ORDINANZA
N. 82
ANNO 2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
-
Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
-
Maria Rita SAULLE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
-
Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art.
20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), promossi con ordinanze del 20 novembre 2006 e del 26
febbraio 2007 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Montebelluna,
rispettivamente iscritte ai nn. da
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera
di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto
che il Giudice di pace di Montebelluna,
con ordinanze di analogo tenore deliberate il 20 novembre 2006 (r.o. n. 662 del 2007) ed il 26 febbraio 2007 (r.o. numeri 663 e 664 del
2007), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione – questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in
cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al
giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di
determinare l’estinzione del reato, secondo le disposizioni dell’art. 35 dello
stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie
antecedenti all’udienza di comparizione;
che il rimettente, dopo aver sommariamente rilevato
che per diversi aspetti il procedimento penale innanzi al giudice di pace
sarebbe «più sfavorevole» di quello ordinario, osserva che la norma censurata
non prevede, riguardo alle condotte riparatorie
suscettibili di determinare l’estinzione del reato, l’avviso che sarebbe invece
prescritto, per la citazione a giudizio innanzi al tribunale, dall’art. 552,
comma 1, lettera f), del codice di procedura penale;
che, sempre a parere del rimettente, l’omessa
previsione dell’avviso implica una violazione dei parametri costituzionali
sopra elencati;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei tre
giudizi, con atti depositati rispettivamente il 23 ottobre (r.o.
n. 662 del 2007) ed il 18 ottobre 2007 (r.o. numeri 663 e 664 del 2007);
che le questioni sarebbero, ad avviso della difesa erariale, inammissibili
e comunque infondate;
che il rimettente avrebbe trascurato, in particolare, la possibilità per
il giudice di pace di disporre in apertura del dibattimento una sospensione del
giudizio, quando l’imputato non abbia potuto dar luogo ad attività riparatorie per non essere stato informato della relativa
disciplina;
che proprio in base a tale circostanza – ricorda l’Avvocatura dello Stato
– questioni analoghe a quelle odierne sono già state dichiarate manifestamente
infondate dalla Corte costituzionale (sono citate le ordinanze n. 225
del 2006, n.
333 del 2005, numeri 11
e 56 del 2004).
Considerato
che il Giudice di pace di
Montebelluna solleva con le ordinanze indicate in epigrafe – in riferimento
agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma,
della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che
la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per
l’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le
disposizioni dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante
condotte riparatorie antecedenti all’udienza di
comparizione;
che, data l’assoluta identità di oggetto
delle questioni, può essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che le ordinanze di rimessione,
tutte di analogo tenore, mancano di qualunque descrizione delle concrete
fattispecie sottoposte a giudizio (ex multis,
ordinanze numeri 426 e 308 del 2007), ed inoltre difettano di adeguata
motivazione sia con riguardo alla rilevanza della questione nei procedimenti a
quibus sia in relazione alle ragioni del
contrasto tra la disciplina censurata ed i parametri costituzionali invocati
(da ultimo, ordinanza
n. 14 del 2008);
che, pertanto, le questioni
sollevate sono manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della
Costituzione, dal Giudice di pace di Montebelluna, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
marzo 2008.
F.to:
Depositata
in