ORDINANZA N. 48
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
-
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
-
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità); dell’articolo 10, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia); e degli articoli 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con n. 3 ordinanze del 21 novembre 2006 dal Tribunale ordinario di S. Maria Capua Vetere rispettivamente iscritte ai nn. 397, 398 e 500 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 26, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Udito nella camera di
consiglio del 30 gennaio 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che con ordinanza del 21 novembre 2006, pervenuta a
questa Corte il 14 febbraio 2007 (reg. ord. n. 397 del 2007), il
Tribunale ordinario di S. Maria Capua Vetere, sezione
per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha sollevato (in via
incidentale) questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7-bis
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità);
dell’art. 10, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro
la mafia); del combinato disposto degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 4, 29 e 35 della Costituzione;
che il rimettente premette di essere chiamato a delibare
l’istanza con cui un soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, ne chiede
la sospensione, al fine di proseguire nella propria attività lavorativa di
autista;
che, per effetto dell’applicazione della misura di
prevenzione, la patente di guida del prevenuto è stata revocata
dal Prefetto, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992;
che il giudice a quo,
qualificando l’istanza quale «richiesta volta ad ottenere dal collegio un
provvedimento che consenta di conservare la patente», osserva che essa dovrebbe
venir dichiarata inammissibile, posto che «non esiste alcuna competenza del
giudice della prevenzione sul punto»;
che l’assetto normativo censurato e denunciato suscita dubbi
di legittimità costituzionale nel Tribunale rimettente, nella parte in cui
(esso) preclude al giudice delle misure di prevenzione di apprezzare
l’incidenza della revoca della patente di guida sul piano della tutela «dei
diritti costituzionalmente garantiti» al prevenuto, al fine di «sindacarla»,
«escluderla», o comunque di «autorizzare, in presenza di gravi e comprovati
motivi connessi all’esercizio di attività lavorativa, il sottoposto alla guida
di un veicolo, al fine di recarsi in un luogo determinato fuori del comune di
residenza o di dimora abituale»;
che il rimettente denuncia la violazione dell’art. 3 della
Costituzione, «con particolare riferimento alla norma contenuta nell’art. 10,
comma 5, della legge n. 575 del 1965»;
che tale ultima disposizione stabilisce che le decadenze
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed
erogazioni ivi indicate, e conseguenti all’applicazione di misure di
prevenzione, possano essere escluse dal giudice, quando per effetto di esse
verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua
famiglia;
che si tratterebbe, secondo il rimettente, di un assetto
normativo analogo a quello concernente la revoca della patente, sicché sarebbe
irragionevole negare per tale ultimo caso soltanto «la possibilità di
intervenire» del giudice della prevenzione, al fine di «escludere tali
conseguenze» «in presenza di situazioni straordinarie tali da determinare una
lesione inevitabile di diritti costituzionalmente tutelati»;
che un ulteriore profilo di incostituzionalità viene
ravvisato dal giudice a quo, sempre
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nell’art. 7-bis della legge n. 1423 del 1956, che consente al giudice di
autorizzare colui che sia sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno a lasciare il comune di residenza o
dimora abituale per gravi e comprovati motivi di salute, ai fini degli
accertamenti sanitari e delle cure indispensabili;
che a fronte di ciò, secondo il rimettente, «l’impossibilità
del sottoposto di condurre un veicolo non può che incidere negativamente sul
contenuto di tale autorizzazione, rendendola in alcuni casi del tutto
inattuabile»;
che sarebbero poi violati gli artt. 4 e 35 della
Costituzione, giacché la revoca della patente «impedisce sovente al sottoposto
di svolgere qualsiasi attività professionale che richieda l’abilitazione alla
guida, ovvero anche solo la necessità di spostarsi
celermente da un luogo all’altro»;
che, per effetto di ciò, si sacrificherebbe altresì il
«diritto-dovere di provvedere adeguatamente al mantenimento del nucleo
familiare e all’educazione dei figli», in violazione, secondo il rimettente,
dell’art. 29 della Costituzione;
che con distinta ordinanza del 21 novembre 2006, pervenuta a
questa Corte il 14 febbraio 2007 (reg. ord. n. 398 del 2007), il medesimo rimettente ha sollevato (in
via incidentale) analoghe questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7-bis della legge 27
dicembre 1956, n. 1423; 10, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575; e del
combinato disposto degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
che il rimettente, premesso di dover delibare l’istanza con
cui un soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, ha chiesto di
«ottenere il rinnovo della sua patente di guida scaduta di validità», osserva
che a tale rinnovo osta la sopraggiunta applicazione della misura di
prevenzione, benché il prevenuto sia invalido civile, impedito nella
deambulazione;
che l’assetto normativo denunciato pare al giudice a quo contrastare con gli artt. 3, 4, 29 e 35 della Costituzione, per le medesime ragioni, e sotto
i medesimi profili, già evidenziati nella precedente ordinanza di rimessione;
che, inoltre, (ne) viene dedotto il contrasto di detto
assetto normativo anche con l’art. 32 della Costituzione, poiché il prevenuto
sarebbe privato della facoltà di muoversi autonomamente in caso di emergenza
medica, ovvero sarebbe costretto a deambulare, con il rischio di aggravare il
proprio «quadro clinico»;
che con altra ordinanza del 21 novembre 2006, pervenuta a
questa Corte il 14 febbraio 2007 (reg. ord. n. 500 del 2007), il medesimo giudice a quo ha sollevato (in
via incidentale) analoghe questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7-bis della legge 27
dicembre 1956, n. 1423; 10, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575; e del
combinato disposto degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
che il rimettente premette di dover delibare l’istanza con
cui un soggetto ha chiesto di essere autorizzato alla guida della propria
autovettura al fine di circolare nel proprio comune di residenza, benché
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno e per tale ragione privato della patente di
guida tramite revoca del titolo;
che il prevenuto, aggiunge il rimettente, è invalido e deve
prendersi cura di un figlio a propria volta affetto da grave disabilità;
che l’assetto normativo denunciato, precludendo al giudice a quo l’adozione del provvedimento
richiesto, viene denunciato per i medesimi profili e con i medesimi argomenti
già sviluppati con la ordinanza di rinvio di cui al reg. ord.
n. 398 del 2007.
Considerato che il Tribunale ordinario di S. Maria Capua Vetere, sezione per l’applicazione delle misure di
prevenzione, ha sollevato con tre distinte ordinanze questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; dell’art. 10,
comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575; e del combinato disposto degli
artt. 120, 128 e 130,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
che le questioni sono analoghe e possono pertanto essere
riunite, ai fini di una decisione congiunta;
che, a parere del rimettente, sarebbe irragionevolmente
lesivo dei diritti alla salute, al lavoro e al mantenimento del nucleo
familiare il difetto, desunto dalla normativa impugnata, di ogni competenza del
giudice delle misure di prevenzione in ordine agli effetti della revoca della
patente di guida al soggetto che vi è sottoposto, disposta dal Prefetto ai
sensi dell’art. 120 del codice della strada;
che il rimettente denuncia a questa Corte gli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), del codice della strada, senza avvedersi che tali disposizioni,
nel testo introdotto dall’art. 5 del d.P.R. 19 aprile
1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il
rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), hanno assunto
natura regolamentare, in tal modo sottraendosi al controllo incidentale di
costituzionalità vertente su atti aventi forza di legge (tra le molte,
ordinanza n. 401 del 2006);
che l’art. 130, comma 1, lettera b), del codice della strada viene censurato nel testo antecedente
all’entrata in vigore del d.P.R. n. 575 del 1994,
posto che ad oggi esso non reca alcuna previsione in ordine
alla revoca della patente di guida per difetto dei requisiti morali
previsti dall’art. 120 dello stesso codice;
che il rimettente non spende motivazione alcuna, per
escludere l’effetto di delegificazione determinato dal d.P.R.
n. 575 del 1994;
che manifestamente priva di rilevanza è altresì la questione
relativa all’art. 128 del medesimo codice, concernente la “revisione della
patente”;
che le questioni relative a tali disposizioni del
codice della strada sono pertanto manifestamente inammissibili;
che, per altro verso, non può non osservarsi che la revoca della
patente di guida è provvedimento del prefetto estraneo al contenuto
prescrittivo delle misure di prevenzione, sicché non appare manifestamente
irragionevole che il giudice competente per tali misure preventive non abbia
alcun titolo per intervenire sugli effetti di detto provvedimento
amministrativo;
che questa Corte ha infatti già giudicato manifestamente
inammissibili analoghe questioni sollevate da un magistrato di sorveglianza in
riferimento all’art. 4 della Costituzione, nell’ambito del sistema delle misure
di sicurezza, osservando che l’attribuzione a tale giudice di un «potere nuovo»
avrebbe comportato «una serie di valutazioni che, sia nell’an che nel quomodo, sono squisitamente
discrezionali comportando la scelta fra soluzioni nessuna delle quali
costituzionalmente imposta» (ordinanze n. 293
del 1998, n.
253 del 1995; in precedenza, sentenza n. 109 del
1983);
che tali considerazioni valgono a rendere manifestamente
infondati i dubbi di costituzionalità espressi dal rimettente in relazione agli
artt. 7-bis della legge n. 1423 del
1956 e 10, comma 5, della legge n. 575 del 1965, anche a voler trascurare che
tali disposizioni paiono invocate dal giudice a quo quali tertia comparationis,
piuttosto che quali norme oggetto di autonome
questioni di legittimità costituzionale;
che, in particolare, è del tutto evidente come la competenza
del giudice delle misure di prevenzione ad escluderne taluni effetti di
decadenza, stabilita dall’art. 10, comma 5, della legge n. 575 del 1965, si
inserisca nel governo del sistema delle misure medesime, alle quali è invece
estranea la revoca della patente di guida;
che, quanto all’art. 7-bis
della legge n. 1423 del 1956, è sufficiente aggiungere che un eventuale
provvedimento giurisdizionale di reintegro nella disponibilità della patente di
guida non si concilierebbe neppure con il carattere eccezionale e temporaneo
dell’autorizzazione ivi prevista ad allontanarsi, per motivi di salute, dal
comune di residenza o dimora abituale, della quale ci si potrà ben valere
servendosi del trasporto pubblico;
che, peraltro, l’art. 32 della Costituzione «non può dirsi
violato per il verificarsi di particolari condizioni che conseguono
naturalmente alle restrizioni della sfera giuridica disposte a carico dei
soggetti» sottoposti a misure di prevenzione (sentenza n. 75 del
1966);
che, per tali ragioni, le questioni di costituzionalità
vertenti sugli artt. 7-bis della
legge n. 1423 del 1956 e 10, comma 5, della legge n.
575 del 1965 sono manifestamente infondate.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti
i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione,
dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con le
ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 7-bis
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica incolumità), e 10,
comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria
Capua Vetere con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 25 febbraio 2008.
F.to:
Depositata
in