ORDINANZA N. 79
ANNO 2008
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 1 (sostitutivo dell’art. 593 del
codice di procedura penale), 2 (modificativo dell’art. 443 del codice di
procedura penale) e 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento),
promosso con ordinanza del 30 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Cagliari –
sezione distaccata di Sassari, nel procedimento penale a carico di M.V.A.A., iscritta al n. 485 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella
camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
che
che, nel merito, la soppressione dell’appello delle sentenze di proscioglimento, operata dalla legge n. 46 del 2006, violerebbe il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il principio di parità fra le parti (art. 111, Cost.), in quanto priva il pubblico ministero della possibilità di impugnare le sentenze di proscioglimento «con lo stesso mezzo riconosciuto all’imputato avverso le sentenze di condanna»; così introducendo una irragionevole disparità di trattamento in danno della pubblica accusa e alterando l’equilibrio dei poteri processuali delle parti;
che l’eliminazione dell’appello delle sentenze di proscioglimento non sarebbe assistita da alcuna ragione giustificatrice, come invece affermato dalla Corte costituzionale in relazione ai limiti all’appello delle sentenze di condanna pronunciate all’esito del giudizio abbreviato;
che, infatti, per le «sentenze di assoluzione», ivi comprese quelle pronunciate a seguito di rito abbreviato, la preclusione dell’appello non potrebbe dirsi ragionevole, «stante il perdurante interesse della parte pubblica all’accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell’imputato che dall’acclaramento della verità possa risultare)»;
che il contrasto tra la disciplina censurata e gli artt. 3 e 111 Cost. appare, a giudizio della Corte d’appello rimettente, ancora più evidente se si considera che alla parte civile (e, dunque, ad una parte privata del processo) è stato invece conservato, anche dopo le modifiche recate dalla legge n. 46 del 2006 all’art. 576 cod. proc. pen., il potere di proporre appello avverso le sentenze di assoluzione;
che, infine,
Considerato che
che gli artt. 1 e 2 censurati hanno, rispettivamente, sostituito l’art. 593 del codice di procedura penale e modificato l’art. 443, comma 1, dello stesso codice, con la eliminazione del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate all’esito del dibattimento o emesse a seguito di giudizio abbreviato; mentre l’art. 10 prevede l’immediata applicabilità di tale regime ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge;
che dalla
stessa ordinanza di rimessione risulta che
che il regime di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, disciplinato dall’art. 428 cod. proc. pen., è stato modificato dall’art. 4 della legge n. 46 del 2006, non impugnato;
che, dunque,
che l’inesatta indicazione della norma oggetto di censura (aberratio ictus) implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis, ordinanze nn. 461, 459 e 384 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
F.to:
Depositata
in