ORDINANZA N. 88
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 13 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in
materia di difesa del suolo – Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e
successive modificazioni e integrazioni), promosso con ordinanza del 5 aprile
2006 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla Regione Campania ed
altro nei confronti di Polito Vincenzo ed altri, iscritta al n. 689 del
registro ordinanze del 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2008 il
Giudice relatore Sabino Cassese;
udito l’avvocato Vincenzo Cocozza per
Ritenuto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
con ordinanza del 5 aprile
che la disposizione impugnata
stabilisce che il funzionamento dei bacini interregionali dei fiumi Sele,
Fortore e Ofanto è regolato dalle intese interregionali di cui al comma 2
dell’articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
che il Collegio rimettente riferisce
che dinanzi a esso pendono due giudizi di appello per la riforma della sentenza
del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, 2 luglio
2004, n. 9871, con la quale è stata annullata la delibera della Giunta regionale
della Campania 5 dicembre 2003, n. 3570, recante approvazione dell’avviso
pubblico di selezione per soli titoli riservato ai dirigenti in servizio presso
che il Collegio osserva che il giudice
di primo grado ha ritenuto illegittimo il «bando di concorso», in quanto esso
consente la partecipazione ai soli dirigenti della Regione Campania, ma che
questa limitazione è prevista dall’intesa interregionale conclusa tra le
Regioni Campania e Basilicata e recepita con delibera 2 febbraio 1992, n. 306,
della Regione Campania e 30 luglio 1991, n. 307, della Regione Basilicata;
che, secondo il giudice a quo, l’intesa regionale, non impugnata
nel giudizio pendente dinanzi a esso, trova ancora applicazione, anche in forza
della norma della quale viene sollevata questione di legittimità
costituzionale, e non può essere disapplicata dal giudice amministrativo «in quanto
la fonte normativa della norma in esame appare novata dall’intervento del
legislatore regionale che, con il citato articolo 13 della legge n. 8 del 1994
[…] ha, in effetti, legificato la disciplina in esso contenuta, che non può,
pertanto, essere disapplicata. […] E, in particolare, per quanto qui interessa,
ha legificato le previsioni normative di cui agli articoli 8 e 12 della
predetta convenzione interregionale che riservano il posto di segretario
generale dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Sele a funzionari
dirigenti della Regione Campania»;
che, secondo il Collegio rimettente, la norma censurata, avendo legificato l’art. 8 della convenzione tra le Regioni Campania e Basilicata, laddove è previsto che il responsabile della segreteria tecnico-operativa dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Sele venga nominato, dal Comitato istituzionale, tra i dirigenti della Regione Campania, e l’art. 12, comma 2, della convenzione stessa, che ha pure previsto che la figura del segretario generale venga scelta tra i funzionari regionali, appare lesiva dell’articolo 97 della Costituzione;
che, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto nel pubblico concorso la forma generale e ordinaria di reclutamento dei dipendenti pubblici, alla quale può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici e che può dirsi rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi;
che, per quanto riguarda la rilevanza della questione, il rimettente osserva che la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina in esame porterebbe all’accoglimento dell’originario ricorso, volto all’annullamento dell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico in questione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita
Considerato che la questione sollevata attiene a disposizioni contenute in un’intesa interregionale, come tale priva di valore di legge, e alla quale è interamente riconducibile la scelta secondo la quale, da un lato, il responsabile della segreteria tecnico operativa dell’Autorità di bacino viene nominato tra i dirigenti della Regione Campania, e, dall’altro, il segretario generale della stessa Autorità viene scelto tra i funzionari regionali;
che la tesi del rimettente, secondo la quale la relativa previsione dell’intesa è stata «legificata» dalla disposizione impugnata, non è condivisibile, in quanto implicherebbe, da un lato, che ogni difetto dell’intesa si tradurrebbe in un’illegittimità costituzionale della legge e, dall’altro, che, una volta conclusa un’intesa, le Regioni contraenti avrebbero perso il potere di modificarla, perché il loro contenuto sarebbe stato legificato unilateralmente dalla legge emanata da una di esse;
che, del resto, tra la disposizione impugnata e quella dell’intesa interregionale manca il rapporto di integrazione e specificazione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consente l’impugnazione delle disposizioni legislative, come specificate da quelle di rango subordinato (sentenza n. 389 del 2004);
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni), sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 31 marzo 2008.
F.to:
Depositata
in Cancelleria il 4 aprile 2008.