del
bene utilizzato per la sua commissione, non sussiste nel caso di conducente
senza casco su ciclomotore», visto, oltretutto, che se la ratio
della previsione di detta sanzione fosse quella della tutela della vita
essa dovrebbe comportarne l’applicazione anche ad altre infrazioni stradali;
che è intervenuto in ciascun giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
che la difesa dello Stato – eccepita, in via preliminare, l’inammissibilità delle questioni in quanto, a suo dire, prive di motivazioni sulla rilevanza e non manifesta infondatezza – deduce «l’irrilevanza della questione sollevata in relazione all’art. 171, commi 1 e 2» del codice della strada, giacché essi «prevedono l’obbligo di indossare il casco e comminano la sanzione pecuniaria principale in caso di inosservanza», rimanendo, pertanto, estranea al loro contenuto precettivo ogni determinazione in riferimento al ciclomotore;
che nei casi di specie, pertanto, la «sola disposizione astrattamente rilevante potrebbe essere l’art. 213, comma 2-sexies, che prevede la confisca obbligatoria» proprio nell’ipotesi in cui ricorra taluna delle infrazioni di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo codice della strada;
che, tuttavia, anche la questione avente ad oggetto tale norma si presenta «irrilevante», sebbene «sotto un diverso profilo»;
che, difatti, i giudici a quibus non avrebbero chiarito se, nei casi oggetto dei giudizi principali, risulti provato «il fatto che il veicolo circolava contro la volontà del proprietario», giacché, ricorrendo detta ipotesi, difetterebbe un’adeguata motivazione sull’influenza del prospettato dubbio di costituzionalità;
che, in subordine, l’Avvocatura generale dello Stato deduce l’infondatezza delle questioni sollevate;
che, a suo dire, la confisca è rivolta a sottrarre la disponibilità di ciclomotori e motoveicoli a coloro i quali, mostrandosi indifferenti all’obbligo di indossare il casco protettivo, realizzano, con il proprio contegno, «una causa di incremento del pericolo di lesioni craniche da circolazione di motocicli», sicché – sottolinea la difesa erariale – anche «il proprietario che autorizzi o tolleri l’uso del motociclo da parte di soggetti che non rispettano l’obbligo in questione» è ragionevolmente sottoposto, dal censurato art. 213, comma 2-sexies, a tale sanzione;
che l’applicazione di tale sanzione troverebbe, dunque, la sua ragion d’essere nella circostanza che il proprietario del veicolo «ha accettato di concorrere all’incremento complessivo del rischio da circolazione e, contemporaneamente, ha rinunciato ad esercitare un controllo personale e diretto sul comportamento del conducente», di talché, quella ipotizzabile nei suoi confronti, non è un’ipotesi di responsabilità per fatto altrui;
che nessuna violazione del principio di eguaglianza, poi, potrebbe essere ravvisata nel caso di specie, essendo priva di fondamento, in particolare, la censura che tende a stigmatizzare il fatto che la confisca obbligatoria «non sia prevista per violazioni stradali che il giudice rimettente considera più gravi sotto il profilo degli interessi protetti», atteso che la legittimità costituzionale di una sanzione va riconosciuta «qualora sussista una ragionevole coerenza tra la sua misura ed entità e gli interessi protetti dal precetto di cui la sanzione è presidio»;
che nella specie, prosegue la difesa erariale, «la prevenzione del rischio individuale e sociale da trauma cranico, specifico e peculiare della circolazione motociclistica, rende ragione sufficiente di una misura intesa a togliere la disponibilità del mezzo specifico della creazione di tale rischio»;
che tali rilievi, inoltre, varrebbero a fugare l’ulteriore dubbio relativo alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, dimostrando come nell’applicazione della sanzione de qua «non abbia alcun rilievo il valore dei motocicli confiscati», giacché attraverso di essa non si «tende a colpire il patrimonio del responsabile, bensì a rimuovere una causa di incremento del rischio di cui si è detto».
Considerato che i Giudici di pace di Napoli, Barra, Varese e Trecastagni, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione – dell’art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che, preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei giudizi, atteso che la loro identità di oggetto ne giustifica l’unitaria trattazione ai fini di un’unica decisione;
che, nelle more del presente giudizio, i commi 167, 168 e 169 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inseriti dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, hanno, rispettivamente, sostituito il testo degli artt. 170, comma 7, 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies, del codice della strada, norma, quest’ultima, denunciata da tutti giudici rimettenti;
che, difatti, in virtù del citato ius superveniens, alla «sanzione pecuniaria amministrativa» prevista, rispettivamente, dal comma 6 dell’art. 170 e dal comma 2 dell’art. 171 del codice della strada, consegue – in luogo della confisca, contemplata dal testo censurato dell’art. 213, comma 2-sexies – «il fermo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI» dello stesso codice (ovvero per la durata di novanta giorni allorché, «nel corso di un biennio», sia «stata commessa, almeno per due volte», una delle violazioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 170 e dal comma 1 dell’art. 171 del medesimo codice della strada);
che ai sensi del novellato art. 213, comma 2-sexies, del predetto codice l’applicazione della confisca risulta ormai limitata a «tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»;
che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Napoli, Barra, Varese e Trecastagni.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in