ORDINANZA N. 43
ANNO 2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10,
comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla
legge 26 luglio 1975, n.
Udito nella camera di
consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Todi, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale – in riferimento
all’art. 3 della Costituzione – dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
che il rimettente
premette, in punto di fatto, di essere chiamato a giudicare del reato previsto
dagli artt. 624 e 625, primo comma,
n. 4, del codice penale, da ritenere ormai estinto per prescrizione ove fosse
possibile applicare, anche al giudizio principale, la nuova disciplina sui
termini di prescrizione del reato introdotta dall’art. 6 della citata legge n.
251 del 2005;
che tuttavia, nel
caso di specie, la già avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento
(risalente al 21 ottobre 2004) impedisce, ai sensi di quanto previsto dal comma
3 dell’art. 10 della legge n. 251 del 2005, l’applicazione della lex mitior alla
fattispecie oggetto del giudizio principale;
che reputa,
tuttavia, il rimettente che la norma suddetta sia costituzionalmente
illegittima per contrasto con l’art. 3 Cost.,
giacché, sebbene il legislatore sia libero di derogare al principio di
retroattività della norma penale più favorevole, esso «non può eludere il
principio di eguaglianza»;
che tale evenienza
si sarebbe verificata, invece, nel caso di specie, essendo stato introdotto un
regime transitorio che ha l’effetto «di far dipendere la retroattività della
disciplina favorevole sopravvenuta da fattori estranei alla logica del
trattamento sanzionatorio», ricollegandola «alla evoluzione del processo penale
ed allo stato in cui esso sia pervenuto»;
che, inoltre, il
legislatore, nell’attribuire rilievo – come condizione ostativa
all’applicazione retroattiva dell’intervento in mitius – all’avvenuta dichiarazione di
apertura del dibattimento, risulta
«avere individuato come sintomatico un certo momento processuale» che è,
invece, «privo di qualsiasi rilievo» nella disciplina delle cause di
interruzione della prescrizione.
Considerato che il Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Todi, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale – in riferimento
all’art. 3 della Costituzione – dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
che il rimettente
censura tale norma nella parte in cui prevede che l’applicazione delle più
favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del
reato, contenute nell’art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia
limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali
non «sia stata dichiarata l’apertura del dibattimento»;
che, successivamente
alle ordinanze di rimessione, questa Corte, chiamata
a pronunciarsi su questione analoga a quella in esame, con la sentenza n. 393 del
2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto art. 10,
comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi
già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonché»;
che, secondo la
citata sentenza, la scelta «compiuta dal legislatore – in relazione ai processi
di primo grado già in corso – di subordinare l’efficacia, ratione temporis, della nuova disciplina sui
termini di prescrizione dei reati (quando più favorevole per il reo)
all’espletamento dell’incombente ex art.
492 cod. proc. pen.» non si conforma «al canone della necessaria ragionevolezza»;
che, difatti, tale
incombente processuale non è idoneo «a correlarsi significativamente ad un
istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle
ragioni che ne costituiscono il fondamento», in quanto esso «non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado
(in particolare i riti alternativi – e, tra essi, il giudizio abbreviato – che
hanno la funzione di “deflazionare” il dibattimento)», né risulta «incluso tra
quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell’interruzione
del decorso della prescrizione ex
art. 160 cod. pen., il quale richiama una serie di
atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri
atti processuali anteriori»;
che, alla luce di
tale sopravvenuta decisione, vanno restituiti gli atti al giudice rimettente,
ai fini di una rinnovata valutazione sulla rilevanza e non manifesta
infondatezza della questione dallo stesso sollevata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione
degli atti al Tribunale ordinario di Perugia, sezione
distaccata di Todi.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Alfonso
QUARANTA, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 27 febbraio 2008.