ORDINANZA N. 99
ANNO
2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO
“
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE
“
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito della mancata presentazione al Parlamento, da parte del
Ministro dell’interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum (che ha approvato la proposta
di distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla
Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige), del
disegno di legge di cui all’articolo 132, secondo comma, della Costituzione in
ossequio all’articolo 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352
(Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso con ricorso
di Rodeghiero Francesco Valerio, delegato effettivo
dei suindicati comuni nonché nella qualità di
rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dell’Altipiano
dei sette Comuni alla Provincia di Trento» e di elettore
del Comune di Enego e di Frattolin
Francesco, coordinatore dell’«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione»,
depositato in cancelleria il 30 ottobre 2007 ed iscritto al n. 13 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore
Ugo De Siervo.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 30
ottobre 2007, il sig. Francesco Valerio Rodeghiero, nella qualità di delegato effettivo dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza,
Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo,
tutti ubicati in provincia di Vicenza, designato con deliberazioni dei consigli
comunali dei citati enti ai sensi dell’art. 42, terzo comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), in
qualità di rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dello Altipiano
dei Sette Comuni alla Provincia di Trento», nonché in qualità di elettore del
Comune di Enego, ed il sig. Francesco Frattolin, in qualità di coordinatore e legale rappresentante
dell’«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», hanno sollevato conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Ministro dell’interno e «ove
occorra» contro il Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri;
che il conflitto è proposto per l’accertamento
dell’avvenuto inadempimento da parte del Ministro dell’interno dell’obbligo
previsto dall’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 di attuazione
dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione in relazione alla procedura
per il distacco dei Comuni sopra indicati dalla Regione Veneto e per la loro
aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige;
che i ricorrenti riferiscono che nei giorni 6 e
7 maggio 2007 nei predetti Comuni si è svolto il referendum avente ad oggetto il seguente quesito: «Volete voi che
il territorio dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza,
Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo
sia separato dalla regione Veneto per entrare a far parte integrante della
Regione Trentino-Alto Adige?»;
che l’Ufficio centrale per il referendum, con verbale pubblicato il 22 maggio
che nei sessanta giorni successivi alla suddetta
pubblicazione il Ministro dell’interno non ha presentato al Parlamento il disegno
di legge per il distacco dei Comuni sopra citati dalla Regione Veneto e la loro
aggregazione alla regione Trentino Alto-Adige, così
come previsto dall’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970;
che, in ordine all’ammissibilità del conflitto
sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti sostengono che il delegato effettivo,
insieme a quello supplente, costituisce «il soggetto direttamente interessato a
seguire la procedura di variazione territoriale di uno o più Comuni ad altra
Regione», appositamente designato dal consiglio comunale, ai sensi dell’art.
42, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, e si configura come «potere dello
Stato esterno allo Stato-apparato, che rappresenta il
corpo elettorale comunale coinvolto nella consultazione popolazione (recte: popolare) ex art. 132, secondo comma, Cost. o
quanto meno la frazione del corpo elettorale comunale favorevole alla
modificazione dell’appartenenza regionale»;
che, inoltre, il delegato comunale nella
procedura di cui all’art. 132, secondo comma, Cost.,
è sicuramente qualificabile come potere dello Stato, poiché risulta «in grado di esprimere una
manifestazione costituzionalmente tutelata di volontà popolare», in quanto non
essendo portatore di un’attribuzione propria del Comune bensì dell’effettivo
esercizio della funzione referendaria e, «quindi, dell’attribuzione
costituzionale di cui è titolare l’articolazione del corpo elettorale»;
che la funzione del delegato comunale si
esaurisce solo a seguito della presentazione del disegno di legge da parte del
Ministro dell’interno al Parlamento;
che il ricorrente Rodeghiero,
nella sua qualità di rappresentante del comitato promotore del referendum, è «del tutto equiparabile a
quello costituito per il referendum
abrogativo ex art. 75 Cost.»,
riconosciuto come potere dello Stato rientrante tra le figure soggettive
esterne allo Stato-apparato con la sentenza della
Corte costituzionale n. 69 del 1978;
che anche il ricorrente Frattolin,
quale coordinatore e rappresentante dell’Unione Comuni Italiani per cambiare
Regione, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dal
momento che rappresenta il corpo elettorale comunale o frazione di esso e, in
quanto tale, costituisce un potere dello Stato “esterno” allo Stato-apparato;
che i ricorrenti, peraltro, chiedono alla Corte
costituzionale di sollevare innanzi a sé questione di legittimità
costituzionale dell’art. 45, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, che
introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i rappresentanti
del Governo, del Parlamento e delle Regioni interessate, ai quali è trasmessa
copia del verbale dell’Ufficio centrale per il referendum attestante il risultato, mentre alcuna trasmissione è
prevista ai delegati comunali;
che il soggetto «resistente al ricorso» va
individuato «in primis» nel Ministro dell’interno, in quanto
costituirebbe autonomo potere dello Stato che tutela attribuzioni
costituzionali proprie, il quale agisce come organo di trasmissione, dovendo
presentare al Parlamento il disegno di legge di variazione territoriale entro
il preciso termine stabilito dall’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del
1970;
che, tuttavia, i ricorrenti propongono il
conflitto anche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, per il
caso in cui si dovesse ritenere che la presentazione del disegno di legge di
cui all’art. 45 della legge n. 352 del 1970 debba essere previamente deliberata
dal Consiglio dei ministri;
che, per i ricorrenti, il Ministro dell’interno
avrebbe violato l’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 non
presentando al Parlamento il disegno di legge di modifica territoriale, né
motivando il ritardo rispetto ad un termine che i ricorrenti ritengono
perentorio e quindi inderogabile, come tutta la scansione temporale caratterizzante
l’intero procedimento di distacco-aggregazione di cui all’ex art. 132, secondo comma, Cost., come
attuato dalla legge n. 352 del 1970;
che, ad avviso dei ricorrenti, il comportamento
del Ministro lederebbe il diritto costituzionalmente garantito «all’autodeterminazione
territoriale delle popolazioni appartenenti a soggetti aventi autonomia
ancorata in Costituzione, come i Comuni, in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 132 della Costituzione»;
che oggetto di censura in sede di conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato potrebbe essere anche il comportamento omissivo di uno
dei poteri confliggenti;
che i ricorrenti chiedono, quindi, che la Corte
costituzionale accerti l’inadempimento posto in essere dal Ministro
dell’interno – o, in subordine, dal Governo – all’obbligo di cui all’art. 45,
quarto comma, della legge n. 352 del 1970, attraverso la mancata presentazione
del disegno di legge al Parlamento per il distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza,
Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo,
tutti ubicati in provincia di Vicenza, dalla Regione Veneto e la loro
aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige, ed
adotti, altresì, una pronuncia sostitutiva dell’ingiustificato rifiuto da parte
del Ministro dell’interno o, in subordine, del Governo «a dar vita a tale atto
vincolato, affinché sia in tal modo ordinata la presentazione al Parlamento del
suesposto disegno di legge».
Considerato che, ai sensi
dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa
Corte è chiamata, in via preliminare, a decidere, con ordinanza in camera di
consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia
ammissibile sotto il profilo dell’esistenza della materia di un conflitto la
cui risoluzione spetti alla sua competenza, valutando, in particolare, se
sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi di un conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato;
che, quanto ai presupposti soggettivi, devono
essere esaminate distintamente le diverse posizioni in forza delle quali i
ricorrenti agiscono;
che, per quanto riguarda il delegato comunale,
questa Corte ha già affermato che «la legislazione vigente in tema di referendum di cui all’art. 132, secondo
comma, Cost. non riconosce alcun potere» a tale soggetto nella fase della
proclamazione dei risultati referendari da parte dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione
(ordinanza n. 69
del 2006);
che tale conclusione vale a maggior ragione con
riguardo alla fase successiva alla proclamazione dei risultati referendari,
qual è quella in cui si trova il procedimento relativo al distacco dei Comuni
di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla Regione Veneto e all’aggregazione alla Regione
Trentino-Alto Adige;
che, inoltre, le stesse deliberazioni dei Comuni
ove si è svolto il referendum hanno specificamente circoscritto il ruolo e la
funzione del delegato alle sole attività consistenti nel «deposito presso la
Cancelleria della Corte di cassazione della richiesta di referendum e di quant’altro necessario ed
utile al buon esito della procedura referendaria, ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 41 e 42 della legge 352/70»;
che per quanto riguarda la legittimazione attiva
del rappresentante del “Comitato per il referendum
per il passaggio dello Altipiano dei Sette Comuni alla Provincia di Trento”, la
Corte ha riconosciuto la qualità di figura soggettiva esterna allo Stato
apparato, a cui l’ordinamento conferisce la titolarità e l’esercizio di
funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, soltanto al comitato
per il referendum di cui all’art. 75 Cost., dal momento che esso è espressamente previsto
dall’art. 7 della legge n. 352 del 1970, che ne disciplina le specifiche
funzioni (sentenza
n. 69 del 1978), mentre il comitato promotore del referendum di cui all’ex
art. 132, secondo comma, Cost. non è contemplato da alcuna disposizione
normativa, essendo l’iniziativa referendaria attribuita dalla legge ai Comuni
interessati;
che deve essere altresì esclusa la
legittimazione attiva del coordinatore e legale rappresentante dell’«Unione
Comuni Italiani per cambiare Regione», dal momento che a tale figura non può
«essere riconosciuta alcuna attribuzione costituzionale in relazione ai
procedimenti referendari» concernenti il distacco di taluni Comuni da una Regione
(ordinanza n.
296 del 2006);
che la accertata carenza di legittimazione
attiva dei ricorrenti determina senz’altro l’inammissibilità del conflitto per
difetto del requisito soggettivo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal
signor Francesco Valerio Rodeghiero, nella qualità di
delegato dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, nonché di
rappresentante del «Comitato per il referendum
per il passaggio dello Altipiano dei Sette Comuni alla
Provincia di Trento» e di elettore del Comune di Enego,
e dal signor Francesco Frattolin nella qualità di
coordinatore e legale rappresentante dell’«Unione Comuni Italiani per cambiare
Regione», con il ricorso indicato in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 2 aprile 2008.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Ugo
DE SIERVO, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria l'11 aprile 2008.