Ordinanza n. 23 del 2008

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ORDINANZA N. 23

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                      BILE                              Presidente

-    Giovanni Maria           FLICK                             Giudice

-    Francesco                  AMIRANTE                          "

-    Ugo                          DE SIERVO                          "

-    Paolo                        MADDALENA                      "

-    Alfio                         FINOCCHIARO                   "

-    Alfonso                     QUARANTA                        "

-    Franco                      GALLO                                "

-    Luigi                         MAZZELLA                          "

-    Gaetano                     SILVESTRI                          "

-    Sabino                       CASSESE                             "

-    Maria Rita                 SAULLE                               "

-    Giuseppe                   TESAURO                            "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi dal Tribunale di Napoli con ordinanze del 17 ottobre 2006, del 23 gennaio, del 1° e del 2 febbraio 2007, rispettivamente iscritte ai nn. da 501 a 504 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di quattro giudizi promossi da privati nei confronti di istituti di credito o mediatori finanziari, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con altrettante ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato d’ufficio, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che il Tribunale di Napoli ricorda, innanzitutto, che l’art. 76 Cost. stabilisce che la delega delle funzioni legislative al Governo non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi, per un tempo limitato e con definizione dell’oggetto;

che, dopo aver trascritto il testo dell’impugnato art. 12 ed averne estrapolato i principi e criteri direttivi, il remittente osserva come, con la disposizione censurata, il legislatore si sia limitato ad indicare le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l’atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e di dettare regole atte a favorire la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento;

che siffatta delega, però, «non ha indicato, con sufficiente determinazione, i principi ed i criteri direttivi» ai quali il legislatore si sarebbe dovuto attenere, in quanto l’art. 12 in esame non ha fornito alcuna indicazione in ordine allo schema processuale da adottare, sicché il legislatore è stato lasciato libero di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile;

che il legislatore delegato, quindi, «in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell’indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione», così prefigurando ed anticipando, in pratica, il nuovo rito ordinario quale risulta dal testo della Commissione ministeriale per la riforma del processo civile;

che proprio tali connotati della legge delega fanno sì che essa sia in contrasto con il parametro costituzionale invocato il che impone – ad avviso del giudice a quo – di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 366 del 2001 e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del d. lgs. n. 5 del 2003;

che detta questione sarebbe rilevante perché dall’esito della decisione di questa Corte dipende l’applicabilità dell’intera disciplina impugnata alla controversia in corso;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atti di contenuto identico, concludendo per la manifesta inammissibilità delle questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, riguardanti la delega legislativa per la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, onde i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), nonché, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che, secondo il remittente, l’indicazione della più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, quale finalità da perseguire con la normativa da emettere in attuazione della delega, e l’indicazione della concentrazione del procedimento e della riduzione dei termini processuali quali principi e criteri direttivi, per la loro genericità, hanno reso «libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile»;

che la delega, pertanto, sarebbe carente dei requisiti di cui all’art. 76 Cost. e da ciò deriverebbe anche l’illegittimità degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003;

che la questione è manifestamente inammissibile per le ragioni già indicate nell’ordinanza n. 404 del 2007 di questa Corte che ha esaminato identiche questioni sollevate dal medesimo remittente;

che, infatti, anche nel presente giudizio il remittente denuncia la genericità della delega, ma sembra soprattutto dolersi che essa abbia consentito al delegato di creare un nuovo tipo di procedimento anziché modificare, per le materie in oggetto, lo schema del processo civile ordinario;

che riflesso di tale perplessità è l’esclusione dalla richiesta di illegittimità dell’art. 1, oltre che degli articoli successivi al 17 del d.lgs. n. 5 del 2003, esclusione che comporterebbe una dichiarazione di illegittimità della delega solo nella parte in cui il Governo ha inteso darne attuazione con le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 17 del decreto delegato;

che, quindi, contrariamente a quanto espressamente enunciato dal Tribunale remittente, le suddette disposizioni della normativa delegata potrebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall’illegittimità della delega;

che il remittente non precisa di quali disposizioni del decreto delegato debba fare applicazione, essendosi questa Corte già pronunciata su alcune di esse – successivamente alla remissione delle presenti questioni – con le sentenze n. 54, n. 321 e n. 340 del 2007;

che le rilevate contraddittorietà e carenze delle ordinanze di rimessione si risolvono in difetti della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2008.