ORDINANZA
N. 77
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 20,
comma 4, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21
(Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2004), promossi, con ordinanze
del 7, del 14 (n. 4 ordinanze), del 15 (n. 3 ordinanze), del 16 (n. 2
ordinanze), del 19, del 27 (n. 3 ordinanze) e del 28 febbraio 2007 (n. 10
ordinanze), dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per
Visto l’atto di intervento della Regione Siciliana;
udito nella camera di consiglio del 30
gennaio 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che
che la norma censurata prevede, a
decorrere dal 31 dicembre 2003, l’abrogazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8
dell’art. 39 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della
Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in
materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento);
che il giudice rimettente premette in
fatto che le domande formulate nei giudizi principali hanno ad oggetto il
riconoscimento del diritto dei ricorrenti al collocamento a riposo anticipato
in base all’art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000, prepensionamento ad
essi rifiutato dalla Regione Siciliana a seguito dell’abrogazione della norma,
sancita dal censurato art. 20, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2003;
che l’art.
39, nel testo originario, prevedeva: – al comma 2 che, «in deroga a quanto
disposto dal comma 1 [blocco dei pensionamenti anticipati], i dipendenti
regionali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale
23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l’anticipato collocamento a
riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna
qualifica, al 31 dicembre 1993»; – al comma 3 che, nella percentuale stabilita
dal comma 2, vengono ricompresi i dipendenti cessati anticipatamente dal
servizio a partire dal
che il
giudice rimettente sottolinea, inoltre, che i ricorrenti sono stati collocati
dalla Regione Siciliana nei contingenti di uscita ai fini del prepensionamento
e che su tale dato «non sussiste contestazione tra le parti» (decreto del
Dirigente generale del Dipartimento regionale del personale della Regione
Siciliana n. 2800 del 20 giugno 2001) e che con successiva circolare sarebbero
stati cancellati dal ruolo dei dipendenti regionali (circ. n. 29511 del 21
novembre 2000 della Regione Siciliana);
che –
aggiunge il giudice rimettente –
che, in
punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente, innanzitutto,
afferma la propria giurisdizione in base all’art. 62, secondo comma, del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del Testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti);
che, in
secondo luogo, dopo aver ricostruito il quadro normativo, osserva come la
giurisprudenza della Corte dei conti in materia di prepensionamento, non sia
univoca: difatti, secondo un primo orientamento, i ricorrenti avrebbero diritto
di godere, con decorrenza dal 1 gennaio 2004, del relativo trattamento di
quiescenza maturato, atteso che al 31 dicembre 2003 il quadro normativo di
riferimento in materia di diritto a fruire del pensionamento anticipato di
anzianità non aveva subito mutamenti (orientamento in passato già condiviso
dallo stesso giudice rimettente: sentenza Corte dei conti – sezione giurisdizionale
della Regione Siciliana, 25-31 ottobre 2006, n. 3120); secondo un altro
orientamento giurisprudenziale, invece, alla data del 31 dicembre 2003, non si
sarebbe perfezionato il diritto dei ricorrenti al conseguimento della pensione
anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell’art.
39 della legge n. 10 del 2000 (sentenza Corte dei conti – sezione
giurisdizionale della Regione Siciliana, 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n.
223 e ordinanza Corte dei conti di appello – sezione giurisdizionale della
Regione Siciliana, n. 80/A/2006 del 7 dicembre 2006);
che il
giudice rimettente ritiene di «dovere ora aderire» a quest’ultimo orientamento,
ma che tale «interpretazione determina l’insorgere di dubbi di legittimità
costituzionale dell’art. 20, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2003, con
riferimento all’art. 3 Cost.»; difatti, la norma censurata incide su di un
diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo, già acquisito dagli
interessati e che sarebbe stato irragionevolmente compresso per effetto di una
norma retroattiva;
che, in
altri termini, lo stesso giudice assume che la domanda formulata dai ricorrenti
nei giudizi principali equivarrebbe all’esercizio di un diritto potestativo al
collocamento a riposo anticipato che, in quanto tale, non necessiterebbe di
alcuna accettazione da parte dell’amministrazione e che, nel caso in esame,
peraltro, avrebbe trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti
regionali citati, l’uno, di inserimento nei contingenti di uscita e, l’altro,
di cancellazione dal ruolo dei dipendenti;
che,
pertanto, secondo il giudice a quo, la censurata abrogazione avrebbe, da
un lato, creato una grave disparità di trattamento tra coloro che, destinatari
dell’originaria disposizione (art. 39 della legge n. 10 del 2000), appartenenti
ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo e coloro
che, invece, sono stati bloccati dall’abrogazione dell’art. 39 (sancita dalla
norma impugnata), trattandosi di situazioni identiche e comparabili e,
dall’altro, avrebbe «arrecato un grave vulnus all’immagine della Regione
come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa al modus
legiferandi che nell’arco di un solo quinquennio
ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente
incoerenti e contraddittori»;
che,
infine, in punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che
dall’accoglimento della questione di legittimità costituzionale prospettata
deriverebbe l’accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti nei giudizi
principali;
che nel
giudizio si è costituita
che, ad
avviso della Regione, non sussiste la dedotta violazione del principio di
ragionevolezza prospettato dal giudice rimettente, secondo cui la norma
denunciata discriminerebbe soggetti che si trovano in situazioni identiche. In
proposito, la difesa regionale contesta, per una duplice ragione, l’asserita
omogeneità delle situazioni poste in comparazione. Da un lato, infatti, osserva
che i ricorrenti nei giudizi principali avevano presentato domanda di
prepensionamento, ma erano stati inseriti in contingenti di uscita diversi da quelli
dei colleghi collocati in quiescenza e, pertanto, varrebbe l’orientamento della
Corte costituzionale secondo cui «è lo stesso fluire del tempo» a costituire
«un elemento diversificatore delle situazioni
giuridiche» (ordinanza
n. 216 del 2005). Dall’altro lato, sottolinea come la norma denunciata sia
volta al riequilibrio del bilancio nel quadro complessivo della finanza
regionale, atteso che essa è inserita in una legge recante il titolo di
«Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2004» (ordinanza n. 319
del 2001);
che,
infine,
Considerato che
che il giudice unico delle pensioni siciliano ritiene
che la norma impugnata sia intervenuta con effetto retroattivo, elidendo il
diritto soggettivo all’anticipato collocamento a riposo, già attribuito ai
ricorrenti da una norma precedente, ed abbia creato una grave disparità di
trattamento tra coloro che, beneficiari dell’originaria disposizione, sono
stati effettivamente collocati a riposo e coloro la cui istanza è stata, invece,
respinta per effetto dell’abrogazione della norma;
che, in considerazione dell’identità delle questioni sollevate, i giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia;
che questa Corte ha ripetutamente affermato che, nei rapporti di durata, «il
fluire del tempo – il quale costituisce di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo
differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la demarcazione
temporale consegue come effetto naturale alla generalità delle leggi – non
comporta, di per sé, una lesione del principio di parità di trattamento sancito
dall’art. 3 della Costituzione» (sentenza n. 234 del
2007 e ordinanza
n. 400 del 2007);
che, inoltre, è stato chiarito come l’elemento
temporale sia un legittimo criterio di discrimine allorquando esso intervenga a
delimitare le sfere di applicazione di norme nell’ambito del riordino
complessivo della disciplina attinente ad una determinata materia (ordinanza n. 275
del 2005); che ciò è quanto si verifica nel caso in esame, atteso che la
norma censurata rientra in un più ampio disegno normativo regionale volto a
riallineare la disciplina delle disposizioni in tema di collocamento a riposo
anticipato ai principi della disciplina statale;
che, pertanto, la questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
riuniti i giudizi,
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 20, comma 4, della legge
della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21 (Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l’anno 2004), sollevata, con riferimento all’articolo 3
della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
marzo 2008.
F.to:
Depositata
in