ORDINANZA N. 80
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
-
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
-
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), promosso con ordinanza del 16 maggio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, Brescia, sul ricorso proposto da Ullah Ahsan ed altri contro il Comune di Brescia ed altra, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di costituzione della Angelo Costa s.r.l. nonché l’atto di intervento della Regione Lombardia;
udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 17 agosto 2007 (r.o.
n. 641 del 2007), il Tribunale amministrativo regionale per
che l’art. 8 subordina l’attività di telefonia in sede fissa (phone center) ad una serie di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e accessibilità dei locali, estremamente analitici e puntuali;
che la prevista autorizzazione è revocata, in forza dell’art. 9, comma 1, lettera c), ove il titolare non adegui la propria struttura alle suddette prescrizioni preventivamente all’avvio dell’attività ovvero, per i phone center già attivi, entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale in oggetto, come prescritto dal successivo art. 12, e che, dunque, il termine per l’adeguamento dei locali dei phone center già attivi è stato fissato al 22 marzo 2007;
che l’incostituzionalità delle censurate disposizioni è stata eccepita nel corso di un giudizio avverso nove ordinanze di sospensione dell’attività di phone center, emesse, nel novembre 2006, dal Comune di Brescia;
che le predette ordinanze di sospensione sono state adottate a seguito di appositi sopralluoghi, nel corso dei quali il predetto Comune ha riscontrato, nei centri gestiti dai predetti ricorrenti e attivati anteriormente all’entrata in vigore delle censurate disposizioni, una serie di violazioni del regolamento locale di igiene modificato dalla Azienda sanitaria locale di Brescia con le deliberazioni 4 maggio 2005, n. 372, e 12 luglio 2006, n. 436, e recepito dal predetto Comune con la deliberazione consiliare 29 settembre 2006, n. 192;
che, a seguito dell’entrata in vigore della
legge regionale n. 6 del 2006, l’A.S.L. di Brescia,
con la deliberazione n. 436 del
che, secondo il rimettente, l’A.S.L. di Brescia aveva anticipato, almeno in parte, la sopravvenuta disciplina legislativa, nel senso che la successiva entrata in vigore della legge reg. n. 6 del 2006 avrebbe «cristallizzato» in una fonte di rango superiore le prescrizioni contenute nel regolamento locale di igiene, specificandone ulteriormente alcuni aspetti;
che, dunque, secondo l’adìto giudice, i requisiti di cui il Comune ha accertato la mancanza nei locali dei ricorrenti sarebbero tutti previsti dal censurato art. 8, dal momento che tanto l’A.S.L. quanto il Comune di Brescia hanno «inteso applicare le prescrizioni imposte dalla legge regionale utilizzando il regolamento locale di igiene come mera fonte di cognizione»;
che – prosegue il ricorrente a conferma della
rilevanza delle presenti questioni –
che, nel merito, il Tribunale rimettente sostiene, innanzitutto, che, diversamente da quanto statuito dall’art. 1 della legge reg. n. 6 del 2006, la disciplina dei phone center non ricade nella materia del commercio, trattandosi in realtà di rapporti ascrivibili alla materia del «servizio di comunicazione elettronica» di cui all’art. 2, parte 1, lettera c), della direttiva 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE (Direttiva quadro per le reti e i servizi di comunicazione elettronica);
che, pertanto, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, il legislatore lombardo avrebbe dovuto «limitarsi a questioni rientranti nella competenza concorrente nelle materie della tutela della salute, dell’ordinamento della comunicazione e del governo del territorio, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale» (è citata la sentenza n. 336 del 2005), fermo restando che «nessuna limitazione nei diritti può derivare dalla circostanza che i titolari o i gestori di phone center siano (come la maggior parte dei ricorrenti nel presente giudizio) cittadini extracomunitari»;
che, in secondo luogo, il rimettente censura le impugnate disposizioni con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la legge regionale, qualificabile come legge-provvedimento, avrebbe invaso un ambito di competenza proprio dell’amministrazione fissando minutamente i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, a differenza della previgente legge della Regione Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione) che, al contrario, concedeva un notevole spazio alle fonti regolamentari;
che, sempre con riferimento agli art. 3 e 97 della Costituzione, il Tribunale rimettente denuncia la portata retroattiva della disciplina oggetto di censura che avrebbe sacrificato l’affidamento dei gestori dei phone center già attivi;
che, inoltre, nell’ordinanza di rinvio sono denunciati alcuni profili di disparità di trattamento, con conseguente violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione, desumibili dal raffronto con altre disposizioni del regolamento locale di igiene in vigore nel Comune di Brescia, riguardanti altre strutture aperte al pubblico;
che un’ultima doglianza è formulata con riferimento agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, in quanto le impugnate disposizioni graverebbero in modo sproporzionato e irragionevole sulla libertà di iniziativa economica dei gestori dei phone center in oggetto;
che con atto depositato l’11 ottobre 2007, si è
costituita in giudizio
che, con atto depositato il 16 ottobre 2007, è
intervenuta in giudizio
che, in prossimità della camera di consiglio,
che, in via preliminare, la difesa regionale denuncia il difetto di rilevanza delle questioni in oggetto, dal momento che le censurate disposizioni non potrebbero trovare applicazione nel giudizio principale in quanto i ricorrenti hanno impugnato provvedimenti di sospensione adottati dalla competente autorità comunale in forza delle prescrizioni regolamentari vigenti anteriormente all’entrata in vigore della contestata legge regionale;
che, nel merito, la difesa regionale ha illustrato molteplici profili d’infondatezza, contestando l’inquadramento materiale ipotizzato dal rimettente e negando tanto la natura provvedimentale della legge reg. n. 6 del 2006, quanto la sua portata retroattiva;
che, inoltre, per la difesa regionale la pretesa irragionevolezza dei requisiti posti dal legislatore lombardo risulterebbe contraddetta dalla realtà di tali strutture che, determinando di fatto la frequente aggregazione di un numero consistente di persone al loro interno, esigono l’adozione di appropriati requisiti;
che, in prossimità della camera di consiglio,
Considerato che il Tribunale amministrativo per
che la legge impugnata in parte conferisce forza di legge, in parte ridetermina i requisiti igienico-sanitari richiesti, ai fini dell’apertura dei cosiddetti phone center, dal regolamento locale d’igiene adottato con deliberazione dell’ l’A.S.L. di Brescia n. 372 del 4 maggio 2005 disponendo che a tali requisiti si debbono adeguare, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della legge, anche i phone center già attivi;
che, secondo il remittente, il
legislatore regionale avrebbe imposto in tal modo, tramite una legge
provvedimento di carattere retroattivo, oneri eccessivamente gravosi sugli
operatori presenti sul mercato, in violazione degli artt. 3, 97 e 41 della Costituzione;
che sarebbe stato altresì violato
l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, giacché il legislatore regionale
avrebbe ecceduto i limiti della potestà legislativa concorrente in materia di
«ordinamento della comunicazione»;
che è intervenuta in giudizio
che, in via preliminare, va
dichiarata l’inammissibilità dell’intervento della Società A.C.
s.r.l., in quanto, come risulta dall’epigrafe dell’ordinanza di rinvio,
l’intervento della predetta società nel giudizio principale ha avuto luogo in
un momento successivo alla sospensione dello stesso;
che, il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio a quo può essere eccezionalmente derogato nel caso in cui l’interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente estraneo al giudizio principale, inerisce immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale un’eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta (si veda, tra le più recenti, l’ordinanza n. 352 del 2007);
che, al contrario,
che le questioni di legittimità costituzionale, oggetto del presente giudizio, sono inammissibili per difetto di rilevanza;
che, infatti, come si evince dall’ordinanza di rinvio, le violazioni contestate ai singoli ricorrenti sono tutte riferibili ad asseriti mancati adeguamenti alle prescrizioni del regolamento locale d’igiene vigente anteriormente all’entrata in vigore delle censurate disposizioni legislative;
che la sospensione è stata, invero, disposta, nel mese di novembre del 2006, alla stregua dei requisiti vigenti prima della sopravvenuta legge reg. n. 6 del 2006;
che la competente amministrazione avrebbe potuto adottare un provvedimento di revoca sulla base della nuova legge solo alla scadenza del termine annuale previsto dal censurato art. 12 della legge reg. n. 6 del 2006;
che alla luce di tali considerazioni si evince che il giudice a quo, al fine di verificare la legittimità dei provvedimenti impugnati, non dovrà fare applicazione degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c) e 12 della legge reg. n. 6 del 2006;
che da tale considerazione discende la manifesta inammissibilità delle prospettate questioni di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza (si vedano, tra le più recenti, le ordinanze n. 411, n. 249 e n. 36 del 2007).
per questi motivi
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione
Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l’insediamento e la gestione di centri
di telefonia in sede fissa), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e
117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 marzo 2008.
F.to:
Depositata
in