SENTENZA N. 53
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, come sostituito
dall’art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle esecuzioni
mobiliari), promossi dalla Corte d’appello di Salerno, nei procedimenti civili
vertenti tra R. S. e
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
1.—
La norma è censurata nella parte in cui, a seguito della citata novella
(entrata in vigore il 1° marzo 2006), ha soppresso l’appellabiltà
della sentenza che definisce l’opposizione all’esecuzione.
Quanto alla rilevanza, il remittente afferma
l’applicabilità di tale norma nel giudizio a quo (con conseguente
inammissibilità dell’appello) sulla base di una
ricognizione dei principi generali del processo, in difetto di una normativa
transitoria (quale invece è stata dettata per i precedenti interventi
legislativi di cui alle leggi 14 maggio 2005, n. 80, e 28 dicembre 2005, n.
263). In particolare,
Un giudizio di appello ha, secondo il remittente, quale suo presupposto processuale specifico, la
vigenza di una norma che l’appello stesso consenta: ne consegue che è al
momento in cui l’appello è proposto che va verificato se esso sia previsto e,
quindi, ammissibile.
Nella specie, l’appello, proposto con atto di citazione notificato il 30
maggio 2006, andrebbe dichiarato inammissibile per l’immediata applicabilità
della norma denunciata, ma proprio una tale interpretazione di quest’ultima rende, a parere della Corte remittente, immediatamente rilevante la questione di
legittimità costituzionale sollevata.
Nel merito, poi, il giudice a quo osserva che, con la soppressione di un
grado di giudizio di merito e l’equiparazione delle
opposizioni all’esecuzione a quelle agli atti esecutivi, nonostante
l’ontologica diversità dei presupposti e degli oggetti delle prime rispetto
alle seconde, risulta sensibilmente limitata la tutela del debitore.
Pur premettendo che la questione non è posta in
riferimento alla pretesa di un doppio grado di giurisdizione di merito
(principio non assistito da copertura costituzionale), «ma in relazione al
rapporto tra la soppressione di un grado di merito con il complessivo contesto
normativo del processo esecutivo riformato», il remittente
osserva che, con l’inclusione tra i titoli esecutivi stragiudiziali delle
scritture private autenticate (suscettibili di essere poste in esecuzione con
la loro mera trascrizione nel testo del precetto) e con la conseguente
agevolazione dell’avvio della procedura esecutiva a favore del titolare del
credito anche prima ed a prescindere da un controllo giurisdizionale sul
contenuto del titolo, vengono a ridursi le possibilità, per il debitore, di
contestare il merito del rapporto (che potrebbe non essere mai stato in
precedenza sottoposto al vaglio del giudice, come invece accade normalmente
nell’ipotesi di un titolo esecutivo giudiziale), in quanto limitate ad un solo
grado, potendo semmai egli dolersi per esclusivi motivi di legittimità
dell’unica pronuncia di merito che potrà conseguire sul punto.
Peraltro, rileva il remittente, il principio
della non costituzionalizzazione del doppio grado risulta «talvolta temperato», per escludere i sospetti di
non conformità con i principi degli artt. 3 e 24 Cost., dalla necessità del
riscontro di ulteriori elementi, come la correlazione con la scarsa consistenza
economica della controversia e con la sua decisione secondo equità. Solo in tal
modo l’inappellabilità non si espone a sospetti di violazione delle invocate
norme costituzionali, tenendo conto che il parametro del valore rende
giustificata e ragionevole l’opzione di accelerare il
procedimento (negando il rimedio dell’appello), sulla scorta di un
apprezzamento di prevalenza dell’interesse (individuale e generale) ad una
sollecita definizione della causa e che, inoltre, la tutela del diritto di
difesa va coordinata con l’esigenza, di pari livello costituzionale, di
disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di
assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine.
Del resto questa Corte, in relazione al regime
di impugnabilità delle sentenze di opposizione allo stato passivo fallimentare,
ha, in passato, ritenuto possibile un sindacato sulla razionalità dell’ambito
dell’appellabilità in riferimento all’art. 3 Cost., dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art.
99, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui
sanciva l’inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatorie, contemplati negli artt.
409 e 442 cod. proc. civ. (sentenza n. 69 del
1982).
Pertanto la sussistenza, in favore del creditore, del titolo esecutivo non garantisce affatto il debitore per i casi in cui egli
debba fare valere queste particolari situazioni, ancora più delicate in quanto
l’aggressione al suo patrimonio, dopo la notifica del precetto, è prossima,
quando non già iniziata con il pignoramento. Il semplice possesso del titolo
esecutivo, reso oltretutto sensibilmente più semplice dagli interventi riformatori
degli anni più recenti, non rende la posizione del debitore più garantita, proprio quando egli avrebbe bisogno di una tutela cognitiva
piena avente ad oggetto diritti.
E poiché il debitore può esercitare, prima
dell’opposizione di cui all’art. 615 cod. proc.
civ., un’ordinaria azione di
cognizione, strutturata nei due gradi di merito e in quello successivo di
legittimità, volta all’accertamento dell’estinzione del diritto del creditore
in caso di titolo giudiziale e per fatti ad esso successivi (ovvero alla
contestazione del diritto stesso in caso di titoli stragiudiziali), al remittente non pare giustificato il diverso trattamento che
alle ragioni del debitore deriva con «il dimezzamento» dei gradi di cognizione
di merito riservato alle opposizioni all’esecuzione.
D’altra parte, non potrebbe mai configurarsi un onere del debitore di
«precipitarsi» ad avviare un’ordinaria azione di accertamento
negativo, ogniqualvolta abbia sentore della possibilità di una esecuzione in
suo danno, per dedurre fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto
del creditore (ma successivi al titolo ed al processo in cui il titolo si è
formato, se giudiziale) ovvero per gli stessi fatti senza limiti (se il titolo
è stragiudiziale): si tratterebbe, infatti, di imporre al debitore medesimo un
gravoso onere di prevenzione giudiziale delle avverse iniziative.
Il richiamo all’esigenza di celerità sarebbe, in conclusione, inconferente, essendo questa garantita da un compiuto
sistema di strumenti interinali o cautelari in senso lato – del tutto idoneo ad
assicurare le ragioni delle parti – strutturati anche
su di un sistema di impugnazioni e di anticipazione del finale effetto della
cancellazione del vincolo imposto con il pignoramento, di cui alla nuova
formulazione dell’art. 624 cod. proc. civ.
Il principio di eguaglianza (appena) evocato
sarebbe, altresì, violato sotto il profilo dell’incongrua equiparazione delle
opposizioni all’esecuzione a quelle agli atti esecutivi, in quanto le prime
hanno ad oggetto diritti soggettivi, mentre le seconde riguardano irregolarità
formali di atti della procedura e difficilmente possono riverberare effetti sul
diritto posto a base dell’esecuzione. La sottoposizione delle due categorie di azioni di cognizione, ontologicamente
diverse, al medesimo regime processuale appare al remittente
incongrua e non rispettosa del canone richiamato, che impone il trattamento
differenziato di fattispecie diverse.
Quanto, infine, ai profili di contrasto con gli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., la norma denunciata comporterebbe la compressione del
diritto del debitore alla piena ed effettiva tutela delle proprie situazioni
giuridiche soggettive in un processo equo e giusto, ancorché «a suo danno» sia
aumentata l’efficienza del processo esecutivo e le ipotesi di aggressione del
suo patrimonio in forza di titoli esecutivi non giudiziali e, quindi, senza un
preventivo controllo da parte del giudice: e ciò, nonostante la semplice
presenza del titolo esecutivo.
2.— La medesima Corte d’appello ha sollevato identica questione, in riferimento agli stessi parametri, con ordinanza emessa
il 25 gennaio 2007 (r. o. n.
610 del 2007), nel corso di un giudizio di appello, introdotto con atto
notificato il 18 luglio 2006, avverso una sentenza – pubblicata il 28 aprile
2006 – resa a conclusione di un giudizio di opposizione all’esecuzione,
intrapreso per contestare la pignorabilità del bene staggìto
e, comunque, «la persistenza del diritto ad agire in executivis
per intervenuta transazione», con ricorso ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. depositato in data 8
novembre
3.— È intervenuto, in riferimento al giudizio introdotto da quest’ultima
ordinanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza
della questione.
In particolare, l’Avvocatura ritiene inconferente
il richiamo della sentenza
n. 69 del 1982 di questa Corte che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 99 della legge fallimentare – nel testo anteriore alla
riforma del 2006 – nella parte in cui sanciva l’inappellabilità delle sentenze
rese in sede di opposizione allo stato passivo su
crediti di lavoro, previdenziali e assistenziali. In tale occasione non sarebbe
stata ritenuta irrazionale tout court la norma che limitava l’impugnabilità
delle sentenze rese ai sensi dell’art. 99 della legge fallimentare (per
disparità di trattamento tra creditori di soggetti falliti e creditori di
soggetti in bonis), bensì dichiarata incostituzionale
la norma nella parte in cui – secondo il diritto vivente – estendeva
l’inappellabilità, originariamente prevista per le sentenze rese in
controversie non eccedenti la competenza per valore del pretore, alle sentenze
rese in controversie aventi ad oggetto crediti di lavoro, previdenziali e assistenziali (attratte nella competenza per materia del
pretore in base alla legge 11 agosto 1973, n. 533).
Ora, la differente posizione in cui si trova il
debitore prima e dopo la notificazione del precetto (possibilità, nel
primo caso, di promuovere un’ordinaria azione di accertamento negativo del
credito, soggetta al doppio grado di giurisdizione di merito; possibilità, nel
secondo caso, di promuovere il giudizio di opposizione all’esecuzione di cui
all’art. 615 cod. proc. civ., che si conclude con sentenza non impugnabile)
non può ritenersi irragionevole, trovando la sua giustificazione nella esigenza
di definire rapidamente le questioni relative alla validità ed efficacia del
titolo esecutivo, che permea l’attuale disciplina del processo di esecuzione a
seguito delle modifiche introdotte con le riforme degli anni 2005 e 2006.
Esigenza, questa, che consente di escludere che l’equiparazione, quanto
al regime di impugnazione, delle sentenze rese nel
giudizio di opposizione all’esecuzione e di quelle rese nel giudizio di
opposizione agli atti esecutivi sia priva di una sua razionalità perché non
tiene conto della diversa natura degli interessi coinvolti.
Va infine escluso, secondo l’Avvocatura dello Stato, che
l’inappellabilità della sentenza resa ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ. si ponga in contrasto
con gli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., in quanto l’attuazione dei
principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo non
impongono affatto la previsione del doppio grado di merito.
Considerato in diritto
1.— Con due ordinanze
La remittente, con la prima ordinanza (r. o. n. 512 del 2007), riferisce che
il giudizio di appello di cui è investita concerne una sentenza emessa prima
dell’entrata in vigore della disposizione suddetta, ma fa osservare come, in
difetto di una disciplina transitoria, il regime della non impugnabilità, e
quindi della sola assoggettabilità della sentenza al
ricorso per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost.,
si debba applicare anche ai giudizi di appello pendenti relativi ad una
sentenza venuta ad esistenza prima dell’entrata in vigore dell’innovazione
legislativa.
Con la seconda ordinanza (r. o. n. 610 del 2007) – emessa in un giudizio avente ad oggetto
una sentenza concernente l’opposizione all’esecuzione spiegata per contestare
sia il diritto di procedere in executivis sia la
pignorabilità dei beni oggetto dell’esecuzione stessa –
Tutto ciò in punto di rilevanza della questione.
2.— Riguardo alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo premette
che non intende mettere in discussione il consolidato
orientamento secondo il quale lo svolgimento dei giudizi attraverso due gradi
di merito non è principio costituzionalizzato, ma sostiene
che la disciplina del processo, pur tenendo conto dei larghi margini di
apprezzamento di cui gode il legislatore, deve corrispondere ai canoni della
non irragionevolezza, della parità di trattamento per situazioni identiche e
della non omologazione di fattispecie diverse. A tal proposito,
Sotto tali profili il giudice a quo ritiene irragionevole stabilire la
non appellabilità di sentenze emesse in giudizi di opposizione all’esecuzione quando la categoria dei titoli
esecutivi si è, da ultimo, ampliata fino ad includere numerose ipotesi di
titoli stragiudiziali, in precedenza non assoggettati a verifica da parte di un
giudice. La remittente ritiene, altresì, contrastante
con il principio di eguaglianza l’aver sottratto
all’appello le suddette sentenze sulle opposizioni all’esecuzione, mentre sono
appellabili quelle emesse in giudizi di accertamento negativo del credito
promossi dal debitore prima di essere assoggettato ad esecuzione, pur
trattandosi in entrambi i casi di pronunce suscettibili di giudicato sulla
esistenza del rapporto.
Inoltre, la remittente denuncia, quale ulteriore violazione dell’art. 3 Cost.,
l’equiparazione, quanto al regime delle impugnazioni, delle opposizioni
all’esecuzione a quelle agli atti esecutivi: le prime concernenti
l’accertamento del rapporto, le altre mere irregolarità del procedimento
esecutivo.
Le ordinanze di remissione sostengono, infine, che la previsione della
sola ricorribilità per cassazione delle sentenze di cui si tratta impedirebbe la piena realizzazione del
diritto di difesa e contrasterebbe con i principi del giusto processo.
3.— In via preliminare deve essere disposta la riunione dei due giudizi,
aventi ad oggetto la medesima disposizione di legge, censurata per motivi
identici.
Si rileva, anzitutto, l’inammissibilità della questione proposta con
l’ordinanza n. 512 del 2006, per implausibilità della
motivazione sulla rilevanza.
Infatti, contrariamente a quanto assume la remittente,
in caso di successione di leggi e in mancanza di una disciplina transitoria, il
regime di impugnabilità dei provvedimenti
giurisdizionali va desunto dalla normativa vigente quando essi sono venuti a
giuridica esistenza (come osservato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass., 12 maggio 2000, n. 6099, e 20 settembre 2006, n.
20414). E, nel caso in esame, la sentenza oggetto dell’appello era stata
depositata ben prima dell’entrata in vigore della disposizione che prevede la
non impugnabilità delle sentenze emesse in giudizi di opposizione
all’esecuzione.
4.— Per differenti ragioni, anche la questione sollevata con l’ordinanza
n. 610 del 2007 dalla stessa Corte di appello di
Salerno non è ammissibile. La suddetta ordinanza, infatti, non ha i requisiti
necessari per dare ingresso ad un giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale, in quanto presenta carenze nella
esposizione dei fatti, contiene affermazioni non motivate nella ricostruzione
del quadro normativo ed incorre in contraddizioni tra motivazione e richiesta
di una sentenza di illegittimità costituzionale integralmente ablativa della
disposizione impugnata.
La remittente censura, anzitutto, la
disposizione in argomento accusandola di trascurare la circostanza che – per le
innovazioni intervenute negli ultimi anni, innovazioni che
In secondo luogo, al fine di affermarne la totale equiparazione, riguardo
all’oggetto, a un giudizio di accertamento negativo
del credito fatto valere, la remittente
implicitamente sostiene che il giudizio di opposizione all’esecuzione ha sempre
ad oggetto l’accertamento dell’esistenza del rapporto ed è idoneo ad acquistare
efficacia di giudicato su tale accertamento. Tale tesi, in mancanza di
riferimenti a un orientamento giurisprudenziale
univoco e consolidato (cosiddetto diritto vivente), avrebbe richiesto una
congrua ancorché succinta motivazione, tanto più che dall’esposizione in fatto
risulta che l’opposizione all’esecuzione nel processo a quo si fonda sull’impignorabilità dei beni assoggettati ad esecuzione, nonché
sulla persistenza del diritto ad agire in executivis
per intervenuta transazione.
Ora, l’identificazione, in linea di principio, dell’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione – e cioè lo stabilire se esso
sia sempre l’accertamento dell’esistenza del rapporto di credito oppure sia
limitato al riscontro della sussistenza dei requisiti dell’azione esecutiva,
alternativa non priva di conseguenze sull’ampiezza del giudicato che potrà
formarsi – costituisce un nodo problematico sul quale
Le considerazioni svolte consentono di rilevare, in primo luogo, che le
censure appaiono motivate non congruamente, in quanto il giudizio di opposizione all’esecuzione può concernere anche ipotesi
in cui questa si fonda su titoli giudiziali, e addirittura su sentenza passata
in giudicato, titoli riguardo ai quali non si ravvisano le addotte cause di
irragionevolezza dell’inappellabilità della sentenza che decide sulla
opposizione all’esecuzione. A tal proposito il giudice a quo, pur argomentando
sulle evenienze soltanto di alcune ipotesi di
opposizione all’esecuzione, sollecita la emissione di una sentenza di
illegittimità costituzionale totalmente caducatoria
della disposizione censurata, e quindi anche riguardo alla sua applicabilità a
fattispecie processuali per le quali i sospetti di incostituzionalità non
vengono neppure prospettati.
Si deve, infine, osservare che la remittente
censura l’equiparazione, quanto al regime di non impugnabilità, delle
opposizioni all’esecuzione a quelle agli atti esecutivi, in quanto le prime
avrebbero ad oggetto non mere irregolarità bensì l’accertamento del rapporto di
credito, ma solleva la questione basandosi sul non dimostrato presupposto che
l’inappellabilità, per essere legittima, debba fondarsi
sempre sulla medesima ratio e che non rientri nella libertà di apprezzamento
del legislatore individuare rationes diverse,
ciascuna idonea a fornirne ragionevole giustificazione.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 616, ultimo periodo, del codice di
procedura civile, come sostituito dall’art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n.
52 (Riforma delle esecuzioni mobiliari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo
comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Salerno con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008.