ORDINANZA N. 60
ANNO 2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita
SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 171, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
comma aggiunto dall’art. 33 della
legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti. Ecologia) e poi sostituito
dall’art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214, e dell’art. 172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo d.lgs.
n. 285 del 1992, promossi, con n. 2 ordinanze del 18 agosto
2006, dal Giudice di pace di Chiaravalle Centrale nei
procedimenti civili vertenti tra C. V., D.N.
V. e la Prefettura di Catanzaro, iscritte ai nn. 535 e 536 del registro
ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice di pace di Chiaravalle
Centrale, con due ordinanze di identico contenuto, ha
sollevato – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 171, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), comma aggiunto dall’art.
33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti. Ecologia) e poi sostituito
dall’art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214, e dell’art. 172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo d.lgs.
n. 285 del 1992;
che il rimettente –
senza nulla precisare, in entrambi i casi, in merito alla fattispecie oggetto
del giudizio principale (e alla natura di quest’ultimo) – si limita ad
evidenziare come, «tra i motivi di opposizione», il ricorrente avrebbe allegato
di non aver indossato il casco protettivo, «al momento della contestazione», in
quanto «affetto da una patologia» che sarebbe stata aggravata dall’uso di quel
dispositivo di protezione;
che il giudice a quo – nel rilevare che l’evenienza da
ultimo indicata «non è ricompresa» tra quelle indicate dall’art. 171, comma 1-bis, del codice della strada, laddove,
invece, il successivo art. 172, comma 8, lettera f) (recte: e) «indica, tra le persone esentate
dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza», quelle che risultino,
«sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle
competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee», o affette
«da patologie particolari», ovvero in «condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all’uso» delle cinture – censura «la disparità di
trattamento che le norme sopra richiamate hanno creato tra i conducenti (e gli
eventuali passeggeri) di ciclomotori e motoveicoli»;
che, lamentando una
«evidente violazione dell’art. 3 della Costituzione», il Giudice di pace di Chiaravalle Centrale ha disposto la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale «per quanto di sua competenza»;
che è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e comunque non fondata.
Considerato che il Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, con due ordinanze di
identico contenuto, ha sollevato – in riferimento all’art. 3 della
Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 171, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma aggiunto dall’art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472
(Interventi nel settore dei trasporti. Ecologia) e poi sostituito dall’art. 3, comma
11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art.
172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
che, in via
preliminare, deve essere disposta la riunione dei giudizi, atteso che la loro
identità di oggetto ne giustifica l’unitaria trattazione ai fini di un’unica
decisione;
che entrambe le
ordinanze di rimessione non contengono una descrizione delle fattispecie
oggetto dei due giudizi principali;
che, per costante
giurisprudenza di questa Corte, è manifestamente inammissibile la questione
sollevata ove, come nella ipotesi di omessa descrizione della fattispecie, sia
impedito di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al
giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza
della questione (ex plurimis, ordinanze n. 426
e n. 421 del
2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 171,
comma 1-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma aggiunto dall’art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472
(Interventi nel settore dei trasporti. Ecologia) e poi sostituito dall’art. 3, comma
11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art.
172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992,
sollevate – in riferimento all’art. 3 della
Costituzione – dal Giudice di pace di Chiaravalle
Centrale, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Alfonso
QUARANTA, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 13 marzo 2008.