ORDINANZA N. 23
ANNO 2008
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 12
della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del
diritto societario), e degli articoli da
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il
Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto
che, nel
corso di quattro giudizi promossi da privati nei confronti di istituti di credito o
mediatori finanziari, il Tribunale di Napoli, in composizione
collegiale, con altrettante ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato
d’ufficio, in riferimento all’art. 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge
3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto
societario), «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo
grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che
avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per
derivazione», degli articoli da
che il Tribunale di Napoli ricorda, innanzitutto, che l’art. 76 Cost. stabilisce che la delega delle funzioni legislative al Governo non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi, per un tempo limitato e con definizione dell’oggetto;
che, dopo aver trascritto il testo dell’impugnato art. 12 ed averne estrapolato i principi e criteri direttivi, il remittente osserva come, con la disposizione censurata, il legislatore si sia limitato ad indicare le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l’atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e di dettare regole atte a favorire la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento;
che siffatta delega, però,
«non ha indicato, con sufficiente determinazione, i principi ed i criteri
direttivi» ai quali il legislatore si sarebbe dovuto attenere, in quanto l’art.
che il legislatore delegato, quindi, «in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell’indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione», così prefigurando ed anticipando, in pratica, il nuovo rito ordinario quale risulta dal testo della Commissione ministeriale per la riforma del processo civile;
che proprio tali connotati
della legge delega fanno sì che essa sia in contrasto con il parametro
costituzionale invocato il che impone – ad avviso del giudice a quo – di sollevare questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 366 del 2001 e, «per
derivazione», degli articoli da
che detta questione sarebbe rilevante perché dall’esito della decisione di questa Corte dipende l’applicabilità dell’intera disciplina impugnata alla controversia in corso;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atti di contenuto identico, concludendo per la manifesta inammissibilità delle questioni.
che il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha sollevato, in
riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al
Governo per la riforma del diritto societario), nonché, per derivazione, degli
articoli da
che, secondo il remittente, l’indicazione della più rapida ed efficace
definizione dei procedimenti, quale finalità da perseguire con la normativa da
emettere in attuazione della delega, e l’indicazione della concentrazione del procedimento e
della riduzione dei termini processuali quali principi e criteri direttivi, per
la loro genericità, hanno reso «libero il legislatore delegato di creare un
nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento
ordinario disciplinato dal codice di procedura civile»;
che la delega, pertanto, sarebbe carente dei requisiti di cui all’art. 76 Cost. e da
ciò deriverebbe anche l’illegittimità degli articoli da
che la questione è manifestamente inammissibile per le ragioni già
indicate nell’ordinanza
n. 404 del 2007 di questa Corte che ha esaminato identiche questioni
sollevate dal medesimo remittente;
che, infatti, anche nel presente giudizio il remittente denuncia la
genericità della delega, ma sembra soprattutto dolersi che essa abbia
consentito al delegato di creare un nuovo tipo di procedimento anziché
modificare, per le materie in oggetto, lo schema del processo civile ordinario;
che riflesso di tale perplessità è l’esclusione dalla richiesta di illegittimità dell’art. 1, oltre che
degli articoli successivi al 17 del d.lgs. n. 5 del 2003, esclusione che
comporterebbe una dichiarazione di illegittimità della delega solo nella parte
in cui il Governo ha inteso darne attuazione con le disposizioni di cui agli
articoli da
che, quindi, contrariamente a quanto espressamente enunciato dal Tribunale remittente, le suddette disposizioni della normativa delegata potrebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall’illegittimità della delega;
che il remittente non precisa di quali disposizioni del decreto delegato
debba fare applicazione,
essendosi
questa Corte già pronunciata su alcune di esse – successivamente alla remissione delle presenti questioni – con le sentenze n. 54,
n. 321 e n. 340 del 2007;
che le rilevate contraddittorietà e carenze delle ordinanze di rimessione si
risolvono in difetti della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta
infondatezza delle questioni.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega
al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli
articoli da
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in