ORDINANZA N. 84
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 2
agosto 2007 (doc. n. 200),
relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle
opinioni espresse dal deputato Carlo Taormina nei confronti della dott.ssa
Maria Del Savio Bonaudo e della dott.ssa Stefania
Cugge, rispettivamente Procuratore della Repubblica e Sostituto Procuratore
della Repubblica presso
Udito nella
camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Tribunale di Milano, sezione
del giudice per l’udienza preliminare, con ordinanza – ricorso dell’11 ottobre
che il Tribunale ricorrente espone che il deputato
Carlo Taormina è imputato del reato continuato di diffamazione a mezzo stampa
per avere, mediante una serie di interviste
pubblicate, una, sul quotidiano «
che il Tribunale richiama testualmente il contenuto
delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie consistite
nelle seguenti risposte al giornalista Marco Neirotti
del quotidiano «
che, in fatto, il Tribunale di Milano
osserva che il procedimento penale a carico del deputato Taormina è scaturito
da una querela proposta nei suoi confronti dalle persone offese e che
che, inoltre, il Tribunale ricorrente riporta
testualmente le conclusioni della relazione della Giunta per le autorizzazioni
a procedere in giudizio (doc. IV quater, nn. 19 e 20) e osserva che «non è agevole comprendere il
nesso fra attività politica e dichiarazioni afferenti la consumazione di
illeciti a carico di magistrati, che avrebbero dovuto
essere denunciati e provati nelle sedi competenti e non già oggetto di
interrogazione e dibattito di fronte al Parlamento come una tematica di
carattere generale»;
che, a parere del Tribunale ricorrente, la
deliberazione della Camera dei deputati oggetto di conflitto appare in
contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte
costituzionale, atteso che «non contiene alcun elemento concreto da cui poter
desumere la sussistenza di una corrispondenza sostanziale tra i contenuti delle
dichiarazioni giornalistiche oggetto della querela e le opinioni espresse dal
deputato in specifici atti parlamentari, non essendo sufficiente una mera
comunanza di tematiche e un generico riferimento alla rilevanza di fatti
pubblici»;
che il Tribunale di Milano aggiunge che con
l’interrogazione parlamentare del 22 aprile 2002 (n. 3-00906) il deputato
chiedeva al Ministro della giustizia di compiere accertamenti necessari – se
del caso anche attivando i poteri disciplinari – in ordine ad una serie di
fatti connessi con l’omicidio consumato a Cogne, censurando la mancata adozione
da parte degli investigatori delle dovute cautele per proteggere il luogo del
delitto da possibili inquinamenti probatori;
che il Tribunale, invece, osserva come nelle
dichiarazioni in esame si attribuiscano agli inquirenti illeciti di rilevanza
penale nonché giudizi di natura personale idonei a gettare discredito e che «la
mancanza di nesso funzionale è resa altresì palese dalla circostanza che le
dichiarazioni asseritamente diffamatorie del
parlamentare sono successive di oltre due anni rispetto al citato atto di
funzione e trovano indubbio fondamento in una serie di specifiche conoscenze
che lo stesso non poteva possedere se non in quanto difensore nell’ambito del
processo per l’omicidio di Cogne, ossia a titolo privato e professionale, senza
alcun collegamento col mandato parlamentare»;
che il Tribunale, pertanto, ritiene che le
dichiarazioni del deputato oggetto di conflitto non possano essere ricondotte
ad uno degli atti previsti dall’art. 68, primo comma, Cost. e, sospeso il
giudizio, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti della
Camera dei deputati e ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che
non spetta alla stessa affermare l’insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo
comma, Cost., della condotta attribuita al deputato e, conseguentemente, di
annullare la delibera adottata nella seduta del 2 agosto 2007.
Considerato che in questa fase
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Milano è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
che analogamente
che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
per questi
motivi
dichiara ammissibile ai sensi dell’art. 37
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal
Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso
indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Milano;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
F.to:
Depositata in