Ordinanza n. 99 del 2008

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ORDINANZA N. 99

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                BILE                              Presidente

- Giovanni Maria    FLICK                                       Giudice

- Francesco           AMIRANTE                           “

- Ugo                    DE SIERVO                           “

- Alfio                            FINOCCHIARO                     “

- Alfonso               QUARANTA                                   “

- Franco                GALLO                                 “

- Luigi                            MAZZELLA                           “

- Gaetano              SILVESTRI                            “

- Sabino                      CASSESE                                     “

- Maria Rita           SAULLE                                “

- Giuseppe             TESAURO                             “

- Paolo Maria                  NAPOLITANO                      “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell’interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum (che ha approvato la proposta di distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige), del disegno di legge di cui all’articolo 132, secondo comma, della Costituzione in ossequio all’articolo 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso con ricorso di Rodeghiero Francesco Valerio, delegato effettivo dei suindicati comuni nonché nella qualità di rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dell’Altipiano dei sette Comuni alla Provincia di Trento» e di elettore del Comune di Enego e di Frattolin Francesco, coordinatore dell’«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», depositato in cancelleria il 30 ottobre 2007 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

         Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 30 ottobre 2007, il sig. Francesco Valerio Rodeghiero, nella qualità di delegato effettivo dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, tutti ubicati in provincia di Vicenza, designato con deliberazioni dei consigli comunali dei citati enti ai sensi dell’art. 42, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), in qualità di rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dello Altipiano dei Sette Comuni alla Provincia di Trento», nonché in qualità di elettore del Comune di Enego, ed il sig. Francesco Frattolin, in qualità di coordinatore e legale rappresentante dell’«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Ministro dell’interno e «ove occorra» contro il Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri;

che il conflitto è proposto per l’accertamento dell’avvenuto inadempimento da parte del Ministro dell’interno dell’obbligo previsto dall’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 di attuazione dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione in relazione alla procedura per il distacco dei Comuni sopra indicati dalla Regione Veneto e per la loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige;

che i ricorrenti riferiscono che nei giorni 6 e 7 maggio 2007 nei predetti Comuni si è svolto il referendum avente ad oggetto il seguente quesito: «Volete voi che il territorio dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo sia separato dalla regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Trentino-Alto Adige?»;

che l’Ufficio centrale per il referendum, con verbale pubblicato il 22 maggio 2007, ha dichiarato approvata la proposta sottoposta a referendum;

che nei sessanta giorni successivi alla suddetta pubblicazione il Ministro dell’interno non ha presentato al Parlamento il disegno di legge per il distacco dei Comuni sopra citati dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla regione Trentino Alto-Adige, così come previsto dall’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970;

che, in ordine all’ammissibilità del conflitto sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti sostengono che il delegato effettivo, insieme a quello supplente, costituisce «il soggetto direttamente interessato a seguire la procedura di variazione territoriale di uno o più Comuni ad altra Regione», appositamente designato dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, e si configura come «potere dello Stato esterno allo Stato-apparato, che rappresenta il corpo elettorale comunale coinvolto nella consultazione popolazione (recte: popolare) ex art. 132, secondo comma, Cost. o quanto meno la frazione del corpo elettorale comunale favorevole alla modificazione dell’appartenenza regionale»;

che, inoltre, il delegato comunale nella procedura di cui all’art. 132, secondo comma, Cost., è sicuramente qualificabile come potere dello Stato, poiché risulta «in grado di esprimere una manifestazione costituzionalmente tutelata di volontà popolare», in quanto non essendo portatore di un’attribuzione propria del Comune bensì dell’effettivo esercizio della funzione referendaria e, «quindi, dell’attribuzione costituzionale di cui è titolare l’articolazione del corpo elettorale»;

che la funzione del delegato comunale si esaurisce solo a seguito della presentazione del disegno di legge da parte del Ministro dell’interno al Parlamento;

che il ricorrente Rodeghiero, nella sua qualità di rappresentante del comitato promotore del referendum, è «del tutto equiparabile a quello costituito per il referendum abrogativo ex art. 75 Cost.», riconosciuto come potere dello Stato rientrante tra le figure soggettive esterne allo Stato-apparato con la sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 1978;

che anche il ricorrente Frattolin, quale coordinatore e rappresentante dell’Unione Comuni Italiani per cambiare Regione, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dal momento che rappresenta il corpo elettorale comunale o frazione di esso e, in quanto tale, costituisce un potere dello Stato “esterno” allo Stato-apparato;

che i ricorrenti, peraltro, chiedono alla Corte costituzionale di sollevare innanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, che introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle Regioni interessate, ai quali è trasmessa copia del verbale dell’Ufficio centrale per il referendum attestante il risultato, mentre alcuna trasmissione è prevista ai delegati comunali;

che il soggetto «resistente al ricorso» va individuato «in primis» nel Ministro dell’interno, in quanto costituirebbe autonomo potere dello Stato che tutela attribuzioni costituzionali proprie, il quale agisce come organo di trasmissione, dovendo presentare al Parlamento il disegno di legge di variazione territoriale entro il preciso termine stabilito dall’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970;

che, tuttavia, i ricorrenti propongono il conflitto anche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, per il caso in cui si dovesse ritenere che la presentazione del disegno di legge di cui all’art. 45 della legge n. 352 del 1970 debba essere previamente deliberata dal Consiglio dei ministri;

che, per i ricorrenti, il Ministro dell’interno avrebbe violato l’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 non presentando al Parlamento il disegno di legge di modifica territoriale, né motivando il ritardo rispetto ad un termine che i ricorrenti ritengono perentorio e quindi inderogabile, come tutta la scansione temporale caratterizzante l’intero procedimento di distacco-aggregazione di cui all’ex art. 132, secondo comma, Cost., come attuato dalla legge n. 352 del 1970;

che, ad avviso dei ricorrenti, il comportamento del Ministro lederebbe il diritto costituzionalmente garantito «all’autodeterminazione territoriale delle popolazioni appartenenti a soggetti aventi autonomia ancorata in Costituzione, come i Comuni, in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 132 della Costituzione»;

che oggetto di censura in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato potrebbe essere anche il comportamento omissivo di uno dei poteri confliggenti;

che i ricorrenti chiedono, quindi, che la Corte costituzionale accerti l’inadempimento posto in essere dal Ministro dell’interno – o, in subordine, dal Governo – all’obbligo di cui all’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, attraverso la mancata presentazione del disegno di legge al Parlamento per il distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, tutti ubicati in provincia di Vicenza, dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige, ed adotti, altresì, una pronuncia sostitutiva dell’ingiustificato rifiuto da parte del Ministro dell’interno o, in subordine, del Governo «a dar vita a tale atto vincolato, affinché sia in tal modo ordinata la presentazione al Parlamento del suesposto disegno di legge».

Considerato che, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata, in via preliminare, a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell’esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, valutando, in particolare, se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, quanto ai presupposti soggettivi, devono essere esaminate distintamente le diverse posizioni in forza delle quali i ricorrenti agiscono;

che, per quanto riguarda il delegato comunale, questa Corte ha già affermato che «la legislazione vigente in tema di referendum di cui all’art. 132, secondo comma, Cost. non riconosce alcun potere» a tale soggetto nella fase della proclamazione dei risultati referendari da parte dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione (ordinanza n. 69 del 2006);

che tale conclusione vale a maggior ragione con riguardo alla fase successiva alla proclamazione dei risultati referendari, qual è quella in cui si trova il procedimento relativo al distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla Regione Veneto e all’aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige;

che, inoltre, le stesse deliberazioni dei Comuni ove si è svolto il referendum hanno specificamente circoscritto il ruolo e la funzione del delegato alle sole attività consistenti nel «deposito presso la Cancelleria della Corte di cassazione della richiesta di referendum e di quant’altro necessario ed utile al buon esito della procedura referendaria, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 41 e 42 della legge 352/70»;

che per quanto riguarda la legittimazione attiva del rappresentante del “Comitato per il referendum per il passaggio dello Altipiano dei Sette Comuni alla Provincia di Trento”, la Corte ha riconosciuto la qualità di figura soggettiva esterna allo Stato apparato, a cui l’ordinamento conferisce la titolarità e l’esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, soltanto al comitato per il referendum di cui all’art. 75 Cost., dal momento che esso è espressamente previsto dall’art. 7 della legge n. 352 del 1970, che ne disciplina le specifiche funzioni (sentenza n. 69 del 1978), mentre il comitato promotore del referendum di cui all’ex art. 132, secondo comma, Cost. non è contemplato da alcuna disposizione normativa, essendo l’iniziativa referendaria attribuita dalla legge ai Comuni interessati;

che deve essere altresì esclusa la legittimazione attiva del coordinatore e legale rappresentante dell’«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», dal momento che a tale figura non può «essere riconosciuta alcuna attribuzione costituzionale in relazione ai procedimenti referendari» concernenti il distacco di taluni Comuni da una Regione (ordinanza n. 296 del 2006);

che la accertata carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti determina senz’altro l’inammissibilità del conflitto per difetto del requisito soggettivo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal signor Francesco Valerio Rodeghiero, nella qualità di delegato dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, nonché di rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dello Altipiano dei Sette Comuni alla Provincia di Trento» e di elettore del Comune di Enego, e dal signor Francesco Frattolin nella qualità di coordinatore e legale rappresentante dell’«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», con il ricorso indicato in epigrafe.

         Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.