ANNO 2008
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio),
nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove
norme di tutela del diritto d'autore), promosso con ordinanza del 9 maggio 2006
dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento penale a carico di Vidili Silvia Alessandra ed altri, iscritta al n. 527 del
registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Visti l'atto di costituzione di Pitzalis Cesare;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il Giudice relatore Paolo
Maddalena.
Ritenuto che
che
il giudice a quo osserva che l'art.
14 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha sostituito integralmente l'art.
171-ter della legge n. 633 del 1941,
già introdotto dall'art. 17 del d.lgs. 16 novembre
1994, n. 685, e modificato dall'art. 1 del d.lgs. 15
marzo 1996, n. 204, prevedeva e prevede quale ipotesi delittuosa la ritrasmissione o la diffusione con qualsiasi mezzo, in
assenza di accordo con il distributore, di un servizio criptato
ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
che,
viceversa, gli artt. 4, lettera b), e
6 del d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373 – successivamente modificati dall'art. 1 della legge 7
febbraio 2003, n. 22, con la previsione di sanzioni penali in aggiunta a quelle
amministrative – configuravano come illecito amministrativo la vendita e
l'installazione a fini commerciali di un dispositivo illecito;
che,
circa la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità,
che
nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito Cesare Pitzalis, parte nel giudizio a quo;
che
la parte privata ritiene, condividendo il dubbio di costituzionalità sollevato
dal giudice a quo, che la norma
censurata sanzioni in modo deteriore una condotta dotata di minor disvalore;
che
l'ordinamento consentirebbe la permanenza nell'ambito dell'illiceità penale di comportamenti
confinati nella sfera privata del soggetto agente o, comunque, non sorretti da
fini di arricchimento patrimoniale e concernenti servizi erogati senza
corrispettivo economico, punendo, invece, come illecito amministrativo condotte
di evidente maggior disvalore giuridico e sociale
perché lesive anche degli interessi patrimoniali degli erogatori dei servizi
protetti ed attuate essenzialmente a scopo di lucro;
che,
ad avviso della parte privata, chi versa in situazione di manifesta e totale
pirateria elettronica, in quanto fraudolentemente produce, pone in vendita,
importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via
cavo, in forma sia analogica che digitale, è punito con sanzione amministrativa
pecuniaria; chi, invece, munito di regolare contratto e lecito detentore di
siffatte apparecchiature, viola il contratto operando una diffusione ad
utilizzo improprio, si espone a sanzione più grave.
Considerato che la questione di
legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Cagliari, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha ad oggetto
l'art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941,
n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n.
248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), nella parte in cui configura
come reato la condotta di chi, presidente o gestore di un circolo ricreativo,
in assenza di accordo con il legittimo distributore, perché abilitato alla
ricezione in solo ambito familiare, utilizza per uso pubblico un servizio
televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
che
il giudice rimettente denuncia l'ingiustificata disparità di trattamento tra
chi realizza un fatto di maggior disvalore – la
violazione degli artt. 4 e 6 del d.lgs. 15 novembre
2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad
accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato) –, punito (anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 7
febbraio 2003, n. 22) come illecito amministrativo, e chi realizza un fatto di
minor disvalore, autore di un illecito penale e come
tale sanzionato;
che
l'ordinanza di rimessione muove da un erroneo presupposto ermeneutico,
giacché ritiene che la fattispecie di reato prevista dall'art. 171-ter,
comma 1, lettera e), della legge n. 633 del 1941 sia integrata anche in
presenza di un comportamento di sostanziale rilievo civilistico,
costituente mero inadempimento dell'obbligazione assunta all'atto della
conclusione del contratto, laddove la norma denunciata richiede altresì che il
fatto sia commesso «per uso non personale» e «a fini di lucro»;
che,
pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata (si veda
anche l'ordinanza n. 157 del 2006).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma
1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito
dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del
diritto d'autore), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.