SENTENZA N. 95
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria anno 2007), promosso con ricorso della Provincia autonoma di
Trento, notificato il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 6 marzo
2007 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2007.
Visto
l’atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi
l’avvocato Giandomenico Falcon per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato,
La ricorrente premette che la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006 – secondo la quale «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione» – non può operare in relazione a norme, quale quella oggetto della presente questione, che, espressamente o implicitamente, dispongano la propria applicazione alla Provincia autonoma di Trento.
La ricorrente afferma che tale norma interviene nella materia dell’«ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», che appartiene alla competenza legislativa primaria della Provincia, ai sensi dell’art. 8, numero 1, del d. P. R. n. 670 del 1972, ed alla competenza residuale delle Regioni ordinarie prevista dall’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Quest’ultimo titolo di competenza legislativa, ad avviso della Provincia autonoma di Trento, opererebbe nella fattispecie in virtù dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), poiché prevede una forma di autonomia più ampia rispetto alla competenza legislativa attribuita dalle norme statutarie. Ne conseguirebbe l’illegittimità della norma impugnata che disciplina, con precetti direttamente applicabili e di dettaglio, le assunzioni di personale a tempo determinato che avvengano nel triennio 2007-2009.
La ricorrente aggiunge che l’art. 1, comma 560, della legge n. 296 del
2006 sarebbe lesivo della sua competenza legislativa anche applicando le regole
ed i limiti di cui all’alinea dell’art. 8 dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige e persino nella prospettiva di una
competenza concorrente, poiché esso detta regole alle quali non può essere riconosciuto il rango di princípi
fondamentali o di princípi di riforma
economico-sociale, operando invece scelte specifiche e concrete circa la quota
da riservare a chi abbia già avuto
occasioni di lavoro non subordinato con
Infine,
2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso per l’infondatezza della questione.
A parere del resistente la norma impugnata deve essere considerata
unitamente alle altre disposizioni in materia di impiego pubblico contenute
nella legge finanziaria che hanno come finalità il riequilibrio della spesa
pubblica. Tale finalità è espressamente richiamata nell’art. 1, comma 557,
della legge n. 296 del 2006 che, con riferimento alle disposizioni dei
successivi commi da
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, poi, che l’art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 mira, in particolare, ad evitare il proliferare di rapporti di collaborazione e che, anche ritenendo che contenga disposizioni di dettaglio, esso non víola la competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento, perché è legittimato dal principio fondamentale rispetto al quale le disposizioni di dettaglio sono strumentali e perché è imposto dalla necessità di garantire su tutto il territorio nazionale regole unitarie per una tendenziale stabilizzazione del personale pubblico (obiettivo cui si ispira l’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006) e per assicurare la trasparenza della spesa pubblica necessaria al fine dell’adozione delle opportune misure di contenimento.
3. – In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno ribadito le rispettive conclusioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella propria memoria, ribadisce invece che la norma impugnata è una disposizione di principio, perché il legislatore, per mezzo di essa e mediante il precedente comma 529 dello stesso art. 1 (che detta analogo precetto con riferimento alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici non economici), ha inteso introdurre un sistema uniforme di razionalizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative.
Considerato in diritto
1. –
La norma censurata dispone che, per il triennio 2007-2009, le amministrazioni soggette al patto di stabilità interno che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nel bandire le relative prove selettive, debbono riservare una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
1.1. – Ad avviso della ricorrente, tale disposizione legislativa viola
l’art. 117, quarto comma, Cost., precetto nella fattispecie applicabile anche
alla Provincia autonoma di Trento in virtù dell’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), poiché prevede una forma di autonomia più ampia rispetto
alla competenza legislativa riconosciuta alla stessa Provincia dall’art. 8,
numero 1, del d. P. R. n. 670 del
1.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la questione è infondata, perché la norma censurata costituisce principio fondamentale delle riforme economico-sociali e principio di coordinamento della finanza pubblica, mirando ad evitare la proliferazione di rapporti di collaborazione ed essendo giustificata dalla necessità di garantire su tutto il territorio nazionale regole unitarie per una tendenziale stabilizzazione del personale pubblico e per assicurare la trasparenza della spesa pubblica.
2. – La questione è fondata.
2.1. – La norma impugnata non può essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica.
Essa, infatti, non impone alle amministrazioni soggette al patto di stabilità interno alcun limite quantitativo o di spesa per le assunzioni di personale o la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, né, tantomeno, vieta di instaurare simili rapporti, ma dispone che, se e quando le amministrazioni soggette al patto di stabilità interno decidano, nel triennio 2007-2009, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, debbono obbligatoriamente riservare una quota di posti (non inferiore al 60 per cento) a favore di chi abbia già intrattenuto (con l’amministrazione banditrice del concorso) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006.
Tale norma – imponendo che una quota del nuovo personale da assumere a
tempo determinato debba possedere certi requisiti – attiene alla disciplina
delle modalità di accesso all’impiego presso gli enti soggetti al patto di
stabilità interno. Come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 380 del
2004), la regolamentazione delle modalità di accesso
al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell’organizzazione
amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella
competenza residuale delle Regioni di cui all’art. 117, quarto comma, della
Costituzione. Ciò, ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001, vale anche per
L’art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 è, dunque, illegittimo nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale nei termini appena
precisati non può essere evitata facendo leva sull’art. 3, comma 1363, della
legge n. 296 del
Per questi motivi
riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.
F.to:
Luigi
MAZZELLA, Redattore
Depositata
in