ORDINANZA
N. 20
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri)
promosso con ordinanza del 16 dicembre 2006 dalla Corte d’appello di Venezia
tra O.A.A. e
Visti l’atto di costituzione della Fitt.
s.p.a. nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica dell’11 dicembre 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
uditi gli avvocati
Paolo Rettore, Giancarlo Antuzzi e Lucio Laurita Longo per
Ritenuto che, con ordinanza del 16 dicembre 2006,
che il giudizio a
quo ha ad oggetto l’appello avverso la sentenza con la quale il giudice di
primo grado ha ritenuto legittimo il licenziamento operato dalla Fitt s.p.a. nei confronti di una propria dipendente, per
superamento del periodo di comporto di malattia, a tal fine computando il
periodo di astensione anticipata fruito dalla stessa in dipendenza dello stato di
gravidanza;
che, essendo intervenuto un evento abortivo alla
ventunesima settimana, risulterebbe preclusa – secondo il giudice di primo
grado – la possibilità di accordare al relativo periodo di astensione
anticipata dal lavoro la tutela prevista per la maternità, in applicazione
dell’art. 12 del d.P.r. n. 1026 del 1976, il quale
prevede che ai fini dell’applicazione dell’art. 20 della legge «l’interruzione
spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del
centottantesimo giorno dall’inizio della gestazione, si considera aborto»;
che, pertanto, il collegio rimettente ritiene che
dalla qualificazione in termini di aborto ovvero di parto di detto evento collegato
alla gravidanza dipende la possibilità di applicare o meno, al caso concreto,
le norme poste a garanzia della maternità;
che, sotto altro profilo,
che, alla luce di tale ricostruzione del quadro
normativo, la norma censurata risulterebbe in contrasto, oltre che con il
principio di ragionevolezza, anche con i principi di eguaglianza e di tutela
della maternità, individuando «termini precisi e insindacabili di inizio della
maternità non in sintonia con l’intero sistema e con i dati scientifici in
continua evoluzione», tenuto anche conto delle odierne «maggiori probabilità di
sopravvivenza in caso di interruzione della gravidanza» rispetto al passato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, deducendo, preliminarmente,
la manifesta inammissibilità della questione per la natura regolamentare della
norma impugnata;
che, in secondo luogo, la difesa erariale eccepisce il
difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza,
atteso che
che si è costituta in giudizio
che, in particolare, con memoria depositata in
prossimità dell’udienza, la parte privata osserva che il rimettente avrebbe
fondato il dubbio di ragionevolezza, in riferimento all’art. 3 Cost., su tertia comparationis relativi
a fattispecie non omogenee a quella disciplinata dalla norma censurata e, pertanto,
ad essa non comparabili;
che, sempre secondo la parte costituita, l’individuazione
del termine dell’inizio della maternità a partire dal centoottantesimo giorno
dall’inizio della gestazione, oltre che ad evidenti esigenze di certezza, risponderebbe
tuttora a quello più ragionevole per distinguere aborto e prematurità,
secondo i dati forniti dalla letteratura medica più accreditata sull’argomento.
Considerato che
che tale censura è manifestamente inammissibile, in quanto diretta contro una disposizione regolamentare sottratta, in quanto tale, al giudizio di legittimità costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.
F.to:
Maria
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in