ORDINANZA N. 87
ANNO 2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt.
17 (recte: 15), 47, 128, 129 e 150
del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nonché
degli artt. 24, 25 e 26 (rectius:
artt. 24, comma 1, lettera n, 25,
comma 1, lettera n, e 26, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti), promossi con ordinanza del
26 febbraio 2007 dal Tribunale ordinario di Udine, con 7 ordinanze del 19
gennaio 2007 e 3 ordinanze del 14 marzo 2007 dal Tribunale ordinario di
Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 521, 624, 625, 626, 627, 628, 629,
719, 720, 721 e 722 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 28, 36 e 42, prima serie speciale, dell’anno
2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito
nella camera di consiglio del 13
febbraio 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto
che, nel corso di un giudizio
originato dalla istanza di D. G. G., dichiarata fallita con sentenza del 5
giugno 1991, volta ad ottenere, dopo cinque anni dalla chiusura del fallimento,
disposta con decreto del 19 ottobre 2000, la dichiarazione di riabilitazione ex art. 142 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
il Tribunale ordinario di Udine, con ordinanza depositata il 26 febbraio 2007,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 17 (recte:
15), 47, 128, 129 e 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1,
comma 5, della legge 14 maggio
2005, n. 80), nonché degli artt. 24, 25 e 26 (rectius: artt. 24, comma 1, lettera n, 25, comma 1, lettera n,
e 26, comma 1, lettera b) del decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti);
che il Tribunale rimettente, osservato
che, essendo stato abolito il registro dei falliti a seguito della intervenuta
abrogazione dell’art. 50 della legge fallimentare, ed essendo,
conseguentemente, anche caduta la previsione della iscrizione in esso del
nominativo delle persone delle quali fosse stato dichiarato il fallimento, sono
venute meno le conseguenze pregiudizievoli che erano connesse alla predetta
iscrizione, rileva che deve ritenersi non più esperibile la procedura di
riabilitazione connessa ai fallimenti già chiusi alla data di entrata in vigore
del d.lgs. n. 5 del 2006, posto che l’art. 150 dello stesso decreto legislativo
prevede che si continui ad applicare la precedente disciplina fallimentare solo
alle procedure ancora pendenti al momento della entrata in vigore della nuova
normativa, mentre la riabilitazione presuppone la già avvenuta chiusura del
fallimento;
che, prosegue il rimettente, sebbene la
nuova disciplina dei fallimenti preveda, anche per quelli apertisi
anteriormente alla sua entrata in vigore, la immediata cessazione di tutte le
«incapacità del fallito» al momento della chiusura del fallimento, tuttavia non
è possibile «cancellare» dal casellario giudiziale la iscrizione della sentenza
dichiarativa del fallimento, se non in caso di revoca di questo;
che, aggiunge il Tribunale di Udine, secondo quanto
prescritto dall’art. 3, lettera q),
del d.P.R. n. 313 del 2002, la iscrizione nel casellario giudiziale della
sentenza di fallimento deve tuttora essere eseguita, col risultato che, anche
per i fallimenti dichiarati sotto il vigore della nuova disciplina
fallimentare, essendo stata abrogata la procedura di riabilitazione, non è più
possibile ottenere, neppure dopo la chiusura del fallimento, la non menzione
dell’avvenuto fallimento nei certificati del casellario giudiziale;
che, secondo il rimettente, ciò
determina sia «una palese compromissione dei diritti civili delle persone
sottoposte a fallimento», risultando impossibile – a causa della abolizione del
procedimento per la riabilitazione – anche per coloro che fossero stati
dichiarati falliti sulla base delle norme previgenti e non avessero ancora
maturato i requisiti per chiedere la riabilitazione, o comunque non lo avessero
fatto prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, ottenere la
«cancellazione» della dichiarazione di fallimento dal casellario giudiziale,
sia un’inammissibile disparità di trattamento fra quanti, prima della entrata
in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, hanno conseguito il predetto beneficio, e
quanti, quale sia stata la legge regolatrice del loro fallimento, non avendo
tempestivamente ottenuto la riabilitazione, continueranno ad essere gravati
dalla menzionata pregiudizievole iscrizione;
che è intervenuto nel giudizio di
legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per la inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza della questione
sollevata;
che, preliminarmente, la difesa
erariale ha dedotto la inammissibilità della questione per difetto di
rilevanza, affermando che, non sussistendo allo stato a carico della istante
nel giudizio a quo alcuna conseguenza
pregiudizievole della dichiarazione di fallimento, la medesima sarebbe, in
quello stesso giudizio, carente di interesse a ricorrere;
che, nel merito, la interveniente
difesa ha osservato che il rimettente non avrebbe dimostrato quale lesione
possa derivare, a chi sia fallito, dalla iscrizione, meramente rappresentativa
del dato storico, della sentenza dichiarativa del fallimento nel casellario
giudiziale;
che, con dieci ordinanze,
sostanzialmente di identico tenore – sette delle quali depositate il 19 gennaio
2007 e tre il 14 marzo 2007, pronunziate nel corso di altrettanti giudizi volti
al conseguimento della riabilitazione da parte di coloro il cui fallimento,
dichiarato anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del
2006, era stato chiuso oltre 5 anni prima di tale data – il Tribunale ordinario
di Pescara ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006,
nella parte in cui non prevede la persistente applicabilità, nei confronti di
quei soggetti il cui fallimento sia stato integralmente regolato dalla
previgente disciplina fallimentare, delle disposizioni che prevedevano e
regolavano la procedura di riabilitazione;
che, come rileva il rimettente, il 16
gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 47 del d.lgs. n. 5 del 2006, il quale
ha abrogato l’art. 50 della legge fallimentare che istituiva il registro dei
falliti e correlava alla iscrizione in detto registro la persistenza delle
incapacità personali stabilite dalla legge a carico dei falliti;
che, prosegue il Tribunale di Pescara,
sebbene il citato art. 47 del d.lgs. n. 5 del 2006 sia applicabile anche ai
fallimenti dichiarati prima della sua entrata in vigore, di talché, anche per
tali fattispecie, può ritenersi che dalla data sopra indicata le incapacità
personali che conseguono al fallimento permangono soltanto finché permane lo status di fallito e cessano con la
chiusura del fallimento, senza che sia a tal fine necessario procedere alla
riabilitazione del fallito, tuttavia non per questo vi è totale carenza di
interesse da parte dei ricorrenti nei giudizi a quibus;
che, infatti, gli effetti della
riabilitazione non si esauriscono nella sola cancellazione del nome del
riabilitato dal registro dei falliti e nella conseguente “cessazione delle
incapacità personali” connesse a tale iscrizione, residuando anche quelli
previsti dall’art. 241 legge fallimentare, relativamente alla estinzione del
reato di bancarotta semplice o, in caso di già intervenuta condanna, della
esecuzione e degli effetti di questa, nonché dagli artt. 24, 26 e 28 del d.P.R.
n. 313 del 2002, disposizioni, queste, che subordinano la non menzione dei
provvedimenti concernenti il fallimento nei certificati del casellario
giudiziale alla definitività della sentenza di riabilitazione;
che, continua il rimettente, a
decorrere dal 16 luglio del 2006, data di entrata in vigore nella sua
completezza del d.lgs. n. 5 del 2006 – il quale, agli artt. 128 e 129, ha
sostituito all’istituto della riabilitazione quello, avente diversa natura,
della esdebitazione – si è determinata non solo la impossibilità di ammettere i
ricorsi per riabilitazione relativi a fallimenti disciplinati dalle nuove
norme, ma anche la impossibilità di ammettere gli analoghi ricorsi riferiti a
fallimenti disciplinati dalla normativa
previgente;
che a tale conclusione il rimettente
giunge in quanto l’art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, nel dettare la disciplina
transitoria fra il sistema precedente alla riforma e quello successivo, limita
l’ultrattività della previgente legge fallimentare (oltre che ai ricorsi per
dichiarazione di fallimento già depositati) alle procedure di fallimento
pendenti alla data del 16 luglio 2006, così escludendo i procedimenti per
riabilitazione che, sebbene presuppongano una procedura fallimentare, non ne
costituiscono una fase, essendo, invece autonomi, per genesi e disciplina,
rispetto ad essa;
che, da quanto sopra, il rimettente fa
derivare, per i debitori dichiarati falliti che già non l’abbiano ottenuta
prima del 16 luglio 2006, la impossibilità di accedere alla riabilitazione,
anche quale causa di estinzione del reato di bancarotta semplice o degli
effetti della relativa condanna nonché quale motivo della non menzione del
fallimento nei certificati del casellario giudiziale;
che, secondo il rimettente, ciò
determina un’inammissibile disparità di trattamento fra situazioni identiche,
non trovando giustificazione alcuna la discriminazione, sotto il profilo
dell’accesso alla riabilitazione, esistente fra soggetti le cui procedure sono
state disciplinate dalla medesima normativa, cagionata solo dal fatto che
taluni, e non altri, abbiano ottenuto la riabilitazione prima di una certa
data;
che il rimettente ritiene non
emendabile in via interpretativa la descritta disparità di trattamento, sicché
l’unico mezzo per rimuoverla è sollevare la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 in quanto non prevede
l’applicabilità della disciplina della riabilitazione civile, di cui agli artt.
da 142 a 145 della legge fallimentare nel testo anteriore alla entrata in
vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, ai fallimenti soggetti, per il resto, alla
previgente normativa fallimentare;
quanto alla rilevanza della questione,
il Tribunale rimettente osserva che la norma censurata deve essere applicata
nei giudizi a quibus, derivando
dall’esito dell’incidente di costituzionalità l’ammissibilità o meno dei
ricorsi;
che, relativamente a quattro delle
ordinanze di rimessione, cioè quelle contraddistinte dai numeri di registro 719,
720, 721 e 722 del 2007, è intervenuto in giudizio, con comparse di identico
tenore, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, il quale, rifacendosi ai medesimi argomenti
già svolti in occasione dell’analogo intervento in giudizio concernente
l’ordinanza del Tribunale di Udine, ha concluso per la inammissibilità ovvero
per l’infondatezza della sollevata questione.
Considerato che il Tribunale ordinario di Udine ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 17 (recte:
15), 47, 128, 129 e 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1,
comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nonché degli artt. 24, 25 e 26 (rectius: artt. 24, comma 1, lettera n, 25, comma 1, lettera n, e 26, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), in quanto,
essendo stata abolita per il fallito la possibilità di ottenere la riabilitazione
civile come prevista dagli articoli da 142 a 145 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
nel testo vigente anteriormente alla entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 5
del 2006, colui che sia stato dichiarato fallito, vigente la vecchia
disciplina, sarebbe stato privato, in maniera irragionevole e con lesione della
facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, della possibilità di
conseguire il beneficio della non menzione dei provvedimenti concernenti il
fallimento nei certificati, generale e civile, del casellario giudiziale
rilasciati a richiesta dell’interessato, conseguendo siffatto beneficio solo alla
avvenuta riabilitazione del fallito con sentenza passata in giudicato;
che, a sua volta, il Tribunale
ordinario di Pescara, con dieci ordinanze aventi contenuto sostanzialmente
identico, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale del solo art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella
parte in cui, non prevedendo la ultrattività – nei confronti di coloro che
siano stati dichiarati falliti con integrale applicazione, sino alla chiusura
della procedura, della previgente
disciplina fallimentare – delle disposizioni che, nel testo della legge fallimentare anteriore alla
riforma realizzata col citato d.lgs. n. 5 del 2006, regolavano la
riabilitazione civile, impedisce a questi soggetti di beneficiare delle
persistenti conseguenze favorevoli della riabilitazione quali, ai sensi
dell’art. 241 legge fallimentare, la estinzione del reato di bancarotta
semplice oppure, ove già sia intervenuta condanna, la cessazione della sua
esecuzione e degli altri effetti, o quali, ai sensi degli artt. 24 e 26 del
d.P.R. n. 313 del 2002, la non menzione dei provvedimenti concernenti il
fallimento nei certificati, generale e civile, del casellario giudiziale
rilasciati a richiesta dell’interessato;
che, attesa l’evidente connessione fra
gli incidenti di costituzionalità, essi possono essere riuniti e trattati
congiuntamente per essere decisi con unica pronunzia;
che, successivamente al deposito delle
undici ordinanze di remissione, il quadro normativo di riferimento nel quale si
inscrivono le disposizioni oggetto di questione di legittimità costituzionale è
sensibilmente mutato;
che, in particolare, a decorrere dal 1°
gennaio 2008, è entrato in vigore il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative
e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del
concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 1, commi 5, 5-bis, e 6 della
legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale, all’art. 21, comma 1, ha espressamente
disposto la abrogazione di talune disposizioni contenute del d.P.R. n. 313 del
2002;
che, nello specifico, oltre ad essere
stati abrogati l’art. 3, comma 1, lettera l),
del d.P.R. n. 313 del 2002, norma che disciplinava la iscrizione nel casellario
giudiziale, fra l’altro, dei provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto la
dichiarazione di fallimento, e il successivo art. 5, comma 2, lettera i), del medesimo d.P.R. n. 313 del 2002,
che, a sua volta prevedeva la eliminazione della iscrizione della sentenza
dichiarativa del fallimento solo in caso di intervenuta revoca definitiva dello
stesso, risultano essere stati oggetto di abrogazione anche gli stessi artt.
24, comma 1, lettera n), 25, comma 1,
lettera n), e 26, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 313 del 2002, cioè
alcune delle disposizioni legislative censurate dal Tribunale di Udine e che
anche il Tribunale di Pescara ha tenuto presente nel motivare il proprio
incidente di costituzionalità, trattandosi proprio delle disposizioni che
disciplinavano la inseribilità o meno nei certificati del casellario giudiziale
della sentenza dichiarativa del fallimento;
che, peraltro, il medesimo art. 21 del
d.lgs. n. 169 del 2007, al comma 2, prevede altresì che, per le procedure
concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo, contenuto negli
artt. 24, comma 1, lettera n), e 26,
comma 1, lettera b), del d.P.R. n.
313 del 2002, all’istituto della riabilitazione deve intendersi riferito alla
chiusura del fallimento;
che, oltre alle ricordate
sopravvenienze legislative, è ancora intervenuta la sentenza n. 39 del
2008 di questa Corte che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale
degli art. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore alla entrata
in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, – concernenti, il primo, la istituzione del
“pubblico registro dei falliti” e la previsione della permanenza delle
incapacità connesse allo status di
fallito fin tanto che dura la predetta iscrizione e, il secondo, la
cancellazione della iscrizione in questione e la cessazione delle ricordate
incapacità solo a seguito della definitività della sentenza di riabilitazione –
ha precisato, anche sulla scorta della giurisprudenza formatasi presso la Corte
europea dei diritti dell’uomo, che le norme suddette risultavano in contrasto
con l’art. 3 della Costituzione proprio là dove prevedevano che determinati
effetti del fallimento, assunti come genericamente sanzionatori, permanessero
anche «dopo la chiusura del fallimento […] senza correlarsi alla protezione di
interessi meritevoli di tutela»;
che la complessità ed articolazione
delle menzionate sopravvenienze, intervenute nell’ambito normativo oggetto
delle ordinanze di rimessione, inducono questa Corte a disporre la restituzione
degli atti ai due rimettenti perché valutino, anche in considerazione di
eventuali ulteriori prospettive interpretative costituzionalmente orientate, la
perdurante rilevanza delle rispettive questioni nei giudizi di cui sono
investiti.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario
di Udine e al Tribunale ordinario di Pescara.
Così deciso in Roma, presso la sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31
marzo 2008.
F.to:
Paolo
Maria NAPOLITANO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 4 aprile 2008.